azzetta iciale
DEL RE GNO D' ITA.LIA.
Anno 1921 Roma
-Venerdi, 13 maggio Numero 112
.Abbonexatmenti
aRoma,prassoPAmministrazione: anneL. 40 ; semestre L. OA ; trimestre L. IS
> a domiollio edintattoDRegno:> 44; » » $6; a a 28 WRatere (PaesidelP Unionepbstalo): aBO; a a 60; a »de U abbonamentisiprendone presse I'Amministrazione e gli Wfuei
postal!44eeerrono dal x• d'agni mese.
Imamerzioni
Annanzi giudiziert . . . . . . . . L. O,40 perogn! IInes di oolonna e Altri avvis! . . . . . . . . , , , . » o,5o ) apazio di linea.
Dirigerele richieste per le innermioniemelumiramenteana eretnieelsta•asfores•«fella Grazzetta pr•ease di Niissistes•• sioië'Isstes'ese Per le modalità delle innerzioni vedansi le avvertense in teste ai
WegBo degliannunsi,
a numero separate di li pagina o meno, in Borna: eent. So- nelRegno cent. SE- arretystoinRoma, sent. 85- nel Regne seat. 46 - alP Estero sent. OO Es 11giornale al noapone d'oltre 16 pagine, il prezz.o aumenta proporsionatamente.
Alffusperiodi clataanraglia posgelsordincrioeislegrafice, si appkngasempre la tassa di bollo di centesimi sinqueo tienipresariltadall' art. 48, lefieraa) gails tariffa (allegate A)del tes¢o unico approso¢o aandecreto-Legge Luogotenenziale, n. 136, dal 1918, edal suceassive decreto-legge Luogotenenziale94. 1184.
PARTE I-
Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Reuno d'Italia
OMMARIO - Avviso di
speditione
di atti del Governo.EGIO
DECRET0-LEGGE
5maggio 1921,
n.688,
che stabilisceÏa
misura dei diritti erarioli neipubblici. spettaco'i
nal'e nucce Provinciir.WEGIO
DECRETO 7aprile 1921, n.55ã,
c7eeapporta modißeŒrioni
«Iregolamento
28 dicembre1906,
n.665,
sulp:rsonte
d.i banciei lotto.REGIO
DEC,RETO '{ aprüe £921,
n.Ga9,
chemodifica gli
articoli 72 a 79 delrejolamento
perl'esecuzionè
della le ge coatutale eprovínóiale approvisto
con R. decreto ISfebbraio
19ff, it.
297, circagli
esami per ilconferimento
dellapaten
e d, «Liita..xione alle
funcioni
di segretario comunale.RE.110
DECRETO
Yapriis
192/, n.500,
contenente norme per ileonferimento
deiposti
dibeferendario
alCol:siglio
di Giato.REGIO
DEJRETO 13 marzo1931,
n.563,
citeapportamodißcazioni
alle norme per la elezions,la rinnovazioneediffunzionamento
derComitato deidelegati
e dcìConsiglio
d'aneministrazione del Consorzioobbligatoria
perl'iledustria solß¡tra
si:ili aREGIO.DEGRETO
24aprile 1921,
n.505,
cIts estendel'amnistiadiscip.ireare
concessa colRegio
decreto 3 novembre1920,
a. DM1e:
militari del
R¢gio esercito,.
anche gliaRegig guardia
dißftanga.
REGI DECRETI nn.
1972,
557 e GGGriflettenti: classißcarione
di s:uoloprofess.ion2le, erezioge
in Este moraleesoppressione
diRegia agenzia
consolare.AVVISO DI SPEDIZIONE
del 2° Volume della Raccolta uffteiale delle leggi
e
decreti dell'anno '1920
.Si rende noto a tutti
gli
abbonati allaRaccolta
ufficiale che si èora
altimata
laspedizione
del 2°volumo dell'anno 1020.Gli eventuali reclami
pel
mancatorecapito
del volume inoggetto
dovrannoindirizzarsi
al R.Ufficio gestione
e vendita delleleggi
e deareti - viaGiulia,
n.52,
Roma - ontro un meso dallapubblica-
zione del
§resento avviso, giusta quanto dispono
l'art. 18,dol
do-creto
Luogotenenziale
7gennaio 1917,
n.749,
avvertendoche,
tra- scorpo dettotermino,
essi nonverranno,
piu accettati egli
inte-ressati
dovranno pagare i volumi che richiederanno.Ad evitare inutile
corrispondenzo,
si fa notoagli
uffl iedaipri- fati
abbonati solo alla Garrettauljiciale,
cho essi noa hanno di-rltto
allaspo.fizione
dei volumi della Raccolta viliciale per la cuiasšoeinzione
è dovuta un'altraquota abbonamento.
