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* * * * TRIBUNALE DI VARESE COMPOSIZIONE DELLA CRISI PER LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PROMOSSA DALLA SIG.RA ANTONIETTA SCHILLACI

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Revisore Contabile

Codice Fiscale FMGCLG70E19B300F

Studio Fumagalli

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TRIBUNALE DI VARESE

COMPOSIZIONE DELLA CRISI PER LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

PROMOSSA DALLA SIG.RA ANTONIETTA SCHILLACI

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14-TER L. 3/2012

(2)

Il Sottoscritto Dott. Carlo Giovanni Fumagalli, C.F. FMGCLG70E19BF300F, professionista designato nella risoluzione della crisi da sovraindebitamento sopra menzionata,

premesso che:

➢ in data 18/6/2019 la Signora Antonietta Schillaci, C.F.

SCHNNT68P55C351L (unitamente al fratello Signor Vittorio Schillaci (C.F.

SCHVTR75C09L682O -procedimento CCIAA Varese n. 141/2019), presentava domanda, ai sensi dell’art. 15 comma 9 L. 3/2012, all’Organismo di composizione per la crisi da sovraindebitamento le Camere di Commercio di Como – Lecco, Milano Monza Brianza Lodi, Pavia e Varese, la procedura è stata rubricata al n. 142/2019;

➢ l’Organismo sopra menzionato, in data 27/06/2019 nominava il sottoscritto Dott. Carlo Giovanni Fumagalli quale professionista designato (anche per il Signor Vittorio Schillaci);

➢ i Signori Schillaci si sono avvalsi dell’Assistenza degli Avv. Stefania Piccolo, la quale ha delegato l’attività all’Avv. Eugenio Piccolo, con quest’ultimo sono stati effettuati diversi incontri e sono stati scambiati documenti riferiti alla situazione patrimoniale e familiare dei Signori Schillaci.

➢ Tutto ciò premesso, il Sottoscritto professionista si pregia di sottoporre alla S.V. la relazione ai sensi del comma 3, art. 14-ter L. 3/2012.

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La Signora Antonietta Schillaci ha presentato domanda di liquidazione del patrimonio – ed altra è stata depositata dal fratello Sig. Vittorio in quanto le obbligazioni assunte sono comuni, e sono riferite esclusivamente al contratto di mutuo stipulato con Banca Popolare di Sondrio, di cui si illustrerà nel proseguo.

La Signora Schillaci non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalle L. 3/2012, a tal proposito il sottoscritto ha interrogato il sistema delle Camere di Commercio Italiane e non risultano iscrizioni né come imprenditore né come socia di società di alcun genere.

Il Sottoscritto ha verificato presso il competente Tribunale di Varese e non risulta che la Signora Schillaci abbia fatto richiesta di altra procedura disciplinata dalla medesima Legge 3/2012.

È stato altresì verificato il casellario giudiziale e i carichi pendenti mediante rilascio di certificato da parte della Procura della Repubblica di Varese, ed entrambi risultano nulli.

1) CRONISTORIA

Con atto a Ministero Notaio Dott. Carmelo Candore (rep n. 27838/22511) stipulato in data 21/04/2009, i Signori Vittorio Schillaci, Martina Patrizia (moglie del Sig. Vittorio) e Schillaci Antonietta (sorella del Sig. Vittorio) stipulavano contatto di mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto di un immobile;

il capitale mutuato era di CHF 351.900 (nell’atto si evince un controvalore del capitale mutuato pari ad € 300.300) finalizzato all’acquisto di un immobile. I

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Signori Schillaci Vittorio e Schillaci Antonietta concedevano ipoteca rispettivamente per le quote di 18/20 (Vittorio) e 2/20 (Antonietta), gravante su un immobile sito in Cuasso al Monte, Via Rossaga 6/I.

L’appartamento era identificato catastalmente da foglio 21, mappale 4877, sub.

6, categoria A/3, classe 5, vani 7, R.C. € 488,05, oltre a Box, identificato catastalmente da foglio 21 mappale 4877, sub 13, categ C/6, classe 5, mq 39, R.C. € 84,60.

Nella domanda di liquidazione proposta dalla Sig.ra Antonietta Schillaci si evince che la medesima non ha potuto surrogarsi al fratello Vittorio in quanto l’ammontare complessivo della rata sarebbe stata pressoché assorbita dall’unico suo reddito da lavoro dipendente. In conseguenza a ciò la banca ha dovuto intervenire dapprima con un atto di precetto (all. 6 domanda di liquidazione), con il quale veniva ingiunta la somma di € 295.404,20 e poi con la vendita forzata dell’immobile, vendita che è avvenuta il 22/11/2018 per il prezzo di € 97.032.

