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COMUNE DI SAN CESAREO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

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COMUNE DI SAN CESAREO

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22 maggio 2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30 aprile 2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 5 novembre 2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2018

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/03/2019

in vigore dal 1° gennaio 2014

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… OMISSIS …

CAPITOLO IV

Tassa sui rifiuti (TARI)

Titolo IV

Riduzioni ed esenzioni

Art. 71

Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 10%;

b) abitazioni occupate da soggetti che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. a), risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

1-bis. A decorrere dall’anno 2015 si applica, ai sensi del comma 2, dell’art. 9-bis, del decreto legge n. 47/2014, convertito in legge n. 80/2014, una riduzione di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Qualora dovessero coincidere le condizioni del presente comma e quelle del comma 1 lettera b) (abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero), si applica una sola riduzione, quella più favorevole al contribuente.

2. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

3. Le predette riduzioni tariffarie hanno effetto anche per le annualità successive, ove non vengano meno le condizioni per fruirne.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui al presente

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articolo cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Le diverse riduzioni previste nel presente articolo non possono essere cumulate da uno stesso soggetto passivo.

Art. 72

Altre riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) locali ed aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente a compiti istituzionali: stato, regione e provincia, unità socio-sanitarie, locali ed enti ospedalieri: riduzione del 30%;

b) enti di assistenza e beneficenza, associazioni culturali e di culto, combattentistiche e d'arma a carattere nazionale: riduzione del 30%;

c) ABROGATO 1. ABROGATO

2-bis. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI di cui all’art. 61 del presente Regolamento, può prevedere, per le sole utenze domestiche, una riduzione fino al 30% per i contribuenti che adottino un cane in affidamento al Comune. Tale riduzione viene riconosciuta sia nel caso in cui l’adozione venga effettuata dal contribuente intestatario dell’utenza, sia nel caso in cui venga effettuata da altro componente del medesimo nucleo familiare. Le modalità di adozione e controllo, finalizzate alla verifica dell’impegno assunto nel tempo, saranno stabilite da uno specifico bando comunale.

2-ter. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe TARI, può prevedere una riduzione fino al 10% per le utenze non domestiche relative alle attività commerciali ed artigianali ubicate nel centro abitato del Comune di San Cesareo.

Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al presente comma:

 le attività commerciali ed artigianali che possono beneficiare della riduzione sono quelle identificate ai numeri da 6 a 8, da 13 a 19 e da 21 a 29 della tabella allegata sub A) al presente regolamento;

 per l’individuazione del centro abitato si rinvia alla planimetria allegata sub B) al presente regolamento.

2. Le agevolazioni indicate nei commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. In ordine alla decorrenza e alla cessazione delle predette agevolazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 71, commi 2, 3 e 4.

4. Le diverse riduzioni previste nel presente articolo non possono essere cumulate da uno stesso soggetto passivo.

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5. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui ai successivi artt. 78 e 79.

Art. 72-bis

Riduzione tariffaria per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti organici urbani, è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche che effettuano, in modo continuativo, il compostaggio, presso la propria abitazione.

2. La riduzione si applica all’abitazione di residenza e alle sue pertinenze.

3. La misura della riduzione, nel limite massimo del 20%, verrà stabilita annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI.

4. La riduzione compete esclusivamente a seguito di iscrizione nell’albo dei compostatori e decorre dal primo giorno del mese successivo alla predetta iscrizione.

5. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione all’ufficio gestione delle entrate. In caso di mancanza della relativa comunicazione, la decadenza dal beneficio può essere accertata d’ufficio.

6. Il Comune potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione ancora accertabile, ovvero dalla data successiva all’ultima verifica positiva di cui al precedente periodo, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento.

7. L’attuazione della riduzione per compostaggio domestico avrà luogo solo se verranno rispettati i criteri e le condizioni individuati nel “Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana”.

8. In caso di revoca dell’agevolazione l’utente che intenda ottenere nuovamente l’agevolazione tariffaria potrà presentare nuova istanza nell’anno solare successivo a quello di revoca.

Art. 72-ter

Riduzione tariffaria per compostaggio non domestico

1. Per le utenze non domestiche, appartenenti alle categorie “Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, birrerie, hamburgerie, mense”, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio e che abbiano la possibilità di poter riutilizzare in proprio il compost autoprodotto è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa.

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2. La misura della riduzione, nel limite massimo del 20%, verrà stabilita annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI.

3. La riduzione compete esclusivamente a seguito del rilascio di specifica autorizzazione da parte dell’Ufficio Ambiente e decorre dal primo giorno del mese successivo al rilascio della medesima autorizzazione.

4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione all’ufficio gestione delle entrate. In caso di mancanza della relativa comunicazione, la decadenza dal beneficio può essere accertata d’ufficio.

5. Il Comune potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione ancora accertabile, ovvero dalla data successiva all’ultima verifica positiva di cui al precedente periodo, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento.

6. L’attuazione della riduzione per compostaggio avrà luogo solo se verranno rispettati i criteri e le condizioni che saranno individuati nel “Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana”.

7. In caso di revoca dell’agevolazione l’utente che intenda ottenere nuovamente l’agevolazione tariffaria potrà presentare nuova istanza nell’anno solare successivo a quello di revoca.

Art. 72-quater

Riduzione per l’utilizzo della stazione informatizzata degli imballaggi in plastica

1. A decorrere dall’anno 2018 verrà avviata, in via sperimentale, l’iniziativa riservata alle utenze domestiche, finalizzata alla sensibilizzazione al conferimento differenziato della plastica presso gli eco-compattatori posizionati sul territorio comunale. Tali impianti, dotati di sistemi automatici di identificazione del soggetto conferente, nonché di misurazione dei contenitori in plastica conferiti, permetteranno al soggetto conferente di accumulare dei punti.

2. Attraverso il sistema di raccolta di “Eco-punti” si ha diritto ad ottenere una riduzione sull’importo della Tassa sui Rifiuti (TARI).

3. Per l’ottenimento della riduzione i cittadini interessati dovranno esibire, ogni volta che conferiranno i rifiuti nei suddetti eco-compattatori, la “tessera sanitaria” magnetica, o altra carta abilitata, dell’intestatario dell’utenza domestica TARI.

4. Tale riduzione si ottiene sulla base della quantità di rifiuti differenziati di plastica conferiti al 31/12 di ogni anno.

5. La misura della riduzione verrà stabilita annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI, nel limite di

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€ 0,01/punto fino ad un massimo di € 30,00/anno. I punti eccedenti verranno considerati l’anno successivo.

6. L’incentivo sarà erogato sotto forma di riduzione della tariffa dovuta nell’anno successivo a quello del conferimento.

7. La regolamentazione del sistema di raccolta punti resta a carico del competente Ufficio Ambiente.

8. Per i cittadini che avranno accumulato i punti potranno essere previste, in alternativa alla riduzione della tariffa TARI, delle scontistiche presso negozi convenzionati.

Art. 73

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. In ordine alla decorrenza e alla cessazione della predetta riduzione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 71, commi 2, 3 e 4.

Art. 73-bis

Finanziamento delle riduzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 72, comma 3, il costo delle riduzioni previste dagli artt. 71, 72-bis, 72-ter, 72-quater e 73 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 74

Riduzioni per il riciclo di rifiuti speciali assimilati

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.

3. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così

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determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 75

Riduzione per le zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

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4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui ai successivi artt. 78 e 79 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 76

Riduzione per mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% della tariffa.

Art. 77

Cumulo di riduzioni

1. Non è consentita l’applicazione di due o più riduzioni. Nel caso in cui si rendessero applicabili più riduzioni, verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

Art. 77-bis Esenzioni

1. Sono esentate dal pagamento della Tassa sui Rifiuti le utenze non domestiche relative alle nuove attività commerciali ed artigianali avviate nel centro abitato del Comune di San Cesareo, per i primi 12 mesi di attività.

2. Per nuova attività si intende una nuova licenza, una nuova iscrizione alla camera di commercio o una nuova locazione; l’esenzione non si applica ai trasferimenti parentali e ai cambi societari.

3. Per la finalità di cui al precedente comma, per l’individuazione del centro abitato si rinvia alla planimetria allegata sub B) al presente regolamento.

4. Le attività commerciali ed artigianali che beneficiano dell’esenzione sono quelle identificate ai numeri da 6 a 8, da 13 a 19 e da 21 a 29 della tabella allegata sub A) al presente regolamento.

5. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

6. L’esenzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui ai successivi artt. 78 e 79 e decorre dalla data di avvio della nuova attività, a condizione che la domanda venga presentata entro il termine previsto dall’art. 79, comma 1, del presente regolamento.

… OMISSIS …

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