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L I B E R O C O N S O R Z I O C O M U N A L E D I A G R I G E N T O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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(1)

L I B E R O C O N S O R Z I O C O M U N A L E D I A G R I G E N T O

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 2265/2018

Determ. n. 2094 del 04/12/2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59, DITTA MY ETHANOL S.R.L., STABILIMENTO DI DISTILLERIA C.

SCUNCHIPANI, SCIACCA (AG), AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1807 DEL 27/10/2018.

GRUPPO N. 3 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

CHE con A.U.A. n. 800 del 15/11/2017, rilasciata sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 1807 del 27/10/2017 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il SUAP del Comune di Sciacca ha autorizzato la ditta in oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.

a) e lett. c) del D.P.R. 59/2013 in ordine a:

• autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

• autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

(2)

CHE con nota prot. n. 7241 del 06/08/2018, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 20695 del 23/08/2018, il SUAP del Comune di Sciacca ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.P.R. 59/2013, prodotta dalla ditta “MY ETHANOL s.r.l.” ai fini dell’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 800 del 15/11/2017, per lo stabilimento sito in C.da Schunchipani n. 190 del Comune di Sciacca;

CHE da come si evince nella Relazione Tecnica, lo stabilimento di C.da Schunchipani è destinato alla produzione di alcool a partire dalla lavorazione e successiva distillazione di diverse matrici organiche: vinaccia, melasso da barbabietola e pastazzo di agrumi;

CHE le modifiche richieste riguardano esclusivamente la sostituzione di due matrici organiche già autorizzate, il pastazzo di agrumi e il melasso da barbabietola con “materie cellulosiche di origine non alimentare” definite all'art. 2 comma 1 lettera q-quinquies del DIgs 03/03/2011 n. 28. Nel dettaglio si tratta di “materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno- cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granoturco pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali ed ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli oli vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivanti da rifiuti organici”;

PRESO ATTO che, come dichiarato nella Relazione Tecnica, rimangono invariati i quantitativi di materie prime lavorate presso lo stabilimento, così come rimangono invariati i quantitativi delle materie prodotte (alcool, biogas, fertilizzanti, syngas), il ciclo produttivo e il sistema di impianti a servizio dello stabilimento;

CHE tale modifica non comporta alcuna variazione del ciclo produttivo e quindi nessuna modifica impiantistica rispetto a quanto precedentemente autorizzato, né relativamente agli aspetti connessi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi prodotti, vi sarà alcuna variazione quali quantitativa;

CHE per quanto sopra, con nota prot. n. 20964 del 29/08/2018 questo Ufficio ha richiesto all’Ufficio Territoriale di Agrigento, di comunicare se tale modifica si configura o meno come

“modifica non sostanziale” ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D. L.vo 152/06. Ciò al fine di valutare l’eventuale aggiornamento ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.P.R. 59/2013 del provvedimento di adozione A.U.A. di competenza di questo Ufficio;

VISTO il parere endoprocedimentale favorevole alla “modifica non sostanziale”

dell’Autorizzazione AUA n. 800 del 15/11/2017, dell’U.O.B. A 2.4 Ufficio Territoriale di Agrigento (UTA - AG), prot. n. 7283 del 28/11/2018, ad integrazione e sostituzione del parere reso con nota prot. n. 70264 del 16/11/2018;

DATO ATTO che il sopra citato parere è stato reso dall’U.O.B. A 2.4 Ufficio Territoriale di Agrigento (UTA – AG), n.q. di Soggetto competente ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, art. 2 comma 1 lett. c);

RITENUTO che occorre procedere, in accoglimento della richiesta formulata dalla ditta, alla modifica della Determinazione Dirigenziale n. 1807 del 27/10/2017 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e conseguentemente della A.U.A. n. 800 del 15/11/2017 rilasciata dal SUAP del Comune di sciacca;

(3)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/4/1978;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/5/1977;

VISTA la Legge Regionale n. 78 del 04/8/1980;

VISTA la Legge n. 288 del 04/08/1989;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013, n. 59, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013,

“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese (PMI) e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale , a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

VISTO l'art. 2, comma1, lett. b) del sopra citato decreto che individua nella Provincia Regionale ora Libero Consorzio Comunale, l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A. , secondo la procedura disposta dall’art. 4, rimanendo inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi per i quali resta vigente la relativa normativa di settore;

VISTA la circolare n. 16938 del 10/04/2014 della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Serv. n. 2 “Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014 n.8 . Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ;

VISTA la circolare n. 26626 del 17/11/2014 “ Adempimenti ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013” con la quale il Direttore del Settore Ambiente di questo Ente, ha fissato le linee - guida in ordine alla procedura per l'adozione del provvedimento A.U.A., al fine di garantire uniformità sul territorio della provincia di Agrigento;

VISTA la L.127/97 ed in particolare il punto 2 lettera F. dell’art. 6 che include nei compiti del Dirigente anche i provvedimenti di autorizzazione;

VISTA la L.R. 23/98 che recepisce alcuni articoli della L.127/97, compreso l’art. 6;

VISTO la L. 241/90 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO D.Lgs. N. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo in oggetto secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;

ATTESTATA l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto Responsabile del Procedimento ex art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto con L. n. 190/2012;

PROPONE

(4)

per i motivi sopra esposti, l'adozione della seguente disposizione per il rilascio da parte del SUAP del Comune di Sciacca del Provvedimento di aggiornamento A.U.A.:

“ Art. 1 – Il provvedimento di A.U.A. n. 800 del 15/11/2017, rilasciato dal SUAP del Comune di Sciacca, a favore della ditta MY ETHANOL S.R.L. con sede legale in via Medici n. 15 del Comune di Milano e stabilimento di distilleria sito in C.da Scunchipani identificato al F.M. n.

43, part.lle n. 183 e 184, del Comune di Sciacca (AG), a seguito comunicazione di modifica non sostanziale formulata dalla stessa ditta, viene modificato autorizzando la sostituzione delle materie lavorate, pastazzo di agrumi e melasso di barbabietola, utilizzate nel ciclo produttivo effettuato presso lo stabilimento di che trattasi, con materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'art. 2 comma 1 lettera q-quinquies del D. Igs. 03/03/2011 n. 28, a condizione che siano rispettate:

• La definizione di sottoprodotto di cui all’art. 184 bis del DLgs 152/06 (introdotto con D. Lgs. 10/10/2010 n. 205);

• Il regolamento di cui al D.M. 13/10/2016 n. 264, come esplicato dalla circolare MATTM prot 7619 del 30/05/2017 relativo alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti, con particolare riferimento all’Allegato tecnico giuridico (documentazione contrattuale e scheda tecnica a corredo del sottoprodotto).

I limiti alle emissioni in atmosfera da rispettare, così come richiesto dall'U.O.B. A 2.4 Ufficio Territoriale di Agrigento (UTA - AG), con parere reso con nota prot. n. 72823 del 28/11/2018, sono i seguenti:

Sigla

Emissione Descrizione Inquinante Valore Limite

(mg/Nm3)

E1 E2

Caldaia Essiccatore

Polveri (*) NOx (**)

SOx (*)

5 350

35

• (*) Il valore limite è considerato rispettato se viene utilizzato CH4 o GPL.

• (**) se il combustibile utilizzato è un gas di processo contenente composti dell’azoto non si applica alcun valore limite di emissione; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile.

• Limiti alle emissioni di cui al D. Lgs. 152/06 Allegati alla Parte V - Allegato I – Parte III - Paragrafo 1.3.

• I valori limite si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%.

• I combustibili utilizzati devono rispettare quanto previsto D. Lgs. 152/06 Allegati alla Parte V - Allegato X.

• Nel caso di impiego simultaneo o alternato dei combustibili si dovrà tenere conto di quanto riportato nel D. Lgs. 152/06 Allegati alla Parte V - Allegato I – Parte III - Paragrafo 1.4 (impianti multicombustibile) e nel Paragrafo 2 (Impianti di essiccazione) nel caso di essiccatori a fiamma diretta.

• Per le emissioni diffuse si rimanda a quanto previsto nel D. Lgs. 152/06 Allegati alla Parte V - Allegato V.

• Per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall’Allegato 1 degli allegati alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Entro le date previste all’art. 273-bis comma 5 del D. Lgs. 152/06 modificato ed integrato dal D. Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 i valori limite da rispettare saranno i seguenti:

(5)

Sigla Emissione Descrizione Inquinante

Valore Limite (mg/Nm3)

E1

E2 Caldaia

Essiccatore

Polveri NOx SOx CO COT (*)

10 200 170 100 20

• limiti alle emissioni di cui al D. Lgs. 152/06 Allegati alla Parte V - Allegato I – Parte III - Paragrafo 1.3;

• (*) Escluso CH4;

• I valori limite si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%

• I combustibili utilizzati devono rispettare quanto previsto D. Lgs. 152/06 Allegati alla Parte V - Allegato X.

• Nel caso di impiego simultaneo o alternato dei combustibili si dovrà tenere conto di quanto riportato nel D. Lgs. 152/06 Allegati alla Parte V - Allegato I – Parte III - Paragrafo 1.4 (impianti multicombustibile) e nel Paragrafo 2 (Impianti di essiccazione) nel caso di essiccatori a fiamma diretta.

• Per le emissioni diffuse si rimanda a quanto previsto nel D. Lgs. 152/06 Allegati alla Parte V - Allegato V.

• Per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall’Allegato 1 degli allegati alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Art. 2 – Viene fatto salvo tutto quant'altro contenuto nel provvedimento A.U.A. n. 800 del 15/11/2017 rilasciato dall'Ufficio SUAP del Comune di Sciacca”.

Il presente provvedimento di aggiornamento verrà trasmesso al SUAP del Comune di Sciacca per il rilascio del provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 800 del 15/11/2017.”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Antonio BAIO)

Agrigento,lì 03/12/2018

IL TITOLARE P.O.

Per i motivi sopra esposti VISTA la superiore proposta;

VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. N. 48/91;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l’O.R.EE.LL.;

(6)

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESTATA l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto titolare P.O. ex art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto con L. n. 190/2012;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento, geom. Antonio BAIO con la narrativa e dispositivo di cui alla stessa.

IL TITOLARE P.O.

(dott. Giovanni BELLAVIA)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.

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