2) INDICAZIONE DELLE CAUSE DI INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL’ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL’INCAPACITA’ DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Oltre all’impossibilità sopra menzionata circa la possibilità di surrogarsi al fratello per l’intero importo della rata, un secondo aspetto da non

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sottovalutare, è la stipula del contratto di mutuo in CHF che, anche in considerazione dell’andamento del cambio EUR-CHF nel corso degli anni, sicuramente non ha giocato a favore del mutuatario.

Il sottoscritto ha analizzato gli estratti di conto corrente, e più precisamente:

IT 84 F030 6967 1501 0000 0002695, Banca Intesa, filiale di Besano; è stato osservato il periodo 2004-2008 e non ci sono particolari elementi da evidenziare. Dall’analisi del conto corrente, si evincono operazioni ordinare legate alle necessità di una vita quotidiana.

3) RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA’ DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Di seguito si riporta la situazione debitoria verificata dal sottoscritto:

CREDITORE NATURA IMPORTO

BANCA POP SONDRIO MUTUO IPOTECARIO 19.626 PRO FAMILY – BPM FINANZIAMENTO ACQ AUTO 3.522

TOTALE 23.148

Si precisa che il pagamento del debito verso BPM – pro-family avviene con regolare cadenza. Non si evidenziano situazioni di sofferenza nel prospetto della Centrale dei Rischi.

Si specifica quanto segue:

➢ È stato richiesto all’Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Varese la sussistenza di posizioni aperte, l’Agenzia delle Entrate ha fornitor risposta in

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data 22/11/2019, sussiste una debenza di € 217,50, alla data odierna tale posizione risulta estinta.

4) INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalle verifiche effettuate, non risultano procedure esecutive pendenti sul Tribunale di Varese, l’unica procedura è quella promossa da Banca Popolare di Sondrio relativo all’Esecuzione Immobiliare 306/2016, peraltro estinta.

5) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E SULL’ATTENDIBILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Sulla scorta di quanto normato dal combinato disposto degli artt. 14-ter 2 9 L.

3/2012, il sottoscritto professionista ritiene che la documentazione prodotta nell’istanza sia completa, in ossequio alle norme sopra menzionate.

Nello specifico, alla domanda sono stati allegati:

1. ELENCO BENI E ATTIVITA’: è stato indicato in narrativa della domanda di liquidazione del patrimonio. Sarà cura del nominato liquidatore, ai sensi dell’art. 14-sexies L. 3/2012, formare l’inventario dei beni.

2. ELENCO ATTI DISPOSITIVI ULTIMI CINQUE ANNI: non risultano atti dispositivi effettuati negli ultimi cinque anni, fatta eccezione per l’autovettura, peraltro di modico valore, così come indicato nella domanda di liquidazione del patrimonio;

3. DICHIARAZIONE DEI REDDITI: sono state prodotte le buste paga del datore di lavoro di diritto elvetico, CCS Adaxys AG di Mendrisio. Si precisa che la

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Signora Schillaci, avendo residenza in un comune considerato

“transfontaliero”, per un mutuo accordo tra Italia e Svizzera, non è tenuto alla redazione della dichiarazione dei redditi.

4. ELENCO SPESE CORENTI DI SOSTENTAMENTO: è contenuto in narrativa nella domanda di liquidazione del patrimonio.

6) INDAGINI ESPLETATE DAL PROFESSIONISTA MEDIANTE ACCESSO ALLE PUBBLICHE BANCHE DATI

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Non risultano ulteriori immobili rispetto a quelli indicati nella domanda di liquidazione.

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Dalle interrogazioni effettuate al Pubblico Registro Automobilistico, non risultano intestate autovetture in capo alla signora Antonietta Schillaci.

CENTRALE DEI RISCHI BANCA D’ITALIA

È stata effettuata una richiesta di accesso dati presso l’archivio della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Non risultano altre posizioni nei confronti degli enti creditizi, oltre a quella già illustrata nei confronti di Banca Popolare di Sondrio.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Sottoscritto Dott. Carlo Giovanni Fumagalli, professionista designato alla risoluzione della Crisi da Sovraindebitamento

esprime

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parere favorevole affinché la Signora Antonietta Schillaci venga ammessa alla Liquidazione del Patrimonio ai sensi dell’art. 14-ter L. 6/2012.

Il Sottoscritto rimane a completa disposizione per qualsiasi chiarimento necessario.

Con Osservanza.

Parabiago, 15 gennaio 2020

IL PROFESSIONISTA Dott. Carlo Giovanni Fumagalli

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