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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.

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Academic year: 2022

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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.

18 DEL 30/09/2020

E

SITO

:

...

Unità proponente:

_____________________________________________________________________________________

Segreteria Generale

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Oggetto: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SPOLETO

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Il Responsabile del Procedimento:

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ESERCIZIO 2020 Vedi allegato impegni

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seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Procedutosi all’appello nominale, risultano:

Nominativo Carica presente

de Augustinis Umberto Sindaco NO

Cretoni Sandro Presidente del Consiglio Comunale SI

Proietti Stefano Vice Presidente del Consiglio Comunale SI Trippetti Marco Vice Presidente del Consiglio Comunale SI

Bececco Maria Elena Consigliere SI

Di Cintio Antonio Consigliere NO

Erbaioli Carla Consigliere SI

Fagotto Fiorentini Giampaolo Consigliere SI

Fedeli Riccarco Consigliere SI

Frascarelli Ilaria Consigliere SI

Laureti Camilla Consigliere NO

Lisci Stefano Consigliere SI

Loretoni Cesare Consigliere SI

Mancini Mario Consigliere SI

Militoni David Consigliere SI

Montesi Massimiliano Consigliere NO

Morelli Marina Consigliere NO

Polinori Stefano Consigliere NO

Pompili Debora Consigliere SI

Profili Gianmarco Consigliere SI

Ranucci Roberto Consigliere SI

Renzi Luigina Consigliere SI

Santirosi Paola Vittoria Consigliere NO

Settimi Roberto Consigliere SI

Ugolini Filippo Consigliere SI

Pertanto, presenti n. 18, assenti giustificati n. 0, assenti n. 7.

Assiste il Segretario generale Dott. Mario Ruggieri.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Cretoni Sandro nella qualità di Presidente del Consiglio comunale ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

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Segreteria Generale

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SPOLETO

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale in aula consiliare sono avvenuti i seguenti movimenti: sono entrati il Sindaco de Augustinis ed i consiglieri Laureti, Morelli, Polinori, Di Cintio, Santirosi, Montesi (25);

UDITA la discussione consiliare di cui al verbale n. 14 del 30 settembre 2020, costituito dalla registrazione audio in formato digitale della seduta, certificata mediante apposita dichiarazione di autenticità con timbro digitale e conservata presso la server-farm del Comune di Spoleto;

IL CONSIGLIO COMUNALE Premessa:

- costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza;

- gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di Spoleto attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, tutela del patrimonio culturale e/o artistico, alla tutela della protezione civile, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale anche di ulteriori attività di polizia amministrativa.

Dato atto che:

- ai sensi della vigente normativa i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per finalità di tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal d.l. 14/2017, convertito dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, all’art. 4 e meglio definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza.

Preso atto dei principi per la gestione dei sistemi/impianti e per il trattamento dei dati:

1. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il comando di polizia locale sono investiti.

2. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l’utilizzazione al minimo

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di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

3. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.

4. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E’

consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell’ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Ritenuto opportuno procedere all’adozione di un provvedimento che disciplini complessivamente il sistema di videosorveglianza comunale al fine di garantire:

- che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dall’ente locale nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale;

- i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, secondo le disposizioni vigenti.

Visti:

- il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- la Direttiva UE 2016/680 che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- il d.l. n14 del 20.02.2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertivo in legge, con modificazioni, dalla legge 18.04.2017, n.48;

- il DPR n.15 del 15.01.2018 recante “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;

- il d. lgs 18.05.2018, n.51 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio” di disciplina della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

- il d. lgs. 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal d. lgs. n.101 del 10 agosto 2018;

- il Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati

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personali in data 8 aprile 2010 che disciplina la materia e il trattamento dei dati personali effettuato con tali sistemi;

Vista la proposta espressa dalla Giunta comunale con la direttiva n. 128 del 18.06.2020;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto Comunale e dell’articolo 42, comma 2, lett. a) del TUEL;

Di dare atto che il presente documento è redatto e firmato in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario generale dott. Mario Ruggeri ai sensi dell'articolo 49 d.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i, con attestazione di non rilevanza ai fini contabili;

Acquisito il parere della Commissione Normativa espresso nel corso della seduta del 25.08.2020 come disposto dallo Statuto Comunale e dai relativi regolamenti comunali di attuazione;

Si dà atto che dall’aula sono usciti i consiglieri Bececco, Di Cintio, Erbaioli, Frascarelli, Morelli, Polinori, Profili, Santirosi (17);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 17:46 con 17 VOTI FAVOREVOLI (de Augustinis, Cretoni, Fagotto Fiorentini, Fedeli, Laureti, Lisci, Loretoni, Mancini, Militoni, Montesi, Pompili, Proietti, Ranucci, Renzi, Settimi, Trippetti, Ugolini), resi dai 17 Consiglieri presenti e votanti rispetto ai 25 assegnati e in carica;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse e le motivazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare, per quanto di competenza, per i motivi meglio evidenziati in narrativa, il regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Spoleto, nel testo composto in n.14 articoli che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. MARIO RUGGIERI ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

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ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SPOLETO

2020

Ufficio Controllo di Gestione

Proposta Nr.

/

Oggetto:

Ufficio Proponente:

06/07/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Controllo di Gestione)

Data

Parere Favorevole

Mario Ruggieri Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

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IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Generale

Cretoni Sandro Mario Ruggieri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sandro Cretoni;1;8951047 Mario Ruggieri;2;18211095

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La presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Spoleto dal 14/10/2020 al 29/10/2020.

L'addetto alla Segreteria Generale

come da firma digitale

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Elisabetta Caporicci;1;15791283

Riferimenti

Documenti correlati

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5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo

5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo