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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 17 maggio 1990 *

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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

17 maggio 1990 *

Nella causa C-158/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Weingut Dietz-Matti, con sede in Deidesheim (Repubblica federale di Germania), e

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 5 feb- braio 1979, n. 340, che determina i tipi di vino da tavola (GU L 54 del 1979, pag.

60) e del regolamento (CEE) della Commissione 22 agosto 1983, n. 2373, che stabilisce le modalità di applicazione della distillazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1983/1984 (GU L 232 del 1983, pag. 5),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori F. A. Schockweiler, presidente di sezione, G. F. Mancini e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

* Lingua processuale: il tedesco.

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viste le osservazioni scritte presentate:

— per il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, dalla sig.ra Ursula Holz- hauser, Rechtsreferentin, in qualità di agente,

— per la Commissione, dal sig. Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giu- ridico, in qualità di agente, assistito dal sig. Michel Vilaras, magistrato del Consiglio di Stato ellenico in distacco presso il servizio giuridico della Com- missione nell'ambito del programma di scambi, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, rap- presentato dalla sig.ra Hannelore Lausch, in qualità di agente, e dalla Commis- sione, rappresentata dai sigg. Dierk Booss e Reinhard Priebe, in qualità di agenti, all'udienza dell'8 marzo 1990,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 maggio 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 30 marzo 1989, pervenuta in cancelleria il 3 maggio successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto alla Corte, ai sensi del- l'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 340, che determina i tipi di vino da tavola (GU L 54 del 1979, pag. 60) e del regolamento (CEE) della Commissione 22 agosto 1983, n. 2373, che stabilisce le modalità di applicazione della distillazione di cui all'art. 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campa- gna viticola 1983/1984 (GU L 232 del 1983, pag. 5).

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2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la

"Weingut Dietz-Matti, produttore vinicolo, e il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (in prosieguo: il « Bundesamt »), ente nazionale d'intervento, in or- dine alla concessione di un aiuto alla distillazione di vino da tavola.

3 Il regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54 del 1979, pag. 1), prevede all'art. 11 la possibilità di concessione di un aiuto per la distillazione preventiva di taluni vini da tavola. Le norme generali sulla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinifi- cazione sono dettate dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1983, n. 2179 (GU L 212 del 1983, pag. 1). Il regolamento n. 2373/83, dianzi citato, stabilisce, all'art. 5, che l'importo dell'aiuto va fissato in base al titolo alcolometrico volumico effettivo del distillato a seconda del tipo di vino distillato.

4 Quanto ai tipi di vino da tavola, il citato n. 340/79 distingue, per quanto riguarda il vino bianco, il vino bianco da tavola ottenuto da vitigni del tipo « Riesling », denominato « tipo A III », quello ottenuto da vitigni dei tipi « Sylvaner » o

« Müller-Thurgau », denominato « tipo A II », nonché quello diverso dai vini testé menzionati, avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 10% e non superiore al 12%, denominato « tipo A I ».

5 Il citato regolamento n. 2179/83 prescrive, agli artt. 4, n. 2, e 5, n. 2, che nel contratto o nella dichiarazione di distillazione presentati per approvazione all'ente d'intervento il produttore indichi almeno la quantità, il colore e il titolo alcolome- trico volumico effettivo del vino da distillare. L'art. 2, n. 2, del citato regolamento n. 2373/83, impone del pari che siano indicati, nei contratti e nelle dichiarazioni, tra gli altri elementi di informazione, almeno il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare.

6 Non essendo intervenuta la fissazione, da parte della Comunità, degli elenchi dei vitigni corrispondenti ai tipi di vino A II e A III, di cui all'art. 3 del citato regola- mento n. 340/79, la Repubblica federale di Germania procedeva, mediante la

« Bekanntmachung über die Zuordnung der Rebsorten zu den Tafelweinarten » 15 marzo 1979 (Bundesanzeiger 21 marzo 1979, n. 56; in prosieguo: Bekannt-

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machung), alla classificazione dei vini da tavola tedeschi, collocando i vitigni

« Auxerrois », « Weißer Burgunder », « Weißer Riesling » e « Ruländer » nel tipo A III e tutti gli altri vini bianchi da tavola tedeschi nel tipo A II.

7 Quanto alla dichiarazione di distillazione, è prescritta dal Bundesamt l'indicazione di dati relativi ai tipi di vino offerti alla distillazione.

8 A seguito di un controllo dei vini offerti alla distillazione da parte della Weingut Dietz-Matti e dichiarati nel tipo A III « Riesling », controllo in cui si accertava la presenza di una determinata percentuale di vini appartenenti, alla stregua della disciplina tedesca, al tipo A II, il Bundesamt revocava l'aiuto concesso, ordinan- done la restituzione.

9 Nell'ambito di un ricorso proposto dalla Weingut avverso tale decisione, il Ver- waltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto alla Corte le seguenti que- stioni pregiudiziali:

« 1) Se l'esatta indicazione del tipo di vino nella dichiarazione di distillazione di cui all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2373/83, costituisca un presupposto del diritto all'aiuto.