· ·Regio decreto-legge 5 maggio 1921,
n.568, che stabi-
lisce la misura dei diritti erariali
suipubblici spet'acoli nelle
nuoveProvincie.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RE D'ITAIJA
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei mi- nistri, ministro segretario di Stato per l'interno, di
concerto col ministro delle finanze, del tesoro
edel- l'istruzione pubblica
;Abbiamo decretato
edecretismo:
Art. 1.
Sull'introito
lordo totaledegli spettacoli
dati alpubblica
a paga-mento nei teatri ed altri
luoghi
chiusi cou opereliriche, dramma-
tiohe emimiehe, operette,
concorti vocali estrumentali, riviste,
coreografle;
circhiequestri,
marionette espettacoli
di varietà di652
osai
gonero è dovuto allo Stato in tutti i comuni dolla Venezia Giulia e della VeneziaTridentina,
11 diritto erarialo nella misura del dieci percento,
dirittocomprensivo
dalla tassa dibollo,
del-l'addizionale
pro mutilati e del contabato di beneficocza di Stato·11 diritto orariale nella misura del 10 percento devo essere ri- scosso anche per
gli spettacol/dl
beneficenza.Il diritto erariale anzidetto deve essere
pagato prima
della fine diogni rappresentazione all'agente
incaricato dolla riscossione per conte delloStato, dall'impresario, dall'appaltatoro
o dachiunque
.abbia
ottenuto la licenza voluta dalle normo dipubblica
sicurezza Art. 2.L'introtto
lordo totale di out all'articolopreecdente
è costituitogltre
ohodall'importo
deibiglietti d'ingresso
e deiposti
diogni
natura vondati per lospettacolo,
anche dallaquota
serale di abbo- namentoo didotazione,
dallaquota
riferentesi aposti
diproprietà privata
e relativo dirittod'ingressa, dagli addobbi,
daicuseinagg
e da
ogni
equalsiasi privilegio
oprelevaziono
o sopraprezzoove neesistano.
Per
gli
abbonamenti incomo all'andata invigora
delpresente
decreto il dirittó erariale è dovuto
proporzionalmente
al numero dellel'appresentazioni
a cui l'abbonamento dà ancoradiritto.
Art. 3.
Gli
impresarl degli spettacoli
di oui alprecedente
art. I hannol'obbligo
di tenero unregistro
a madre ofiglia
vidimato e nume-rato dall'autorita
111 pubblica
sicurezza, sulquale
perogni spetta- eolo compileranno
un «bordereau» che dovràesserefirmato dall'im-presario
ocapocomico
o da chi per esto, dalproprietario
ocondut-tore
del teatro o locale edall'agetto
incaricato dellariseossione
deldiritto
erariale per conto dello Stato.Art. 4.
Alla società italiana
degli
autori con sede in Milano eretta in Ente morale col R. decreto 1• febbraio1891,
n.53,
à conferito l'io.carico di risenotero per conto dello stato il diritto erariale di oui al
precedente apt. 1,
per iltempo
ed alle condizioni risultAnti dalla convenzioneallegata
al R. decreto 23gennaio 1921,
n. 5.Art. 5.
Il
companso
nella misura(e14,50
per centospettanto
alla Società si termini della,co'avenzione
di cui all'articoloprecedente
veñàdalla
So&tà 'trattenúto
all'atto di ciascun versamento.Alla
fiËoli ogni trimestre,
esullo risultanzo.deiprospetti
trime-strali inviati
dalÏa Società,
11 Ministero delle finanzeprovvedelà
per la
liquidazione
definitiva dellapercentuale spettante
alla Só- cletà ej)er
laconseguente regolazione
neirigualdi
delbilancio,
dello somme ad essadovute
porpoi procedere
alpagamento
od allaripptizione
diciò
che inpiù
cd in meno risultireciprocamente dovuilo.
Art. 6.
Nel caso di mancato
pagamento
daparte dell'Impresa
del diritto erariale o di constatata frode cd alterazione nellacompiladono
dei«bordereaux»,Pantorità di
pubblica sicurezza,
a richiesta del rap-presentante
dolla Società italianadegli autori, provvederà
per lachiusura
del teatro o altro Iccale.Art. 7.
La
vigilanza
sui toalri perl'applicazione
del diritto erarialo di cui alprocedente
articoloI,
è afliata,
un solo airappresentanti
della Società italianadegli autori,
ma ancheai funzionari edagenti
indicati nell'art. 131 del testo uuico delloleggi
sul bollo 6gennaio 1918,
n. 135.A tale odetto
gli impresari
hanno l'obligo
di riLucía:e, per cla-soun
tehtro,
due tesseregratuite
ad uso dei funzionari dell'Ammi-pistrazione
finanziaria.. Con decreto del ministro delle finanze sarà inoltre nominatauna Comulissione centrale di
vigilanza gratuits.
I membri della dettaCommiŸaione
saranno muniti di tesserarilasalatada1Ministerodelle finanze e controrirmata dalla Società italianadegli autori,
permezzo della
quale
tesseraessi avranno dirittoall'ingreaso
in tutti i teatri e ad unaçoltrona
da fissarsi volta per volta.Art. 8.
Le licenze per
spettacoli
teatrali ed altri trattenimentipubblici,
di cui al
precedente
articolo1,
non debbono essereconsegnato agli impresari
dall'autorità dipubblica
sicurezza fino a che essinonab.biano formalmente dichiarato di
assoggettarsi
alpagamento
del dirittoerariale mediante l'accertamento daeseguirsi
ai termini delpresento
decreto dalla Società italianadegli
autori.Art. 9.
Ildiritto eranale per
l'ingresso
aiveglioni,
thòdanzanti,
festeed acasdemie di
ballo,
aicinematografi, agli spettacoli
di varieß aventi almeno un numero dicinematografo,
alleesposizioni
att-st:che,
scientificbo edindustriali,
aigiuochi,
eserotziogared(qual-
slasi
natura,
allebaracche,
tende ed altre costruzionitrasportabili
di
propriath
di esercontigirovaghi
deverispuotorsi
nellaseguente
nasura:
Biglietti
ordinari.Quan'Io il
prezZo
compress la tassadi
bollo,
non superacent. 15 0 03 ... 0 03 Quando il prezzo, non compresa la 0 05 - 0 05 ,tassa di
bollo,
supera cent. 15ma nou cent.60
Quando il prezzo, non compreso 11 diritto
erariale,
supera:Cent.50enonL
i..,,....
010 020 030L.lenonL
S...,..
020 040 030L.2enonL.:i...
040 0G5 105L.3enonL.4...,...
060 080 140L.4enonLS...
080 120 2-L.5enonL.7...
120 160 280L.7enonL.10...
. 240 210 450L.10enouL.20,...
36) 540 9-OltreL.î0....,...
5- 7- 12-Biglietit speciali
per accesso aipale1;i,
barcaccie e sinfilireparti
a
più posti.
Por
ogni rappresentazione indipen-
dentemente dal numero dei po- stioccupati:
Quando il prezzo dal
palco,
barcac-cia e simin reparti, non aom- preso il diritto
era,riale:
Non supera L.
S.,
. . . . . . ,s. 0 60 0 80 1 40 Quando supera L. 3 e non L. 5 . . 1 20 1 60 2 80Quando
supera L. 5 e non L. 10 . . 2 40 2 10 4 50 Quando supera L. 10 e non L. 20 . 3 60 5 40 0 -OltreL.20.,...
5- 7- IS-Art. 10.
Le tasso di cui all articolo
preceßente
si riseco'ono mediante loimpiego
dibiglietti bollatt
vendati dallo Stato secondo le norme ele sanzioni
pre•entemente
insvigore.
Agli impresarl
dispettacoli cinematogragoi puð
essere concesso sa lorodomanda,di oorrisponfore.le'tasse
di bollo ed i diritti era-riali sui
bigliciti ordinari.e
suibiglietti speciall
mediante la con- segnaagli spettatori
dibigliegti
o riscontri diimporto corrkpon-
dente al prezzo
pagato, stamp.iti
a cura e spesodegli impresari
medesimi sufogli
numerati di dartafiligranata
distribuitidagli
Uffici de'leimpostó (Utioio
delbollo)
a prezzo dicosto,
e con di- ritto allasuddivisionò derprezzi
deibiglietti
ordinari perfrazioni
di lira pergli impoit1
ila lire una a lire dieci. ,In talo caso i
bigliotti
ordinari da lireuna a lire dieci sono sog-getti
al diritto erarlslo nella misuraseguento:
per un prezzo;non oompreso 11 diritto erarialet ,
da lire una a' lire due.il 30 per cento del prezzo:
da oltrelire due a liro
quattro
il 35 per cento delprezzo·
da oltre
lire quattro
a lire nove il 40 per cento del prezzo;da cPre lire noye a lire dieci il 45 per conto
(fel
prezzo.La detta concessione è subordinata
all'obbligo
daparte degli impresari df° eseguire
presso 17Uilcio delleimposte (Uffleio del
balo) par una voltatanto,
nadepodto
noninferioreg a,
lire ein-quosento
agaranzia
detfogÍi di
cartaseguistatî
por la attapa
delbiglietti.
Può essere
condesso agli, impresari
su loro domanda di corri-apandere
i diritti erariali nelja forma di cui sopra per iseguenti biglietti:
£iglietti
ordinari.o °o
Quando
il prezzo, non compresa latassa,
supera:Cent. 15 e non cent. 50 . . . . . . 0 05 - 0 05 Cent. 50 en ,n cent. 70 . . . . . . 0 05 0 05 0 10
L.l0enonL.l5...
3- 375 G75L.15enonL.20...
4- 5- 9-L.23...
5-' 7- 12-Art, I1.
Su
ogni foglio
dicarta.flligranata
venduto dall'Amministrazione dovrannostamparsig) higlietti d'identico
prezzogLa
stampa
dovrà farsi con la stessa forniad'ei biglietti
bollati di Stato e cion ibigiletti
dovranno essere muniti del relativo tal-'loncino. .
?
Sui
biglietti verrà imprgssa dagli impresari
l'indicazione della Società o Littavenditrice,
ladenominazione
delcinematografo
cu'l servono, il relativoimporto
con l'indicazioneseparata rispettiva.
mente del prezzo o del diritto- erariale ed il numero d'ordine in blanco che
potrà
essorocomplôtató
all'atto della vendita..Gli
impresari, oseguita
lastampa
deifogli filigranati
eprima
di mettere in vendita ibiglietti,
devonoripresentarli
interi all'ufBoio delleimposto (Utilcio
delbollo),
ilquale
risouotol'importo
deldi-
ritto
erarialo,
e munisoo ciascunfoglio
del bollo acalendario,
conla dichiarazione del numero e del valoro dei
biglietti stampati'e
del diritto orariale risonso.
L1 pa ata
presentazione
all'uficiopredetto
delpreciso
numeradei
fogli
di cartasligranata acquistati
epunita
con la penapica-
niaria di L. 1000 perognî foglio
nonpresentato.
Agli impresari competo
laridqsione
del4,50
per cento sull'im-porto
dei dirittierariali liquídati
per il'ogli
da essistampati
epresentati
all'uffleio delleimposto (Uffleio
delbollo) purchó
l'im-porto
stesso non sit inferiore a ltro cento perogni
richiesta.Art. 12.
Al momento
dell'lagresso
ilbigliotto,
deve a curaesotto respan.sabilità
delPi°mpresario,
essere laoerato in dueparti,
dellequali
unaè trattenuta
dall'impresario,
l'altra consegnata allosnettatore
Art. 13.I diritti di cui al
precedente
art. 9 stabiliti in misuraproporzio.
nale al netto della riduzionc accordata
agli impresari,
s'intendonodovuti
perquattro
noni a titolo di tassi di bollo e percinque
noni a titolo di contributo di beneficenza di Stato.Art. 14.
Nel caso in cui le tassee diritti erariali vengono
-corrisposti
me.diahte
l'impiogo
deibiglietti stampati
a curadogli
iapresari
óprei.
bito:
di fare uso di
biglietti
o riscontri ohe non sianostampati
sullacarta
filigranata
vendutadagli
uffici delleimposto (Ufücio
delbollo)
nei modiprescritti
dall'art. 11.In tutti i cadi è
proibito:
a)
di vendoro ibighott1
non interi ocomposti
diparti
diunoo diverai
biglietti
ovvero diadoperare biglietti
ohoportino
tranentli
precedente
uso;b)
di fare uso deibiglietti
perposti
di prezzosuperiore
aquello
¾ridicatosugli
stessibiglietti.
Art. 15.
Le contravvenzioni
al.disposto de°gli
articoli10, 11,
12 e 14 delpresente
decreto sonopunito
con la penapeenntaria
di diecivolte la tassa dovuta su ciascunbiglietto
o riscontro. Questa pena nonpuo
mai essereminore di lire sessadta per ogni contravvenzione Quando siano ammesse allospettacolo
personesfognite
*di Li-glietto
o di tósseraregolar,mente
rilasciataa norma dellodisposi-
zioni 12vigore,
sonodovute
tantopgno pecaniarie quanti
sonogli spettatori
senzabiglietto.
I.o dettepenali
sono sempre a caricodell'impresario.
Indipendenteniente dall'applicazione
dellepenali,
nel caso in cuia carico del contravventore sia stataacoertata e definita in via
giudiziaria
odin viaamministrativa
unaprecedente
contravven- one, alledisposizioni
delpresento deoreto, 1°autorità provinciato
di finanza in
base
al solo verbale diaccertamento
.della nuovace2travvenzione di cui essa riconosca la
regolarità, può
promuo-Vere dall'autorità
competente la,
chiusura del teatro.Kguale provvedimento può
la stessa autorità di finanza promuo- vere nel casigravi.
Art,
16.Per la riscossione de11e soanne dovuto in
dipendenza
delle con- travvenzionipreviste dagli
articoliprecedenti,
sonoapplicabili
ledisposizioni
delparagrafo
76 dellalegge
25ottobre 1896(B.
L.I.220),
concernenti laresponsabilità
solidaledél
cessionario o del succes-sore,
agli
effettidell'imposta generale
sull'industria.Nei casi di chiusura del teatro promossa
dall'autoäà
di finanzaa termine
dell'articolo precedeata,
nessunopuò, meanpho dopo
sea-drito il
periodo
dichiusurbiaprire
lo stesso teatro per darvi spot-facoli
o traitenimenti diqualunque
genere, sepama
non siastati
versato all'Utlicio delle
imposte (Ufficio
delbolla) l'importo delI4
pene pecualarie
liquidate
in base al verbale di c<atravvenzione.Art. 17.
La tassa di
bollo
ed ilcontributo
diþeacticenz3
dovuti a "o664
I
aini della deterafuazione del Comando suprefno
28luglio
1919 perbagni
e cutenegli
stabilimenti balneari termali eidroterapici,
ccettuati i
bagni popolari, si ris3uotono
in modo virtuale mediantoocortamenÌo
diretto o mediante convenzione di abbonamentoan-iché con
imptogo
diIngliotti bollati
di Stato.La
misura
-della tassa'è del contributo di beneficenza rimanelaella
stabilitaanteriormente,
alpresente dooreto,
esclusaogni
par-,eoipazione
a íayore dei Comuni.Art, 18.
s
L'impiego
deibiglietti bollati,di
Stato è inveseobbiigatorfo
per ariscossione
della tassadi'bóllo
e del contributo dibeneficenza, la corrisponderai
nellamisura stabilita
dall'art.9 delpresente
de-arëto,
suibiglietti
disemplice ingresso negli
stabillmenti di cui111'articolo precedente,
che non danno diritto albagno
e cura.Art. 19.
Sono
applicabili
tutto ledisposizioni
o sanzioni recatodalla legge
di
bollo,
testounica
6gennaio 1918,
n.135,
e ledisposizioni sucy
eessive in
materia,
inquanto
non sianoincompatibili
colpresente decreto.
Rimangono (ferme però
le normeattualmente
invigore
nellenuove Provincio
.riflettenti
laconípetenza
delle autoritå chiamatea
fungere éoinunque
perl'applicazione
delle tassecontemplate
nelpreëente
decreto e le norme por l'esazione coattiva di esse. Ri-átangono
delpari
ferme ledisposizioni
relative ai rimedí dilegge
ordinari e
straordinari
sui ricorsi e suigravami
contro Io dici- sioni dellepredette autoritå;
inparticolaro
rimano ferma lacom-Potenza
deigiudizi
diefinanza oraesktenti,
che avranno daappli-
care con il
procedimento
attuale ledisposizioni,
le sanzioni e la penepreviste
dal testo unico sopra citato.Art. 20.
II..}resamta deorato andrà
inv!gore
a dataredal giorno
logiu-
gno 1921.
Ordinismo olie il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, siä inserto 11ella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d' Italia mhndando
achiunque opetti di osservarlo
edi. farlo
osservare.Dato
aRoma, addl°5 maggio 1921.
VITTORIO EM'ANUELE.
GioraTTI
-Fibox
-BONOMI
-Ûft0CE.
Visto,
Ilguardasigmi:
FERA.R$gio decreto 7 aprHo 1921,
n555, che apporla modi- ficazioni al regolamento 23 dicembre 1900,
n.00õ, ml personale dei banchi lotto.
Vlato il decreto-legge Luogotenellziale 10 giugno 1919,
II.1180
;Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919,
n.2085;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per le finanse;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ininistri;
Abbiamo ordinato
eordiniamo:
Art, 1.
AIParÚl
delregolamento 23.diegmbre 1906,
4.6ô5,
èsostituito il seguente:
La
gestione
dei banchi del lotto è affidata aricevitori,
nominaticon dooreto del ministro delle finanzo. La loro nomina si intende definitiva solo
dopo
che abbiano assunto servizio nel banoo loro conferito: l'eventualerinuncia, pereib,
o la morte del nominatoprima
dell'assunzione in servizio dàluogo
alla sostitutione conaltro
deidesignati
dalla Commissiona centrale di cut all'art. 48 delpresente regolamento.
Iricevitori sono
responsabili
dellagestione
del barico e del per-'
sonale
di cui siavvalgono.
Art. 2.
All'art. 2 del
regolamento
23 dicembre1906,
n.665,
àsostituito 11seguente:
Le funzioni di
ricËvitoro
sonoincompatibili
conquelle
di sindacoo di
àssessore,
canqualsiasi impioga pubblico
oprivato,
non checon
liessreizio
diprofessioni,
industrie o commerci.Solo qyando
f rattisi di banchi diaggio
inferiori a L.4000,
la Di- rezionecompartimentale può
consentire l'esercizio di commerci edIndustrie, purchè
sia tenuto nel k cale del banco e siaconciliatif.e
col servizio e col decoro dell'Amministrazione.In easi
ecaezionali,
il Ministeropotra
consentire che tali com- merci èd industrie si esercitino nei locali deibanohi, quale
che sia il reddito e laimportanza
diquesti.
Art. 3.
L'art. 3 del decreto
Luogotenenziale
10maggio 1917,
n.1313,
6 modiacato come segue:All'art 69
dpl regolamento approvato
con R. decreto 10gennaio 1895,
n.5,
vieneaggiunto
ilseguente
comma:In caso di morte del titolare che non abbia la
gestione personale,
ed in mancanza di eredi che abbiano diritto alla reggenza,
questa,
fino allainnilissione
in servizio del nuovotitolare, può
essere afn..data al
gerento
delbanco, purchè
siacommesso dicarriera,
abbiaamministrato regolarmente
l'uffleio e fornisca subito una congrna malleveria odacquisti, medfante vegsamento
in tesoreria la quan- tità di bollettari occorrenti per la normale raccolta delgiuoco,
11
gerente
nominatoreggente
sarà iscritto in coda all'elenco di oul all'art. 22 delregolaniento
23 dicembre1906,
n. 663..
VITTORIO EMANUELE' III
Art. 4.per grazia di Dio
eper volonth tella Naddig
- RB D'
ITAIJA
.
Vista la legge 22 Iuglio 1906,
n.623, od il regola-
mento por la
suaesecuzione, aþprovato
conR. de- creto 23 dicembre 1906,
n.665;
Vista il testo unico delle leggi
edei decreti legisla-
ivi anI lotto, approvato
conR.decreto.19
marzo1908, i. 15 3
;Visto il decreto Luogotonenziale 10 maggio 1917, 1813;
L'art. 23 del
regolamgnto
23diçogbre 1906,
n.665,0
modificatocome segue:
Non'perdono
il turno nelconferimento
dello reggenze icommessi ehe
conventi, quindici
o diecianni di servizio rinuneino aquelle
dei banchi
con.a¿gio
non ecoedentsrispeñivatroa'o lire4500,
3X0e 2500.
Art.5.
L'art. 28 del
regolamento
23 dicembre 196,
n065,
ó modidaatycome segue:
Le reggenze dei banchi da
aprirsi
in via diesperimento
tengonoconferite
dalSegretariato generale
delMinistero,
sentitol'avviso
della Commissione pel conferimento
deibanchi,
a commessidtear-
riora
proposti dallo Direzioni,competenti
tra ipiù
anziani 4 di mi-·
gliore condotta dÃl rispettivo compartimento, purchè
non abbianoséptrata l'cþà
di anni65, indipendentomento dagli elenchi(provin-
olali
degh aspíranti
alle reggenze ordinarie. °I
reggentÎ
diquesti
banehi sonoperb
es31asi dall'ottenerne latitolarità
in ocessione del conferimento che segue al triennio diesperimento.
Ad essi èapplicabile
ildisposto
dell'art.22,
secondocomma.
Art. 6.
L'art. I del R. decreto 23 ottotra
1919,
n.2085,
ó -modificato co- me segue:All'art. 5 del decreto
Luogotonenziale
10maggio 1917,
n.1313,
èsostituito
11seguente
:I
banchi vacantisono conferiti
mediante concorsiþer
titoli:a) quelli
conaggio
non eccedente le lire 4500 a favore delcommésti
di carriera;b) gli altri,
perpromozione,
adavore dei ricev toripersonal.
mente
esereenti.Chi rinunzia al banco
conferitogli foon fermale
decreto perprima nomina.o
perpromozione, riprende
ilposto
cheavevadi commesso soricevitore, p:ima
del conoorso, e non ò ammesso per untriennioa
prender parte
ad altri concorst.Art. 7.
All'art.
34 delregolamento
23dicembre 1906,
n.665,
è sostituito 11seguqato:
Ndn interrompono
11periodo
digestione personale
di cui all'ar-tiealo precedente:
a),iLearvi:fo militare obbligatorio;
b)
Iomalattie, quando
incomplesso
non siprotlaggano
oltrea 6 meal nello stesso
triennio;
c)
icongedi
annuali dtunmeso.Quando
1assenza dal servizio oceeda i limiti di cui alle let- teroó)
ec)
o sia dovuta ad altre causo, ne vienededotta la durata dalperiodo di gestieno personale,
e se incomplesso superi
un annoobbligg
il ricevitoraa ricominciare il triennio di servizio perso- nale.Por
stabilire
se,il ricovitore debba tenersiobbligato
a ricomin- oiare il triennio di servizio dovesi averriguardo
soltanto alle in-sterruzioni
che siansi verifidate nell'ultimo trionnio anteriore alla datadi'chiusura'del
concorso.Art. 8.
Gli articoli 39 del
regolamento
23 dicembre1906,
n.665,
e 8 deldecreto
Luogotenenziale
10maggio 1917,
n.1313,
sono modificaticome segue:
Agli
effetti della classificazlone neie.ncorsi,
i titoli dei commessidi
carriera sono valutaticome segue:a) punti
1 perogni
anno di servizio da commesso o da col-.lettore;
b) punti
1 1 2 perogni
anno di servizio dagerente;
c) punti
211er ogni
anno di servizio dareggente
;d) pagi 1/2
perogni
anno di ECTVizio militareobbligatorio prestato prima
di farparte
delpersonale
di carriera.Non sono valutate
le.frazioni
di mese.La Commissione
può aggiungere
da 1 a3|punti
a chi possegga titoli di studiosuperiori
alla licenzaelementare,
costituiti sia di licenze sia di attestati dipromozione
o difrequenza
a corsi di stu-dio,
odabbla
servito in altre Amministrazionigovernativo,
eda1a 4punti
a chiAbbia cooperato n'ella scoperta
orepressione
del lottaclandestino.
Noi concorsi per
l'assegnazione
di banchi diaggio
nonsuperiore
allo L.1000, quando
vipartecipi
ilreggente
del banoo daconferire,
la Commissionepuò
ahuesti aggiungere
da 1 a 5punti, purchè
risuhi
di buonacondotta, abbia
un'anzianità di serviziononinferiore15
anni o conservila roggenza
anche almomento della definizione de'l
concorso.Salvi
gli
eKohti delladisposizione
di cui all'art.72,
la Commis- elonepub
detrarre da1118,
a 3punti
achi,
tenutoconto dal
nu-mero e della
gravità
delle mancanze inconfronto
con la. sua an-zian1th di
sOvizio
dei_banchi,
sia incorsoinammonizioni od in penepiù gravi.
.A
parità
dipunti precede
chi hamaggior
anzianità assoluta di servizio nei banchi. .Art. 9.
