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Fasc. n. 898/VA/2020. Pubblicazione di posti vacanti di consigliere della Corte di Cassazione – settore civile (delibera 22 dicembre 2020) Il Consiglio, - letto il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e

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Fasc. n. 898/VA/2020. Pubblicazione di posti vacanti di consigliere della Corte di Cassazione – settore civile

(delibera 22 dicembre 2020) Il Consiglio,

- letto il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 evista la circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod. (di seguito: Circolare), con particolare riguardo alla disciplina che regola l’accesso agli uffici di legittimità, ivi comprese le cause di non ammissibilità delle domande;

- letta la nota del Primo Presidente della Corte di Cassazione datata 24.9.2020, pervenuta il 28.9.2020, avente ad oggetto la richiesta di pubblicazione di posti di Consigliere della Corte di Cassazione;

- sentita la Commissione per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità prevista dall’art. 12, comma 13 del D.lgs. n. 160/06 e fornite le indicazioni di cui al comma 3 dell’art. 78 della Circolare;

delibera - di pubblicare i sottoindicati posti vacanti:

- Consigliere Corte di Cassazione 22 posti (settore civile)

di cui n. 2 posti riservati ai magistrati di cui all’art. 12, comma 14 del D. Lgs. 160/2006;

- di fissare per l’inoltro delle domande e della relativa documentazione il termine del 28 gennaio 2021 entro le ore 17.00.

In relazione alla presente procedura, si precisa quanto segue.

1. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

a) Per il conferimento delle funzioni di consigliere presso la Corte di Cassazione possono presentare domanda i magistrati che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità, fatta eccezione per i magistrati di cui all’art. 12, comma 14 del D. Lgs. 160/2006.

È preclusa la partecipazione al concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità ove il mancato riconoscimento della quarta valutazione di professionalità sia ascrivibile al candidato in ragione della omessa presentazione dell’autorelazione (art. 80, comma 1, secondo periodo della Circolare).

Il termine di legittimazione ai tramutamenti è quello stabilito dall’art. 194 R.D. 12/1941.

b) La Terza Commissione, tenuto conto del numero di domande presentate, fissa il termine entro il quale la Commissione tecnica prevista dall’articolo 12, comma 13, del D. Lgs. 160/2006 deve esprimere il proprio parere in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme di ciascun candidato.

Il parere della Commissione tecnica precede la valutazione della Terza Commissione in ordine alle attitudini e al merito.

La Commissione tecnica, secondo le previsioni dell’art. 78 della Circolare, procede alla valutazione dapprima dei provvedimenti giudiziari prodotti dal candidato, poi dei titoli scientifici. Per ciascun

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provvedimento e titolo la suddetta Commissione formula un sintetico giudizio e successivamente valuta se la capacità scientifica e di analisi delle norme sia “elevata”, “buona” o “discreta”, distintamente per i provvedimenti giudiziari nel loro complesso e per i titoli scientifici nel loro complesso; infine, tenuto conto anche dei provvedimenti acquisiti a campione, formula un giudizio complessivo di “idoneità” o di “non idoneità”.

I magistrati che hanno già esercitato o che esercitano funzioni di legittimità non devono sottoporsi alla valutazione della Commissione tecnica.

Una volta depositati i pareri della Commissione tecnica, la Terza commissione rende note, attraverso la pubblicazione sul sito intranet del Consiglio, le modalità attraverso le quali ciascun candidato può richiedere il parere espresso dalla Commissione tecnica in ordine ai titoli professionali e scientifici da lui prodotti.

c) La Terza Commissione provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale istituzionale del Consiglio dell’avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso; contestualmente procede alla pubblicazione, sul sito cosmag, dell’autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità (art. 79 della Circolare).

L’eventuale revoca della domanda per il conferimento delle funzioni di legittimità deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della Terza commissione in cui è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti.

La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modulo informatico disponibile sul portale del Consiglio.

Trascorso il termine innanzi precisato e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

d) L’assegnazione ai posti di consigliere della Corte di Cassazione avviene secondo le disposizioni e sulla base dei parametri indicati nella circolare n. 13778 del 14 luglio 2014 e succ. mod.

(aggiornata al 9 settembre 2020), reperibile sul sito intranet del C.S.M. (www.cosmag.it) nella sezione “Nuovo metodo di ricerca documentale”.

Ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità si applica la stessa procedura prevista per i candidati che hanno conseguito la quarta valutazione, fermo che deve essere preliminarmente valutata la sussistenza dei requisiti che consentono di partecipare anticipatamente al concorso, sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti dal candidato e dei provvedimenti a campione (art. 80, comma 2 della Circolare). In caso di mancata copertura dei posti messi a concorso secondo tali modalità, gli stessi posti sono assegnati secondo la graduatoria redatta per i posti non riservati (art. 80, comma 7 della Circolare).

2. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA.

a) Le domande potranno essere inserite a decorrere dal 28 dicembre 2020 mediante l’intranet del C.S.M. (www.cosmag.it).

b) La domanda di tramutamento avanzata in relazione ad un bando antecedente non conserva efficacia.

c) Il magistrato deve compilare scrupolosamente il modulo della domanda.

In particolare, ai fini di cui all’art. 84 della Circolare, il candidato deve indicare:

- per ciascun periodo fuori ruolo:

a) la data di immissione in possesso presso l’ufficio ove svolge/ha svolto l’incarico fuori ruolo; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie;

- per ciascun periodo di aspettativa ex art. 23 bis del D.Lgs. n. 165/2001:

a) la data di immissione in possesso presso l’ufficio ove svolge/ha svolto l’attività in regime di aspettativa; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie;

- per ciascun periodo di esonero totale dall’attività giudiziaria:

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a) la data da cui si è fruito dell’esonero totale; b) la data in cui è cessato l’esonero totale;

- per ciascun periodo di aspettativa per ricongiungimento con il coniuge all’estero:

a) la data di inizio dell’aspettativa; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie;

- per ciascun periodo di congedo straordinario per dottorato di ricerca:

a) la data di inizio del congedo; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie;

- per ciascun periodo di aspettativa per: elezioni politiche; elezioni per il Parlamento europeo;

elezioni amministrative; mandato parlamentare; mandato amministrativo comunale, provinciale o regionale; mandato presso il Parlamento europeo; assunzione di funzioni di governo; incarico di assessore:

a) la data di inizio dell’aspettativa; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie.

Inoltre, i magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del ruolo dovranno indicare la data di inizio e di cessazione di eventuali applicazioni alle sezioni della Corte di Cassazione ex art. 115, comma 3, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

d) Nel caso in cui l’accoglimento della domanda determini un mutamento di funzioni (da requirenti a giudicanti), l’interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l’onere di richiedere al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall’art. 13, comma 3 d.lgs.

160/06 (qualora tale parere non sia stato espresso nei due anni antecedenti), indicando nella domanda l’avvenuto deposito della richiesta.

e) L’inserimento di una nuova domanda annulla la precedente. Fino al termine di scadenza previsto dal bando (28 gennaio 2021) è possibile sostituire la domanda eventualmente già proposta mediante la presentazione di una nuova domanda.

3. DOCUMENTAZIONE: DICHIARAZIONE E PRODUZIONE.

a) La documentazione oggetto di valutazione nell’ambito del concorso sarà unicamente quella specificamente dichiarata nella domanda.

b) Il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di legittimità ha l’onere di indicare e produrre, all’atto della domanda, l’autorelazione e la documentazione utile per la valutazione in oggetto.

c) L’autorelazione va predisposta in forma libera, fornendo ogni elemento utile ai fini della valutazione, con le seguenti precisazioni:

c.1) L’autorelazione deve contenere una sezione denominata “ABSTRACT” in cui inserire, per ciascuno dei documenti prodotti spontaneamente (provvedimenti giudiziari, ad eccezione di quelli a campione, e/o pubblicazioni), un abstract che illustri sinteticamente le principali questioni giuridiche affrontate, con l’indicazione, ove possibile, nei documenti di rilevanti dimensioni, delle pagine in cui le predette questioni sono trattate;

c.2) Inoltre, posto che la commissione provvede alla pubblicazione sul sito cosmag dell’autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità (art. 22 della Circolare), nell’autorelazione ciascun candidato può indicare - in una sezione finale denominata “DATI DA OSCURARE” - i dati personali ed i dati sensibili contenuti nell’autorelazione e nei pareri per la valutazione di professionalità dei quali vuole evitare la pubblicazione.

d) Quanto alla documentazione, si precisa quanto segue (art. 77 della Circolare).

d.1) Il candidato deve produrre 5 provvedimenti giudiziari redatti negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto e 10 provvedimenti giudiziari acquisiti a campione tra quelli adottati dal magistrato negli ultimi 5 anni, da individuare secondo le indicazioni di cui all’allegato 1, che è parte integrante del presente bando.

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Per i magistrati collocati fuori ruolo il predetto periodo di cinque anni è calcolato a decorrere dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo. Per i magistrati rientrati in ruolo da meno di cinque anni il periodo di cinque anni è calcolato sommando al periodo successivo al rientro quello precedente al collocamento fuori ruolo.

Il candidato può, altresì, produrre pubblicazioni scientifiche in numero non superiore a 4, così individuandosi, a specificazione della previsione dell’art. 77, comma 2 della Circolare, il numero massimo di pubblicazioni scientifiche di cui è consentita la produzione nella presente procedura concorsuale.

I magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità devono produrre i titoli scientifici richiesti dalla legge, in aggiunta ai provvedimenti giudiziari comunque necessari per valutare la prevista capacità scientifica e di analisi delle norme.

I magistrati addetti all’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione possono produrre gli atti e i provvedimenti redatti prima dell’assegnazione alla Corte di Cassazione, risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, nonché altri atti ritenuti utili redatti presso l’Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione, oltre ai provvedimenti a campione.

I magistrati fuori ruolo, o rientrati in ruolo da meno di dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, possono produrre:

- 5 provvedimenti giudiziari risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere, rispettivamente, dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo o dalla data di pubblicazione del posto,

ovvero, in alternativa

- 3 provvedimenti giudiziari (risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere, rispettivamente, dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo o dalla data di pubblicazione del posto) e, in relazione ai periodi fuori ruolo, 2 atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando in tal caso la valenza dell’apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell’ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell’elaborato impersonalmente allo stesso ufficio.

Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, devono essere riconducibili alle attività indicate nell’articolo 81, comma 5 della circolare, secondo cui “La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l’incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l’esercizio delle relative funzioni giudiziarie”.

Possono, inoltre, produrre i titoli scientifici in numero non superiore a 4 così individuandosi, a specificazione della previsione dell’art. 77, comma 4 della Circolare, il numero massimo di pubblicazioni scientifiche di cui è consentita la produzione nella presente procedura concorsuale.

d.2) In ordine alle caratteristiche della documentazione prodotta, si precisa quanto segue.

Sono valutabili solo i provvedimenti giudiziari depositati o recanti segni grafici di significato equipollente al loro deposito nell’ambito di un procedimento giudiziario.

Le pubblicazioni con più autori sono valutabili solo se accompagnate dall’indicazione delle parti ascrivibili individualmente a ciascun autore: tale indicazione deve risultare dalla pubblicazione stessa (ad es. dalla copertina, dalla prefazione, dall’indice, ecc.) L’indicazione presente aliunde (es.

nell’autorelazione) non è rilevante.

Le opere ed i contributi scientifici non ancora pubblicati non sono valutabili.

e) Nel caso in cui l’accoglimento della domanda determini il mutamento di funzioni (da requirenti a giudicanti), il candidato deve indicare nella domanda l’avvenuto deposito della richiesta del parere

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prescritto dall’art. 13, comma 3 d.lgs. 160/06 (qualora tale parere non sia stato espresso nei due anni antecedenti), ovvero che detto parere è già stato formulato nei due anni precedenti.

f) Una volta compilato il modulo della domanda in ogni sua parte, il candidato deve caricare i documenti già dichiarati tramite l’apposita funzione di upload, secondo le modalità di cui all’allegato 2, che è parte integrante del presente bando.

I documenti già presentati in occasione di precedenti domande e che si intendono produrre nuovamente devono comunque essere caricati con le predette modalità.

Se vengono inserite più domande successive per la medesima pubblicazione (sicché l’ultima sostituisce le precedenti), il candidato deve caricare i documenti indicati nell’ultima domanda.

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ALLEGATO 1

CRITERI GENERALI PER IL CAMPIONAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 77 DELLA CIRCOLARE N. 13778 DEL 24 LUGLIO 2014 E SUCC.

MODIFICHE (AL 9 SETTEMBRE 2020).

Sono di seguito indicate le modalità per l’acquisizione a campione dei provvedimenti giudiziari di cui all’art. 77 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod.:

1. Il reperimento dei provvedimenti, secondo le modalità di seguito riportate, è curato dal magistrato interessato che ne estrae ed allega copia, munita di timbro di conformità rilasciato dalla competente cancelleria. A tale fine, i dirigenti degli uffici giudiziari raccomanderanno la massima collaborazione da parte del personale di cancelleria.

2. Il quinquennio, entro il quale opera il campionamento, decorre a ritroso a partire dalla data di pubblicazione del bando. Ogni quinquennio è diviso in dieci semestri calcolati a ritroso a partire dalla pubblicazione del bando. A titolo esemplificativo, se il bando dovesse essere approvato il giorno 19 gennaio 2021, il primo semestre va dal 20 luglio 2020 al 19 gennaio 2021, e così di seguito a ritroso.

3. I provvedimenti da produrre sono quelli redatti dal magistrato, ovvero, nel caso in cui si tratti di provvedimenti collegiali, quelli di cui è stato estensore.

4. Il magistrato interessato deve produrre il primo provvedimento, secondo le tipologie di seguito specificate, adottato in ordine cronologico per ciascun semestre. A tale fine, si deve avere riguardo alla data di deposito del provvedimento stesso e, con riferimento alle sentenze od a qualsiasi altro provvedimento che preveda il deposito differito della motivazione, alla data di deposito della motivazione.

5. In caso di mancata adozione o in caso di mancato reperimento del provvedimento della tipologia richiesta in uno dei semestri si acquisirà il secondo provvedimento, della medesima tipologia, adottato in ordine cronologico nel semestre precedente (ovvero nel nono semestre qualora si tratti del decimo semestre a partire dal bando). Qualora non siano stati adottati o reperiti, in più di un semestre, provvedimenti della tipologia richiesta se ne darà specificamente atto e se ne indicheranno i motivi anche allegando una dichiarazione del dirigente dell’Ufficio. Tale documentazione giustificativa (riunita in un unico file PDF) dovrà essere caricata tramite l’upload in luogo del provvedimento mancante.

6. La tipologia del provvedimento adottato dipende dalle funzioni svolte dal magistrato nel semestre di riferimento. A tale fine, sono di seguito indicate le tipologie di provvedimenti più significativi per ciascuna funzione, ben potendo il magistrato produrre spontaneamente provvedimenti che abbia adottato ed appartengano ad altre categorie. In caso di funzioni promiscue si avrà riguardo al primo provvedimento adottato in assoluto in relazione a tutte le tipologie di provvedimenti relative alle funzioni svolte.

7. Se il magistrato svolge le funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale deve essere prodotta, a semestri alterni, la prima richiesta di misura cautelare, personale o reale, e la prima impugnazione di sentenza o di misura cautelare. Nel caso in cui nel semestre non vi sia stata una impugnazione di sentenza o di misura cautelare, in deroga alle previsione del punto 5, dovrà essere prodotta la prima richiesta di misura cautelare, personale o reale, del medesimo semestre.

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Se il magistrato svolge funzioni di Pubblico Ministero presso il Tribunale occupandosi in via esclusiva della materia delle esecuzioni penali, deve essere prodotta la prima impugnazione di un provvedimento reso in sede di esecuzione. Se il magistrato svolge funzioni di Pubblico Ministero presso il Tribunale occupandosi in via esclusiva degli affari civili deve essere prodotto il primo atto di instaurazione di un giudizio civile.

8. Se il magistrato svolge funzioni di pubblico ministero presso la Corte d’Appello deve essere prodotto, a semestri alterni, un atto di appello ed un ricorso per cassazione.

9. Se il magistrato svolge le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice per l’udienza preliminare deve essere prodotta, a semestri alterni, la prima ordinanza cautelare, personale o reale, e la prima sentenza.

10. Se il magistrato svolge le funzioni di giudice penale del dibattimento o di giudice di appello assegnato alle sezioni penali deve essere prodotta la prima sentenza.

11. Se la prima sentenza di cui ai due punti che precedono è di applicazione della pena su richiesta o predibattimentale, deve essere prodotta la sentenza immediatamente successiva, nell’ordine cronologico.

12. Se il magistrato svolge le funzioni di componente del Tribunale del riesame distrettuale, deve essere prodotta la prima ordinanza.

13. Se il magistrato svolge le funzioni di componente del Tribunale delle misure di prevenzione o di giudice di appello assegnato in via esclusiva o prevalente alle impugnazioni delle misure di prevenzione, deve essere prodotto il primo decreto.

14. Se il magistrato svolge le funzioni di magistrato di sorveglianza deve essere prodotta la prima ordinanza in tema di misura alternative alla detenzione.

15. Se il magistrato svolge le funzioni di giudice civile deve essere prodotta, a semestri alterni, la prima sentenza e la prima ordinanza ex art. 700 c.p.c.. Nel caso in cui nel semestre non vi sia stata una ordinanza ex art. 700 c.p.c., in deroga alle previsione del punto 5, dovrà essere prodotta la prima sentenza del medesimo semestre. Se svolge in via esclusiva o prevalente le funzioni di giudice tutelare deve essere prodotto il primo decreto. Se il magistrato svolge le funzioni di giudice di appello assegnato alle sezioni civili deve essere prodotta la prima sentenza.

