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SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 1 agosto 2022 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

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(1)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I

GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Lunedì, 1° agosto 2022

Anno 163° - Numero 178

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata:

gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:

gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell’economia e delle finanze

DECRETO 8 luglio 2022.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365

giorni, prima e seconda tranche. (22A04334) . . . Pag. 1

DECRETO 12 luglio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,20%, con godi- mento 19 aprile 2022 e scadenza 15 agosto 2025,

settima e ottava tranche. (22A04335) . . . Pag. 4

DECRETO 20 luglio 2022.

Riscossione dei contributi per l’attività ispetti- va posti a carico delle imprese sociali non costitu-

ite in forma cooperativa. (22A04316) . . . Pag. 6

DECRETO 25 luglio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,75%, con go- dimento 29 giugno 2022 e scadenza 30 maggio

2024, terza e quarta tranche. (22A04317) . . . Pag. 7 Ministero delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili

DECRETO 1° luglio 2022.

Investimento delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Speri- mentazione dell’idrogeno per il trasporto ferro-

viario. (22A04299) . . . Pag. 8 Ministero

dello sviluppo economico

DECRETO 13 aprile 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della

«Canto Nuovo società cooperativa edilizia a re-

sponsabilità limitata», in Potenza. (22A04275) . . . Pag. 15

(2)

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 25 luglio 2022.

Aggiornamento del piano terapeutico per «la prima prescrizione di lacosamide nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza gene- ralizzazione secondaria in adulti con epilessia».

(Determina n. DG 388/2022). (22A04318) . . . Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco Modifica dell’autorizzazione all’immissio- ne in commercio del medicinale per uso uma- no, a base di beclometasone dipropionato anidro,

«Topster». (22A04252) . . . Pag. 19 Modifica dell’autorizzazione all’immissione in

commercio del medicinale per uso umano, a base di

atorvastatina, «Atorvastatina Doc». (22A04253) . . . . Pag. 19

Modifica dell’autorizzazione all’immissio- ne in commercio di taluni medicinali per uso

umano (22A04254) . . . Pag. 19 Modifica dell’autorizzazione all’immissio-

ne in commercio del medicinale per uso uma- no, a base di nifuratel e nistatina, «Macmiror

Complex». (22A04255) . . . Pag. 20 Revoca, su rinuncia dell’autorizzazione all’im-

missione in commercio del medicinale per uso uma-

no «Mesalazina EG Stada». (22A04300) . . . Pag. 20 Revoca, su rinuncia dell’autorizzazione all’im-

missione in commercio del medicinale per uso uma-

no «Everolimus EG». (22A04301) . . . Pag. 20 Revoca, su rinuncia dell’autorizzazione all’im-

missione in commercio del medicinale per uso uma-

no «Alfa Kappa» (22A04302) . . . Pag. 21

Ministero della difesa Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell’immobile denominato «Stazione Radio son-

daggi», in Brindisi. (22A04311) . . . Pag. 21

(3)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 2022 .

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, pri- ma e seconda tranche .

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull’amministrazione del patri- monio e sulla contabilità generale dello Stato, e in parti- colare l’art. 71;

Visto l’art. 548 del «Regolamento per l’amministrazio- ne del patrimonio e per la contabilità generale dello Sta- to» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di- cembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legi- slative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») ed in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, me- dio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell’art. 3 del «Testo uni- co» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l’anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effet- tuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal diret- tore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal mede- simo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l’art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Sta- to italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell’11 novem- bre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di ca- pitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del «Testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in ma- teria di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la di- sciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Se- curities Milan ) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l’art. 17 del «Testo unico», relativo all’ammissi- bilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella par- tecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regola- mento delle operazioni di emissione, concambio e riac- quisto di titoli di Stato;

Vista la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, recante il

«bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni or- dinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.466 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «Testo unico»

nonché del «decreto cornice», e in deroga all’art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 luglio 2022 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 luglio 2023, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

(4)

Per la presente emissione è possibile effettuare riaper- ture in tranche .

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l’emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitu- iscono la seconda metà dell’importo nominale in emis- sione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitui- scono la seconda metà dell’importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale

= 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di ag- giudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa.

Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendi- mento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche of- ferta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponde- rato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell’art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai mecca- nismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sen- si dell’art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscri- zioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel ser- vizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamen- to. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudi- catari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in

«giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del rego- lamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all’asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in pro- prio e per conto terzi.

La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli opera- tori notificati dal Ministero dell’economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell’elen- co specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tra- mite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di teso- reria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori am- messi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all’anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tra- mite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sot- toscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all’asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un mil- lesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Even- tuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferio- re a 1.500.000 euro di capitale nominale.

(5)

Le richieste di ciascun operatore che indichino un im- porto che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a con- correnza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell’importo mi- nimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio- ne non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecni- che stabilite dalla Banca d’Italia medesima.

Al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d’Italia.

Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a cau- sa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richie- ste di partecipazione all’asta debbono essere inviate me- diante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d’Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 luglio 2022. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il ter- mine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d’asta vengono eseguite dalla Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Ban- ca medesima e con l’intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Mini- stero dell’economia e delle finanze, che ha funzioni di uf- ficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche , i rendimenti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi pas- sivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corri- spondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il Mi- nistero dell’economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d’asta, relative al titolo oggetto della presente emissio- ne, da remoto mediante l’ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e ri- lasciano - nello stesso giorno fissato per l’emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d’entrata per l’im- porto nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capi- tolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze dell’esercizio finanziario 2023.

L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Sta- to rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento ri- spettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascu- na a un rendimento diverso.

Art. 14.

L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto spe- cificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddi- sfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regola- te ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all’art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria.

Tale tranche è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all’asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all’art. 3 del pre- sente decreto. Questi possono partecipare al collocamen- to supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 luglio 2022.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verran- no prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento me- dio ponderato.

(6)

Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabi- li, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le mo- dalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indicazione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo of- ferto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell’im- porto offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell’importo mini- mo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supple- mentare; non concorrono alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell’econo- mia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nel- le premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi.

L’importo di cui alla precedente lettera a) , di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d’asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamen- te a ciascuno specialista il minore tra l’importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti do- vessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano pre- sentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L’asse- gnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle prece- denti lettere a) e b) .

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento sup- plementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell’asta or- dinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri- sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fisca- li, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche .

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislati- vo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A04334

DECRETO 12 luglio 2022 .

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,20%, con godimento 19 aprile 2022 e scadenza 15 agosto 2025, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di- cembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legi- slative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, me- dio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono sta- te stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell’art. 3 del «Testo uni- co» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l’anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effet- tuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal diret- tore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,

(7)

le operazioni predette possano essere disposte dal mede- simo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il

«bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto l’8 luglio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.466 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 13 aprile, 11 maggio e 13 giugno 2022 con i quali è stata disposta l’emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,20 % con godimento 19 aprile 2022 e scadenza 15 ago- sto 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «Testo unico»

nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro polienna- li 1,20%, avente godimento 19 aprile 2022 e scadenza 15 agosto 2025. L’emissione della predetta tranche vie- ne disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l’interesse annuo lordo dell’1,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d’interesse da corrispondere sulla prima cedola, in sca- denza il 15 agosto 2022, sarà pari allo 0, 391160% lordo, corrispondente a un periodo di centodiciotto giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predet- ti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 luglio 2022, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del

«decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,10% del ca- pitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all’art. 8 del «decreto di massima» indica- to nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento dell’ottava tranche dei titoli stessi, secondo le modalità indicate ne- gli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L’importo della tranche relativa al titolo oggetto del- la presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di par- tecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del gior- no 14 luglio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel col- locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per ot- tantasette giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel ser- vizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 luglio 2022 la Banca d’Italia provvederà a versa- re, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dell’1,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti ver- samenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, artico- lo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo rela- tivo al ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, artico- lo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d’interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamenta- re 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe- ro dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscrit- to nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corri- spondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.

(8)

L’ammontare della provvigione di collocamento, pre- vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finan- ziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A04335

DECRETO 20 luglio 2022 .

Riscossione dei contributi per l’attività ispettiva posti a carico delle imprese sociali non costituite in forma coope- rativa.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DICONCERTOCON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re- cante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor- ma dell’art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, re- cante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106», ed in particolare l’art. 15, comma 4, il quale prevede che le imprese sociali siano sottoposte almeno una volta l’anno ad attività ispettiva e assoggettate, con esclusione di quelle costituite in forma cooperativa, al pagamento del relativo contributo, de- mandando ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione di contenuti e forme dell’attività ispettiva nonché la determinazione del con- tributo volto al suo finanziamento;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficia- le 30 aprile 2022, n. 100, adottato ai sensi dell’art. 15, comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 2017, e in par- ticolare l’art. 23, che disciplina le modalità di applicazio- ne del contributo per l’attività ispettiva da porre a carico delle imprese sociali e l’importo dello stesso;

Visto l’art. 17, comma 2, lettera h -ter ) del decreto le- gislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi del quale il si- stema del versamento unitario e la compensazione delle imposte e dei contributi dovuti possono essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilan- cio e della programmazione economica, e con i ministri competenti per settore;

Rilevata, in un’ottica di semplificazione degli adem- pimenti posti a carico dei contribuenti e di complessiva razionalizzazione dei sistemi di pagamento, l’esigenza di ampliare le tipologie di entrate che possono essere versate con modello «F24», anche in via telematica, e di disporre a tal fine che le modalità di versamento previste dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, siano applicabili anche ai pagamenti dei contributi per l’attività ispettiva posti a carico delle imprese sociali non costitu- ite in forma cooperativa, nonché dei relativi accessori e interessi;

Decreta:

Art. 1.

