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ART. 3 VALORE DELL APPALTO

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Academic year: 2022

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SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI VARESE – ANNO 2019.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale librario e multimediale per le biblioteche del Sistema bibliotecario urbano di Varese.

ART. 2 – DURATA

L'esecuzione della fornitura decorre dalla data di stipula del contratto sino al 31.12.2019.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto di fornitura sino al 31.12.2020, con provvedimento da adottarsi entro il 1.12.2019, purché l'esecuzione della fornitura, come da contratto, sia avvenuta regolarmente ovvero senza applicazioni di penali. In tale ipotesi l’esecuzione della fornitura avverrà ai medesimi prezzi, patti e condizioni del presente contratto e l'importo complessivo massimo riferito al periodo 1.1.2020 – 31.12.2020 non potrà superare di € 18.000,00.

ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO

Il valore complessivo dell’appalto è pari a € 18.000,00 (diciottomila/00) – IVA assolta ex art. 74 DPR n. 633/72.

L'importo del contratto deve considerarsi indicativo e non vincolante fra le parti essendo le prestazioni contrattuali contabilizzate a misura come di seguito meglio precisato.

La contabilizzazione sarà effettuata a misura, applicando la percentuale di sconto offerta in sede di gara, al prezzo di copertina apposto dall’editore sul materiale librario e/o multimediale.

Nessun’altra spesa potrà essere posta a carico del Comune.

ART. 4 – DESCRIZIONE E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA

Fornitura attraverso ordini on line di libri e DVD, per bambini, ragazzi, adulti editi da tutte le case editrici italiane, di tutti i generi e le tipologie, posti in vendita sul mercato italiano in numero e tipo indeterminato, selezionati nel corso dell’anno dalla direzione bibliotecaria, per le Biblioteche del sistema urbano di Varese, sino ad esaurimento dell’impegno di spesa.

Le modalità di esecuzione della fornitura sono le seguenti:

Il fornitore dovrà disporre di un sito web in cui sia possibile visionare le informazioni bibliografiche aggiornate, relative a tutte le novità editoriali immesse sul mercato nel periodo di riferimento, che garantisca i seguenti servizi on line:

• consultazione magazzino e novità editoriali di tutti i più importanti editori italiani;

• possibilità di controllo per evitare duplicazioni in fase di compilazione degli ordini;

• prenotazione e ordini magazzino e novità editoriali;possibilità di creare, salvare, esportare ed aggiornare bibliografie a tema

• possibilità di richiedere l’ordine di pubblicazioni non presenti nella banca dati del fornitore;

• cancellazione ordini;

• richiesta di evasione ordine ;

• consultazione, esportazione e stampa ordini, documenti di trasporto, note d’accredito e fatture

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riepilogative;

• possibilità di visualizzare le somme spese e residue.

Inoltre il fornitore si impegnerà a presentare le principali novità editoriali in uscita non meno di tre volte l'anno, attraverso la consulenza diretta da parte di un rappresentante presso la sede della Biblioteca Civica di Varese.

L'ordine dovrà essere evaso entro il termine massimo di n. 5 giorni dal momento della conferma d'ordine.

La consegna del materiale ordinato dovrà avvenire a cura e spese fornitore presso la Biblioteca Civica sita in via Sacco 9 – 21100 Varese – 2° piano, negli orari di funzionamento della stessa.

ART. 5 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI

La gestione della fornitura oggetto del presente appalto viene effettuata dall'aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo a tutti gli effetti di legge. L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l’amministrazione comunale da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale in relazione alla fornitura oggetto dell’appalto. L’Amministrazione Comunale rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. L’aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, nell’espletamento della fornitura, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. L’aggiudicatario oltre alle norme del presente capitolato,dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e altre disposizioni in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione Comunale per quanto funzionali allo svolgimento della fornitura.

ART. 6 – NORMATIVA PRIVACY

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la Centrale Unica di Committenza della stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D.lgs. n. 51/2018 e dal D.lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate dal citato decreto 51/2018. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Varese.

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.comune.varese.it – sezione “Informativa Privacy” nonché

visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente link:

http://www.comune.varese.it/informativa-privacy.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento UE n. 679/2016 il trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di gara è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla scelta del contraente ed il loro conferimento da parte degli operatori economici ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve obbligatoriamente fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal successivo avviso pubblico/lettera di invito mediante piattaforma telematica Sintel

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della centrale di committenza regionale Arca Lombardia. La mancata produzione dei dati e dei documenti richiesti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati personali, sono quelli stabiliti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, dettagliatamente descritti nell'Informativa Privacy del Comune sopra citata, cui si fa espresso rinvio. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di accesso agli atti, ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e del d.lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite piattaforma telematica SINTEL il responsabile del trattamento dei dati è la centrale di committenza regionale Arca Lombardia, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici, le cui modalità tecnico - operative sono consultabili mediante collegamento al sito www.arca.regione.lombardia.it, cui si fa espresso rinvio.

ART. 7 – VARIAZIONE QUANTITATIVA DELLA FORNITURA

Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs,n. 50/2016 l’Amministrazione Comunale, se nel corso del singolo anno di fornitura si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’aggiudicatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 8 – CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sul materiale consegnato verranno svolti dal personale della biblioteca comunale; in caso di materiale deteriorato o che presentasse difetti di stampa, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla loro sostituzione, senza oneri a carico del Comune, nel termine massimo di n. 7 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del Comune dei difetti riscontrati.