16. Se il magistrato svolge in via esclusiva o prevalente le funzioni di giudice del settore immigrazione, deve essere prodotto il primo decreto.

17. Se il magistrato svolge le funzioni di giudice del lavoro deve essere prodotta, a semestri alterni, la prima sentenza e la prima ordinanza ex art.1, comma 49 L. 92/2012. Nel caso in cui nel semestre non vi sia stata un’ordinanza ex art. 1, comma 49 L. 92/2012, in deroga alle previsione del punto 5, dovrà essere prodotta la prima sentenza del medesimo semestre. Se il magistrato svolge le funzioni di giudice di appello assegnato alle sezioni lavoro, deve essere prodotta, per ogni semestre, la prima sentenza.

18. Se il magistrato svolge le funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni deve essere prodotta la prima richiesta di misura cautelare ed a semestri alterni il primo atto di promuovimento di un giudizio civile.

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19. Se il magistrato svolge le funzioni di giudice presso il Tribunale per i minorenni deve essere prodotto, a semestri alterni, il primo decreto adottato nello svolgimento delle funzioni civili e la prima sentenza penale adottata nello svolgimento delle funzioni penali (o, in alternativa alla sentenza, la prima ordinanza cautelare se addetto prevalentemente alle funzioni di giudice per le indagini preliminari).

20. Se il magistrato è addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, deve essere prodotta la prima relazione per ciascun semestre. Se il magistrato è anche applicato alle sezioni della Corte di Cassazione ex art. 115, comma 3 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, deve essere prodotta, a semestri alterni, la prima relazione e la prima sentenza redatta.

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ALLEGATO 2

Nella compilazione della domanda per il conferimento delle funzioni di legittimità, ove i periodi di cui al paragrafo 2 lett. c) del bando siano ancora in corso, si deve indicare quale seconda data (es:

“data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie”) quella di perfezionamento della domanda.

Nel modulo di domanda, in corrispondenza del codice 09r/s (corrispondente alle pubblicazioni scientifiche ed ai provvedimenti giudiziari spontaneamente prodotti, ovvero agli atti equipollenti ai provvedimenti giudiziari ex art. 77 della Circolare) e codice 09t (corrispondente ai provvedimenti giudiziari a campione), il candidato avrà a disposizione una finestra di dialogo in cui inserire il titolo di ciascun documento (es.: sentenza n. 123.2019 del Tribunale X), previa indicazione – per il codice 09r/s – della sua tipologia: pubblicazioni; provvedimenti (tra cui rientrano gli atti equipollenti ex art. 77 della Circolare).

Il titolo del documento non dovrà superare i 100 caratteri, dovrà contenere solo caratteri alfanumerici. Ad eccezione eventualmente del carattere –, non è consentito l’utilizzo di caratteri speciali (es.: “ \ / * è ° à ò ç @ ^ ‘ ”).

Una volta compilato il modulo della domanda in ogni sua parte ed aver cliccato il pulsante “clicca qui per confermare”, il candidato dovrà cliccare sul pulsante “inserisci documentazione dichiarata”.

I provvedimenti giudiziari (o gli atti equipollenti ai sensi dell’art. 77 della Circolare), i titoli scientifici e l’autorelazione dovranno essere prodotti in formato PDF.

In caso di scansione, si raccomanda di utilizzare una risoluzione non superiore a 300x300 in bianco e nero.

La pagina per l’upload dei documenti potrà essere sempre raggiunta sia dall’apposita voce di menù (che rimarrà attiva fino allo scadere dei termini) presente nella sezione dedicata alle domande di tramutamento della propria scheda personale su cosmag (Inserimento documentazione per posti di Consigliere della Corte di Cassazione o Sostituto Procuratore Generale c/o Corte di Cassazione) che dalla voce “Visualizza domande”.

Sia nella pagina di conferma inserimento domanda che nella pagina di upload è possibile stampare la ricevuta di avvenuto inserimento della domanda. Ai fini della attestazione che includa anche quella relativa alla documentazione inviata tramite upload, va utilizzato il pulsante di stampa presente in quest’ultima pagina.

Eventuali difficoltà nell’upload dei documenti potranno essere segnalate all’indirizzo dedicato concorsolegittimita2020@cosmag.it, dovendosi in ogni caso rispettare, per il caricamento dei documenti medesimi, il termine fissato nel bando.

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