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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau

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Academic year: 2022

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che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau

del 1° giugno 2012 (Stato 2 giugno 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Blocco degli averi e delle risorse economiche

1 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato sono bloccati.

2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indiretta- mente, averi e risorse economiche.

3 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

a. prevenire casi di rigore;

b. rispettare contratti esistenti;

c. rispettare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbi- trale; oppure

d. tutelare interessi svizzeri.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per:

a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

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zazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro stru- mento di finanziamento delle esportazioni;

b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;

c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 3 Divieto di entrata e di transito

1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.

2 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe, se del caso in conformità alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU e alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU nei seguenti casi:

a. per motivi umanitari documentati;

b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazio- nali o a un dialogo politico riguardanti la Guinea-Bissau; oppure

c. per tutelare interessi svizzeri.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 4 Controllo ed esecuzione

1 La SECO sorveglia l’esecuzione del blocco degli averi e delle risorse economiche di cui all’articolo 1.

2 L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 3.

3 Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.

4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

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Art. 5 Dichiarazioni obbligatorie

1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1, lo dichiarano senza indugio alla SECO.

2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 6 Disposizioni penali

1 Chiunque viola gli articoli 1 o 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola l’articolo 5 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

Sezione 3: Entrata in vigore Art. 7

La presente ordinanza entra in vigore il 2 giugno 2012.

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Allegato (art. 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 1 e 3

Nome (ed eventuali

pseudonimi) Informazioni sull’identità (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, …)

Funzione o motivi

1. António INJAI (altrimenti detto António INDJAI)

Nazionalità:

Guinea-Bissau Data di nascita: 20 gennaio 1955

Luogo di nascita: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau Genitori: Wasna Injai e Quiritche Cofte Carta d’identità n.: scono- sciuto (Guinea-Bissau) Passaporto diplomatico n. AAID00435, rilasciato il 18.02.2010 in Guinea- Bissau, valido fino al 18.02.2013

Generale, capo di stato maggiore – Chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas

António Injai ha partecipato personalmente alla pianificazione e alla direzione del golpe del 1° aprile 2010, in cui sono stati arrestati illegalmente il primo ministro Carlo Gomes Junior e l’allora capo delle forze armate José Zamora Induta. Injai ha inoltre preso parte alla pianificazione operativa del colpo di stato del 12 aprile 2012.

2. Mamadu TURE (altrimenti detto N’KRUMAH)

Nazionalità:

Guinea-Bissau Data di nascita:

26 aprile 1947 Passaporto diplomatico n. DA0002186, rilasciato il 30.03.2007 in Guinea- Bissau, valido fino al 26.08.2013

Maggiore generale

Vicecapo di stato maggiore delle forze armate. Membro della

«giunta militare» che ha riven- dicato il colpo di stato del 12 aprile 2012.

3. Augusto MÁRIO

CÓ Generale

Capo di stato maggiore

dell’esercito. Membro della «giunta militare» che ha rivendicato il colpo di stato del 12 aprile 2012.

4. Estêvão NA MENA Nazionalità:

Guinea-Bissau Data di nascita:

7 marzo 1956

Generale

Ispettore generale delle forze armate o capo di stato maggiore della Marina. Membro della

«giunta militare» che ha riven- dicato il colpo di stato del 12 aprile 2012.

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Nome (ed eventuali

pseudonimi) Informazioni sull’identità (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, …)

Funzione o motivi

5. Ibraima CAMARÁ (altrimenti detto

«Papa Camará»)

Nazionalità:

Guinea-Bissau Data di nascita:

11 maggio 1964 Genitori: Suareba Camará e Sale Queita

Passaporto diplomatico n. AAID00437, rilasciato il 18.02.2010 in Guinea- Bissau, valido fino al 18.02.2013

Generale di brigata

Capo di stato maggiore delle forze aeree. Membro della «giunta militare» che ha rivendicato il colpo di stato del 12 aprile 2012.

6. Daba NAUALNA (alias Daba Na Walna)

Nazionalità:

Guinea-Bissau Data di nascita:

6 giugno 1966

Genitori: Samba Naualna e In-Uasne Nanfafe Passaporto diplomatico n. SA0000417 o SA000417, rilasciato il 29.10.2003 in Guinea- Bissau, valido fino al 10.03.2013

Tenente colonnello

Portavoce della «giunta militare»

che ha rivendicato il colpo di stato del 12 aprile 2012.

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