ART. 9 – CONTESTAZIONI E PENALITA’

La non conformità nell’espletamento della fornitura, l’inosservanza degli obblighi del contratto o gli eventuali disservizi saranno contestati in forma scritta all’aggiudicatario entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto e verrà assegnato un termine, non superiore a giorni 5 dalla contestazione, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine o se le controdeduzioni presentate non saranno ritenute valide, l’Amministrazione Comunale procederà ad applicare le sanzioni previste al presente articolo.

- grave negligenza nell’esecuzione della fornitura EUR 100,00;

- mancata consegna nei termini massimi previsti dal Capitolato speciale di appalto: EUR 50,00 per giorno o frazione di giorno;

- mancato adempimento degli ordini impartiti del direttore dell'esecuzione EUR 100,00.

E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L’importo della penale è versato dall’appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Decorso tale termine, la stazione appaltante, attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all’importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l’inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221,

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1223 e 1224 del Codice civile.

In tutti i casi in cui l’appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell’inadempimento, fatto la stazione appaltante può disporre che l’esecuzione delle prestazioni cui l’inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all’appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l’applicazione della penale.

L’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, equivale alla manifesta incapacità dell'appaltatore ad effettuare la fornitura in appalto, e pertanto ciò comporta la risoluzione del contratto, con relativo risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il ritardo o il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l’appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie nella gestione della fornitura, l’Amministrazione Comunale sarà competente il foro di Varese.

ART. 11 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:

– cessione del contratto;

– perdita del possesso di uno o più requisiti di idoneità allo svolgimento della fornitura richiesti per la partecipazione alla gara di appalto;

– sopravvenienza di circostanze che impediscono di contrarre con la pubblica amministrazione.

ART. 12 – Risoluzione del contratto

Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente articolo la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. qualora il direttore nell’esecuzione accerti comportamenti dell’appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, secondo le modalità previste dall’art. 108, comma 3, del Codice.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 27 del Codice.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 108, commi da 5 a 9, del Codice.

Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

Su richiesta dell’appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso

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della durata del servizio di fornitura, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell’appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell’appaltatore fornire la prova dell’eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull’appaltatore l’onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l’eccessiva onerosità. L’eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell’appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:

a) consenso alla proposta di risoluzione;

b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all’articolo 21. In tal caso, spetta comunque all’appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.

ART. 13 – RECESSO

All’infuori della cessione del contratto e dall’articolo 106, comma 1, lett. d. 2) del Codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

La stazione appaltante può recedere dal contratto:

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b) laddove l’appaltatore, pur dando corso all’esecuzione del servizio di fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

L’ente può altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per la fornitura di che trattasi, che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nel contratto d’appalto stipulato con l’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.

In caso di recesso, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle forniture già effettuate secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell’utile relativo alla parte di fornitura ancora da effettuare. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell’art. 109 commi da 1 a 6 del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere quello il decimo dell’importo delle prestazioni non effettuate.

All’appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

ART. 14 – PAGAMENTI

L’aggiudicatario è tenuto a emettere fatture posticipate, relative alle forniture effettuate nel mese precedente, esclusivamente a seguito di ordini da parte del Committente.

L’aggiudicatario pertanto, secondo le modalità specificate nel precedente comma, presenterà fattura elettronica mensile attraverso il Sistema di Interscambio.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, il Codice Identificativo Gara (CIG), il Codice Univoco dell'ufficio committente, nonché l’indicazione del materiale consegnato.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell’ufficio competente della regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante acquisizione del DURC.

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Nel caso di erronea fatturazione, la stazione appaltante invita l’appaltatore ad annullare la fattura emessa e ad emetterne una nuova. In tal caso, il termine per il pagamento decorre dall’acquisizione al protocollo generale della fattura corretta.

In caso di pagamento effettuato oltre il termine fissato dal presente articolo, all’appaltatore sono corrisposti gli interessi legali sul credito fatturato. In ogni caso, il ritardo nei pagamenti non abilita l’appaltatore a sospendere l’erogazione delle forniture.

La cessione dei crediti da parte dell’appaltatore è ammessa entro i limiti e con le modalità fissate dalla legge.

Su richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l’appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n.

89/2014, l’appaltatore è tenuto ad emettere verso l’Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, l’Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice unico per la fatturazione elettronica è TMUAEO.

Per la sola fornitura di materiale multimediale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l’appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l’IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR n.

633/1972”. La stazione appaltante, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l’IVA direttamente all’erario.

ART. 15 – Direttore dell’esecuzione della fornitura

La stazione appaltante, al fine di verificare il regolare andamento dell’esecuzione della fornitura da parte dell’appaltatore, identifica il direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, del d. lgs.

n. 50/16, nel Funzionario bibliotecario, sig.ra Chiara Violini.

Il direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato tra l’appaltatore e la stazione appaltante, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività demandate dalla stazione appaltante che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.

Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell’esecuzione, fissa all’appaltatore, di volta in volta, le direttive per l’espletamento e i termini di esecuzione delle prestazioni inerenti la fornitura di cui al presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l’applicazione delle penali previste.

Art. 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

Il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016.

Ai sensi dell’articolo 32, comma 13, del Codice l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all’art. 32, comma 8, del Codice.

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ART. 17 – RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si richiamano le norme di legge vigenti in materia, nonché il codice civile, in quanto applicabile.

La presentazione dell’offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della legge generale e speciale e di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato ai fini della sua perfetta esecuzione.

In particolare l’Impresa Appaltante con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C., tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

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