2) Se sia possibile classificare nei tipi A II o A III anche vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2 del regolamento n. 340/79 e sulla base di quali criteri debba aver luogo tale classificazione.

3) a) Se un vino da taglio, che in forza della disciplina tedesca sulle denomina- zioni può essere messo in commercio soltanto con la menzione di un unico vitigno, possa essere classificato nel tipo di vino cui detto vitigno corri- sponde.

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In caso di soluzione negativa:

b) Se per un'altra miscelazione dei tipi di vino A II e A III possa essere con- cessa una sovvenzione, prima della distillazione, proporzionalmente alle rispettive parti percentuali dei tipi di vino di cui è composta.

In caso di soluzione negativa:

e) Se sia possibile, in subordine, una sovvenzione in quanto vino del tipo A I».

10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa princi- pale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono ri- chiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

1 1 Per risolvere le prime due questioni sottoposte dal giudice nazionale, è necessario stabilire se la Repubblica federale di Germania fosse autorizzata, in mancanza di una disciplina comunitaria, ad adottare norme nazionali in ordine alla corrispon- denza tra vitigni e tipi di vino da tavola, nonché a prescrivere l'indicazione, nella dichiarazione di distillazione, di dati concernenti il tipo di vino offerto alla distilla- zione.

12 Giova ricordare, in proposito, che in caso di inerzia del legislatore comunitario la conservazione o l'istituzione, da parte di uno Stato membro, di norme nazionali destinate a conseguire, nel proprio territorio, gli scopi perseguiti dall'organizza- zione comune di mercato, non possono in linea di principio dare luogo a critiche (v. le sentenze 5 maggio 1981, Commissione/Regno Unito, causa 804/79, Racc, pag. 1045, e 28 marzo 1984, Van Miert, cause riunite 47/83 e 48/83, Racc. pag.

1721).

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13 Conformemente ai suddetti rilievi della Corte, provvedimenti del genere non de- vono tuttavia essere considerati compresi nell'esercizio di una competenza propria degli Stati membri, ma come l'adempimento dell'obbligo di collaborazione che, in una situazione caratterizzata dalla carenza del legislatore comunitario, loro im- pone l'art. 5 del Trattato al fine del conseguimento degli scopi dell'organizzazione comune di mercato. Di conseguenza, i provvedimenti adottati dagli Stati membri possono essere solo interinali e provvisori e dovranno cessare di essere applicati non appena vengano adottati provvedimenti comunitari (v. sentenza 28 marzo 1984, Van Miert, testé citata, punto 23 della motivazione).

1 4 Per quanto riguarda l'obbligo di indicare l'esatto tipo di vino nel contratto o nella dichiarazione di distillazione, su cui verte la prima questione pregiudiziale, va rile- vato che il citato regolamento n. 2373/83 fissa l'importo dell'aiuto a seconda del tipo di vino offerto alla distillazione. Ne consegue che l'indicazione nella dichiara- zione di distillazione del tipo di vino o del vitigno dal quale il vino da distillare viene ottenuto è non soltanto conforme ma addirittura indispensabile per l'ordi- nato funzionamento dell'organizzazione comune di mercato nonché per il conse- guimento degli obiettivi del regime della distillazione.

15 Tale rilievo non viene infirmato dalla circostanza che la disciplina comunitaria non prescriva espressamente l'indicazione del tipo di vino limitandosi a stabilire taluni requisiti minimi in materia di indicazioni, senza però escludere il diritto degli Stati membri di prescrivere ulteriori indicazioni, necessarie per l'ordinato funziona- mento del regime della distillazione.

16 La prima questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta nel senso che l'esatta indicazione del tipo di vino nella dichiarazione di distillazione di cui all'art. 2, n. 2, del citato regolamento n. 2373/83, costituisce un presupposto del diritto al- l'aiuto.

1 7 Per quanto riguarda la classificazione dei vitigni, su cui verte la seconda questione pregiudiziale, va ricordato che, per i vini dei tipi A II e A III, l'art. 2, lett. b) e c), del citato regolamento n. 340/79 menziona taluni vitigni solo a titolo esemplifica- tivo e che l'art. 3 espressamente prevede che gli elenchi dei vitigni corrispondenti ai vini dei tipi A II e A III vengano stabiliti con un regolamento adottato dalla Com- missione secondo la procedura del comitato di gestione.

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18 Essendo l'aiuto concesso a seconda del tipo di vino da cui è ottenuto il distillato, la corrispondenza tra vitigni e tipi di vino da tavola costituisce una condizione impre- scindibile per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal regime di distillazione.

19 Ne segue che, non essendo stato emanato dalla Commissione un regolamento per la determinazione dei vitigni corrispondenti ai vari tipi di vino, la Repubblica fede- rale di Germania era legittimata ad adottare, per il proprio territorio, una disci- plina nazionale di classificazione dei vitigni.