Estensione delle modalità di versamento unitario previste dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai contributi per l’attività ispettiva di spettanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1. I contributi per l’attività ispettiva posti a carico delle imprese sociali, non costituite in forma cooperativa, di spettanza del Ministero del lavoro e delle politiche so- ciali, di cui all’art. 15, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e all’art. 23, comma 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022, nonché i relativi accessori e interessi, sono versati con le modalità previste dall’art. 17, del decreto legislati- vo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

Modalità e termini

1. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, il flusso informativo relativo ai versamenti di cui all’art. 1.

2. Il presente decreto tiene luogo del provvedimento previsto dall’art. 23, comma 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(9)

2. Le amministrazioni interessate provvedono nell’am- bito delle risorse umane, finanziarie e strumentali dispo- nibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2022

Il Ministro dell’economia e delle finanze

FRANCO Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali ORLANDO

22A04316

DECRETO 25 luglio 2022 .

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,75%, con godimento 29 giugno 2022 e scadenza 30 maggio 2024, terza e quarta tranche .

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di- cembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legi- slative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, me- dio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono sta- te stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell’art. 3 del «Testo uni- co» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l’anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effet- tuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal diret- tore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal mede- simo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il

«bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.711 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 2022, con il quale è stata disposta l’emissione delle prime due tran- che dei buoni del Tesoro poliennali 1,75% con godimento 29 giugno 2022 e scadenza 30 maggio 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «Testo unico»

nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,75%, avente godimento 29 giugno 2022 e scadenza 30 maggio 2024. L’emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo mi- nimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l’interesse annuo lordo dell’1,75%, pa- gabile in due semestralità posticipate, il 30 maggio ed il 30 novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d’interesse da corrispondere sulla prima cedola, in sca- denza il 30 novembre 2022, sarà pari allo 0,732337% lor- do, corrispondente a un periodo di centocinquantaquattro giorni su un semestre di centottantaquattro giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predet- ti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 luglio 2022, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del

«decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del ca- pitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all’art. 8 del «decreto di massima» indica- to nelle premesse.

(10)

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, secondo le modalità indicate ne- gli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L’importo della tranche relativa al titolo oggetto del- la presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di par- tecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del gior- no 27 luglio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel col- locamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 luglio 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per ven- tinove giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 luglio 2022 la Banca d’Italia provvederà a versa- re, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dell’1,75% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti ver- samenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo al ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d’interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamenta- re 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe- ro dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscrit- to nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corri- spondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.

L’ammontare della provvigione di collocamento, pre- vista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di

Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finan- ziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2022

p. il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A04317

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 1° luglio 2022 .

Investimento delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istitui- sce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regola- menti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/ UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conver- tito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « Gover- nance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 6 -bis , del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministra- zioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indi- pendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifi- che allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con la legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure ur- genti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazio- ne del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;

(11)

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle ammini- strazioni centrali titolari di interventi di cui all’articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicem- bre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le moda- lità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendi- contazione e di controllo delle componenti del Next Gene- ration EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Di- partimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto l’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’eco- nomia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimen- to ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effet- tivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il regolamento delegato 2021/2139/UE della Com- missione del 4 giugno 2021 pubblicato in Gazzetta Uffi- ciale dell’Unione europea il 9 dicembre 2021, che integra il regolamento 2020/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai, cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 lu- glio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161 /21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finan- ze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse del PNRR in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso se- mestrale alla Commissione europea;

Vista in particolare la misura M2C2 - Investimento 3.4

«Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario»

del PNRR che prevede una dotazione di 300 milioni di euro, per il periodo 2021-2026;

Considerato che, come previsto dalla suddetta misura del PNRR, l’investimento prevede, entro il 31 marzo 2023, la milestone M2C2-16 con l’assegnazione delle risorse per re- alizzare nove stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie e, entro il 30 giugno 2026, il target M2C2-17 con la realizzazione di almeno dieci stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie;

Considerato che, per la misura di cui al punto prece- dente, nell’ambito degli Operational Arrangements (OA) relativi al PNRR dell’Italia siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l’economia e dal Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento dei tra- guardi ed obiettivi necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell’Italia, ed in cui è esplicitato l’« Interim step-1 Defini- tion of the criteria for the location of the refuelling station along the railway network », il quale prevede come « time- line for completion » il secondo trimestre 2022;

Considerato che, nell’ambito dell’Investimento 3.4

«Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferrovia- rio» ricompreso nella componente «M2C2.4 Sviluppare un trasporto locale più sostenibile» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021, è indicato, tra l’altro, che la l’intervento prevede la conversione verso l’idrogeno delle linee ferroviarie non elettrificate in «regioni caratterizza- te da elevato traffico in termini di passeggeri con un forte utilizzo di treni a diesel come Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria, Umbria e Basilicata» e che i «progetti di fattibilità più avanzati in Valcamonica e Salento preve- dono la sperimentazione in modo integrato di produzione, distribuzione e acquisito di treni ad idrogeno»;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con la legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: «Misure ur- genti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli inve- stimenti.» ed in particolare: - l’art. 1, comma 1, con cui è approvato il Piano nazionale per gli investimenti com- plementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, let- tera c) , punto 3, con cui sono destinate al rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da regioni e municipalità risorse complessive pari a 1.550 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 settembre 2021, n. 363, che ha de- finito le modalità di utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera c) , punto 3 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dal- la legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare, il suo Allegato 1, in cui sono riportati gli interventi ammessi a finanziamento, con il relativo cronoprogramma;

(12)

Visto, in particolare, che nell’Allegato 1 del citato de- creto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 settembre 2021, n. 363, sono ricompresi, tra gli altri, l’intervento «F. ADRIATICO SANGRITA- NA: Interventi di potenziamento: rinnovo parco rotabi- le con treno ad idrogeno», con beneficiario la Regione Abruzzo, per un importo ammesso al finanziamento pari a 35.860.000 euro, l’intervento «FCE: acquisi- zione materiale rotabile ad idrogeno», con beneficia- rio la Ferrovia Circumetnea, per un importo ammesso al finanziamento pari a 44.680.000 euro, l’intervento

«F. DELLA CALABRIA: Interventi di potenziamento ed ammodernamento delle linee ferroviarie regionali Cosenza-Catanzaro», con beneficiario Regione Cala- bria, per un importo ammesso al finanziamento pari a 280.000.000 euro, l’intervento «ARST: Interventi di potenziamento: Collegamento ferroviario Alghero cen- tro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno e materiale rotabile per la linea Sassari - Al- ghero - Aeroporto», con beneficiario la Regione Sarde- gna, per un importo ammesso al finanziamento pari a 140.000.000 euro;

Vista l’ordinanza 20 dicembre 2021, n. 3, del Com- missario straordinario del Governo ai fini della rico- struzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’attua- zione degli interventi del Piano complementare nei ter- ritori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «In- frastrutture e mobilità», Linea di intervento 2, intitolata

«Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L’Aquila-Sul- mona e realizzazione dei punti di produzione dell’idro- geno da fonti rinnovabili», ai sensi dell’art. 14 -bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Visti il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e, in particolare, la componente M2C2, in cui è ricompreso l’investimento 4.4 «Rin- novo flotte bus e treni verdi», prevedendo il sub-inve- stimento 4.4.1 «Bus» per un importo di 2.415.000.000 euro e il sub-investimento 4.4.2 «Treni» per un impor- to di 800.000.000 euro;

Considerato che il decreto del Ministro delle infra- strutture e della mobilità sostenibili 23 dicembre 2021, n. 530, ha definito le modalità di utilizzo di una quota delle risorse previste nel citato sub-investimento 4.4.1

«Bus», per un importo di 1.915.000.000 euro, preve- dendo, tra l’altro, «l’acquisto di autobus ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno»;

Considerato che il decreto del Ministro delle infra- strutture e della mobilità sostenibili 9 agosto 2021, n. 319, ha definito le modalità di utilizzo di una quota delle risorse previste nel citato sub-investimento 4.4.2

«Treni», per un importo di 500.000.000 euro, preve- dendo, tra l’altro, l’acquisto di «treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno per il rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale di interesse delle regioni e province autonome»;

Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» è definito, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punto 6), del regolamento (UE) 2021/21, come segue: «non sostenere o svolgere attività econo- miche che arrecano un danno significativo all’obietti- vo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852»;

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro- pea del 21 dicembre 2018;

Visti il Green deal europeo e il pacchetto « Fit for 55:

delivering the EU’s 2030 Climate Target on the way to climate neutrality », di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Bruxelles, del 14 luglio 2021 COM(2021) 550 final , nonché la «proposta di regolamento del Par- lamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroghi la direttiva 2014/94/UE del Parlamento euro- peo e del Consiglio» del 14 luglio 2021, COM(2021) 559 final , e successivi emendamenti;

Visti l’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la comunicazione della Com- missione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’arti- colo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, conver- tito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», e, in partico- lare, l’art. 23 «Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di conces- sioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino»;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21 avente ad oggetto

«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Tra- smissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a ti- tolarità di ciascuna amministrazione, riportati nella Ta- bella B allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021;

(13)

Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e secondo le indicazioni del Ministe- ro dell’economia e delle finanze - Dipartimento Ra- gioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante l’«Attuazione della direttiva 2016/798 del Par- lamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante l’«Attuazione della direttiva 2016/797 del Par- lamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione)»;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 9 giu- gno 2022, n. 20190, indirizzata alla struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del medesimo Mini- stero, con cui, nel rappresentare che l’implementazio- ne delle sperimentazioni dell’idrogeno nel trasporto su gomma e ferroviario comporta l’esigenza di porre par- ticolare attenzione nella predisposizione della discipli- na tecnica per la sicurezza del trasporto ferroviario e per il trasporto su gomma, si chiede alla struttura di costituire, per i necessari approfondimenti, «un appo- sito gruppo di lavoro, assumendone il coordinamento, nell’ambito del quale coinvolgere, oltre alle competen- ti articolazioni ministeriali, l’Ansfisa e la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco»;

Vista la nota 20 giugno 2022, n. 2179, con la qua- le, vista la citata nota del Capo di Gabinetto 9 giugno 2022, n. 20190, e considerato, tra l’altro che, l’imple- mentazione di tali progettualità «comporta, peraltro, l’esigenza di porre particolare attenzione nella predi- sposizione della disciplina tecnica per la sicurezza del trasporto ferroviario con treni alimentati a idrogeno e nella definizione di normative, standard e procedure di sicurezza per la distribuzione ed il trasporto su gomma, nonché per le modalità di trasporto su navi e su rete», acquisite le designazioni delle specifiche professiona- lità da inserire nel costituendo gruppo di lavoro, il co- ordinatore della struttura tecnica di missione per l’indi- rizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha determinato la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro, nominandone i relativi

componenti e prevedendone la presenza, tra l’altro, di componenti delle competenti articolazioni ministeriali, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pub- blico e della difesa civile del Ministero dell’interno;

Decreta:

Art. 1.

Finalità dell’investimento

1. Per le finalità previste dal Piano nazionale di ri- presa e resilienza (PNRR) - componente M2C2 - In- vestimento 3.4 «Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario», le risorse complessivamente di- sponibili sono pari a 300 milioni di euro.

2. L’investimento ha lo scopo di sviluppare la spe- rimentazione della trasformazione verso l’idrogeno di servizi di trasporto ferroviario di ambito locale e/o regionale eserciti con mezzi rotabili a gasolio o altri idrocarburi di origine fossile, attraverso la realizzazio- ne di almeno dieci stazioni di stoccaggio e rifornimen- to a base di idrogeno lungo sei linee ferroviarie, entro il 30 giugno 2026, prevedendo l’assegnazione delle ri- sorse entro il 31 marzo 2023.

3. L’oggetto del finanziamento riguarda la sperimen- tazione, in modo integrato, di produzione di idrogeno ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 relativo all’isti- tuzione di un quadro che favorisce gli investimenti so- stenibili, distribuzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno, rifornimento ai treni e utilizzo dell’idro- geno per la trazione dei mezzi rotabili, nonché, in caso di disponibilità delle risorse, acquisizione di materiale rotabile alimentato ad idrogeno ( fuel cell ). L’investi- mento include il sostegno ad attività di ricerca e svi- luppo dedicate all’idrogeno nel trasporto ferroviario, a partire da nuovi elettrolizzatori ad alta pressione (gra- do di maturità tecnologica 5-7) e sistemi di stoccag- gio ad alta capacità con possibilità di utilizzo di idruri metallici o liquidi (grado di maturità tecnologica 3-5).

4. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241, i programmi di investimento di cui al presente decreto non devono arrecare un danno signi- ficativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’artico- lo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e devono rispet- tare il principio di addizionalità della produzione di energia rinnovabile e in ogni caso i requisiti contenu- ti nell’approvando atto delegato della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che definisce le regole per la produ- zione di combustibili per i trasporti, liquidi e gassosi, che non hanno origine biologica, una volta entrato in vigore in tempi compatibili con la procedura di cui al presente decreto.

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