. L'art. 48
del regolamento
23dicembre 1506,
n.665,
6modiacato
come segue:
Non sono ammessi
conferimenti
di banchiall'infuori
deiconcorsi,
eccetto che si tratti di trasferimenti perpuoizioni,della reintegra-
ziono di ricevitori revocati, o di cambi fra titolari di banchi con
aggio
medionetto equivalento
o la cui diferenza sia nel limite del dieci per cento.Il conferimente ha
luogo
condecreto
del ministro dellefinanza,
udita la Comm seione di cuiall'art.
42. 11 banco daconfer.irpi
al ri- cevitore.punito
oraintegrato
nonpuð
essare diaggio superiore
aquello
delbaned
dismesso inseguito
allapunizione
od alla revoga, salvo alla Commissionepredetta
di determinare so possa anche es- sore minoredi
unquinto.
'Art,
10.All'art. 65 del
regolamento
23dicembrog906,
n.665,
6 aoatituito ilseguento:
L'interdizione dennitiva
èapp11eabile
:a) qugndo
11 comynessopresti servizio
neibanohi
o nelle col•Iettorie durante
l'interdisfone temporanea;
.b) quarïlo
11 commesso,già
interdetto in una opiù
voltepel
massimo
period> di
unanno, ricada in una mancanzapunibile
con l'interdizionetemporanea;
c)
per ator favorito od inqualsiasi modo partecipato
allatenuta
dol lottoclandastino;
d)
por avet prom0680 0 faVorit0 inqualsiasi modq
la cessione dellocalo
del baneo;e)
pertrasgressioni
ed altri fatti di tale natura da far per- dere al commessolaILiuola dell'Amministrazione.
cArk. 11,
All'art. 24 del
re;olamento
10gennaio 1895,
n.5,
à sostitaito ilseguente:
11
rigevitoro
hal'obbligo
di tenereaperto
il banco da mane a8078, traRRO R6Ì
giOrDi
rÌ00BOSOÍR$1 f68tÌViagli
effettÌ CÌVÍll.Conformandosi
alle abitudini locali, il direttorepuò
consentireutfabbreviazione
di orario di lavoro neiprimi giorni
della setti- mana, ed unprolungamento
inquelli prossimi
allachiusurg
delginoco, purchè
in una settimana non si eccedana incomplesso
48ore lavorativo
lier ogni
banco.Transitorie.
Art, 12.
I
commossi
del lotto chealla
attuazione delregolaniento
23 df- cembre1906,
n.665,
si trovavanonelle condizioni
opossedevano.i roquisiti
volutidagli
articoff 85 e 80 del citatöiegolainento,
e henon si avvalsero delle
ágovolazioni contemplate negli
articoli stessiab dijuellegeontenute
nel R.decreto
9 settembro19Ï2, i. 0,57, potranno
esseroriconosciuti
dicarriera, purchô
nefacciàào
dosmanda,
allaIntándenza
difinanza, entro
90giorni
dallaattdazi
e delpresen‡e rogolamento.
Oisiiniámo che il presente decreto, munito del siglUo
dello Stato, sia inserto nella raccolta uficiale delle leggi
656
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
aaldunque spetti di osserfarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addi 7 aprile 1921.
VITTORIO EMANUELE.
GloLITTI
-Facn.
Ytsto,
aguardasigmi
: Inna.Regio deereto I aprue 1541,
n.559, che modifica gli
articoli 79
a79 del regolamento par l'esecuzione della legge comunale
eprovinsta.s approvato
conR. decreto .f2 febbraio 1911,
n.297, circa gli
esa-mi per il conferimento dolla patente di abilita- sione alle funzioni di segretario comunale.
VITTQRIO .EMANUELE III
por grazia di Dio
oper volonth della Naziano
RE D'ITALIA
Veduta la legge comunale
eprovínciale, testo tmico,
ajprovato
conR. decreto 4 febbraio 1915,
n.148,
nonchè it relativo regolamento approvag
conR de-
creto 12 febbraio 1911,
n.297;
Udito il parere dél Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Salla proposta del presidente de1° Consiglio dei mi- nistri, ministro segretakio di Stato. per gli afEarl del-
l'interno;
Abbiamo decretato
edeoretiamo:
Art. 1.
Gli articoli 72
a19
delregolamento
per l'esecuzione dellalegge
comunale eprovinciale
sonomodißcati
cómo.segue•All'art. 72 à sostituito 11
seguente
:