20 Quanto ai criteri di classificazione, va rilevato che in una situazione caratterizzata dall'inerzia delle istituzioni comunitarie è compito dell'autorità nazionale fissarli tenendo conto delle caratteristiche dei vitigni e degli obiettivi dell'organizzazione comune di mercato. Al riguardo, deve considerarsi ineccepibile la classificazione operata nella Bekanntmachung a seconda delle caratteristiche qualitative dei vitigni determinanti il livello di prezzo.

21 Pertanto, la seconda questione pregiudiziale va risolta nel senso che, in mancanza di un regolamento della Commissione che stabilisse gli elenchi dei vitigni corri- spondenti ai vini dei tipi A II e A III, l'ente d'intervento tedesco era autorizzato a classificare nel tipo A II o nel tipo A III anche vitigni diversi da quelli menzionati nell'art. 2 del citato regolamento n. 340/79, alla stregua di criteri come quelli ac- colti nella Bekanntmachung.

22 Con la terza questione pregiudiziale, relativa alla concessione di un aiuto alla di- stillazione di un vino da taglio, il giudice nazionale chiede, anzitutto, alla Corte di chiarire se un vino da taglio possa essere classificato tenendo conto della disciplina tedesca sulle denominazioni.

23 Deve rilevarsi al riguardo, come hanno giustamente osservato la Commissione e il Bundesamt, che una disciplina nazionale sulle denominazioni, intesa essenzial- mente a tutelare gli interessi dei consumatori, è ininfluente per la classificazione dei vitigni nei tipi di vino da tavola di cui al citato regolamento n. 340/79.

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24 Circa la possibilità, prospettata nel secondo punto della terza questione pregiudi- ziale, di sovvenzionare un vino da taglio proporzionalmente alle rispettive parti percentuali dei tipi di vino di cui si compone, si deve precisare che il computo proporzionale dell'aiuto è realizzabile solo se nel contratto o nella dichiarazione di distillazione vengono indicate, per le suddette componenti, il quantitativo, il titolo alcolometrico volumico effettivo e il tipo di vino.

25 Ammettere un calcolo dell'aiuto in proporzione alle componenti del vino da taglio, quando i vari tipi di vino di cui questo si compone e il loro tenore percentuale non siano indicati nel contratto o nella dichiarazione di distillazione, porterebbe a in- coraggiare le frodi dei produttori, incentivandoli a fornire dichiarazioni erronee allo scopo di ottenere aiuti di importo più elevato.

26 Né può ammettersi la possibilità di concedere aiuti per un vino da taglio in quanto vino del tipo A I, della quale è cenno nel terzo punto della terza questione pregiu- diziale. Discende infatti dalle considerazioni sopra svolte che se il contratto o la dichiarazione non contengono le indicazioni prescritte, la concessione di un aiuto è preclusa.

27 La terza questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta nel senso che un vino da taglio, che in forza della disciplina tedesca sulle denominazioni possa essere messo in commercio soltanto con l'indicazione di un unico vitigno, per tale motivo non può, alla luce del citato regolamento n. 340/79, essere classificato nel tipo di vino cui detto vitigno corrisponde. In caso di miscelazione dei tipi di vino A II e A III, è possibile una sovvenzione distinta, proporzionata alle rispettive percentuali dei tipi di vino di cui la miscela è composta, soltanto a condizione che nel con- tratto o nella dichiarazione di distillazione vengano indicati, per dette componenti, il quantitativo, il titolo alcolometrico volumico effettivo e il tipo di vino. In caso contrario, anche un aiuto per il tipo A I è precluso.

Sulle spese

28 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente solle- vato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

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Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali sottopostele dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 30 marzo 1989, dichiara:

1) L'esatta indicazione del tipo di vino nella dichiarazione di distillazione di cui all'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 22 agosto 1983, n. 2373, che stabilisce le modalità di applicazione della distillazione di cui all'art.

11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1983/1984, costi- tuisce un presupposto del diritto all'aiuto.

2) In mancanza di un regolamento della Commissione che stabilisse gli elenchi dei vitigni corrispondenti ai vini dei tipi A II e A III, l'ente d'intervento tedesco era autorizzato a classificare nei tipi A II o A III anche vitigni diversi da quelli menzionati all'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 340, che determina i tipi di vino da tavola, alla stregua di criteri come quelli accolti nella « Bekanntmachung über die Zuordnung der Rebsorten zu den Ta- felweinarten » del 15 marzo 1979.

3) Un vino da taglio, che in forza della disciplina tedesca sulle denominazioni possa essere messo in commercio soltanto con l'indicazione di un unico vitigno, per tale motivo non può, alla luce del citato regolamento (CEE) n. 340/79, essere classificato nel tipo di vino cui detto vitigno corrisponde. In caso di miscelazione dei tipi di vino A II e A IH è possibile una sovvenzione distinta, proporzionata alle rispettive percentuali dei tipi di vino di cui la miscela è composta, soltanto a condizione che nel contratto o nella dichiarazione di distillazione vengano indi- cati, per dette componenti, il quantitativo, il titolo alcolometrico volumico effet- tivo e il tipo di vino. In caso contrario, anche un aiuto per il vino del tipo A I é precluso.

Schockweiler Mancini O'Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 maggio 1990.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della Seconda Sezione

F. A. Schockweiler

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