COMUNE DI LAGONEGRO PROVINCIA DI POTENZA
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
PREMESSA
ll Comune di Lagonegro (PZ), con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 7 settembre 216, ha dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 e ss. del D.lgs.
267/2000.
Con DPR del 9 febbraio 2017 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per la gestione dell’amministrazione e dell’indebitamento, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti di estinzione dei debiti dell’Ente.
La stessa che si è insediata presso il Comune, con Delibera n. 1 del 24 febbraio, ha competenze relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2016 (anno precedente a quello dell’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato) e provvede alla:
a) Rilevazione della massa passiva;
b) Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risarcimento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) Liquidazione e pagamento della massa passiva.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.07.2017 si è approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio 2017, il bilancio pluriennale 2017 – 2019 i suoi allegati ed il modello F.
Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2017 avente ad oggetto
“Approvazione della nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio finanziario 2017, bilancio triennale 2017-2018-2019 e suoi allegati. Modello F” si annullava la precedente deliberazione n. 33 del 27.07.2017 e si riapprovava la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017 – 2019 ed il modello F, sulla base delle osservazioni ed integrazioni richieste dal Ministero dell’Interno, richieste con nota 0094727 del 6 settembre 2017 acquisita dall’Ente il 7 settembre 2017 con n. prot.0012516.
Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.03.2018 avente ad oggetto
“Approvazione della nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio finanziario 2017, bilancio triennale 2017-2018-219 e suoi allegati. Modello F” si annullava la precedente deliberazione n. 51 del 30.11.2017 e si riapprovava la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017 – 2019 ed il modello F, sulla base delle osservazioni ed integrazioni richieste dal Ministero dell’Interno, richieste con nota 0002558 del 25 gennaio 2018 acquisita dall’Ente con n.
prot. 001481 del 25 gennaio 2018.
Con decreto del 26 aprile 2018, prot. n. 0056555, il Ministero dell’Interno ha approvato, con le prescrizioni contenute nel provvedimento stesso, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio finanziario 2017-2019 del Comune di Lagonegro, definitivamente adottata con delibera consiliare n. 04 del 12 marzo 2018.
Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.06.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019 sulla base dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, approvato con decreto del Ministero dell’Interno in data 26 Aprile 2018 prot. n. 0056555.
Visti i D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018) e D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito” rispettivamente al 28 febbraio 2019 ed al 31 marzo 2019.
La presente Nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall’allegato n. 1/4 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.
126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Quadro normativo di riferimento.
Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.
Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.
Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti elementi:
1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
2) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente e dei relativi utilizzi;
3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.
Nell’illustrare le entrate, si premette che sono stati considerati gli effetti della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018).
Le entrate
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2019/2021 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.
Le spese
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:
• dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
• delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali;
• delle risorse disponibili e delle scelte dell’amministrazione da effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.
Prospetti dimostrativi degli equilibri di bilancio sia di parte corrente che di parte capitale.
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.
Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.
E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l’ultimo anno del quinquennio.
L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell’esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.
Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.
FASE ENTI
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO
2016 2017 2018 2019 2020 2021
PREVISIONE
Sperimentatori
55% 70% 75% 85% 95%
100 Non sperimentatori
RENDICONTO* Tutti gli enti 100 (55)% 100 (70)% 100 (85)% 100% 100% 100%
Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il metodo A: media semplice.
Il calcolo delle somme da accantonare a fondo crediti di dubbia esigibilità è stato effettuato secondo i seguenti prospetti:
BILANCIO 2019
BILANCIO 2020
BILANCIO 2021
Fondi di riserva ed altri accantonamenti
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 36.729,65 per il 2019, 26.550,13 per il 2020 e 25.733,13 per il 2021.
Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di €.
36.729,65, delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.
Nel bilancio di previsione sono stati previsti gli accantonamenti per passività potenziali (f.do rischi contenzioso, f.do OSL).
Entrate e spese non ricorrenti
Nel bilancio di previsione sono allocate altresì le entrate e le spese aventi carattere non ripetitivo.
In particolare, si evidenziano le somme relative al trasferimento di un contributo straordinario da parte della Regione Basilicata di € 4.200.000,00 di cui alla Legge di Bilancio Regionale 28 aprile 2017 n. 6, art. 12.
Fondo pluriennale vincolato
Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l’entrata.
Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all’originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.
Il FPV iniziale del bilancio di previsione 2019 è pari ad € 26.201,39 relativo alla sola parte corrente..
Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi
Il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2018 risulta essere pari ad €. -4.539.488,12
Il risultato di amministrazione presunto così determinato va rielaborato, alla luce della dichiarazione di dissesto e dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Lo stesso, infatti, deve essere sterilizzato del disavanzo rinveniente dal riaccertamento straordinario ( - € 1.000.698,14 al netto della quota annua di competenza inserita nelle quote vincolate dell’avanzo) da ripianarsi in quote costanti per i prossimi 26 anni e del disavanzo di competenza OSL che viene disapplicato (- € 3.711.347,57 ).
Per effetto delle disapplicazioni predette il risultato di amministrazione finale dell’ente per l’anno 2018 risulta essere pari ad + € 172.557,59.
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 non prevede l’utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.
Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.
Elenco dei propri enti ed organismi strumentali Il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:
Codice fiscale società
Denominazione
società Attività svolta
Parteci pazione
di controll
o
CAPITALE SOCIALE
% Quota di partecipazione
01522200763 ACQUEDOTTO LUCANO s.p.a.
Gestione integrata delle risorse
idriche nella Regione Basilicata No
€ 21.573.764,00 0,056 01187240765 GAL La Cittadella
del Sapere srl
Svilippo economico, sociale, rurale e territoriale dell'Area sud-occidentale della basilicata
No
€ 200.220,00
0,023
01321930776 FLAG COAST TO
COAST s c.a.r.l. No
€ 30.000,00
0,070
Il pareggio di bilancio (ex patto di stabilità)
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 -, comma 707, ha abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, pur conservando in vigore gli adempimenti per il monitoraggio e la certificazione, nonché le sanzioni per il mancato rispetto dell’obiettivo.
I commi dal 707 al 734 disciplinano il nuovo saldo di competenza finale, precisando che gli enti locali e le regioni concorrono agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle nuove disposizioni.
Il comma 710 introduce il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali quale nuovo riferimento ai fini del concorso degli enti locali al contenimento dei saldi di finanza pubblica. Tale saldo deve assumere un valore non negativo, fatti salvi gli effetti derivanti dalla disciplina del saldo di solidarietà territoriale declinato su base regionale e nazionale.
Le entrate finali sono quelle risultanti dai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema.
Il comma 719 contiene le indicazioni per il monitoraggio del rispetto del saldo e stabilisce che gli enti locali devono trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di competenza,
con tempi e modalità definiti con decreti del MEF, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.
Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it al MEF, la certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria.
L’ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica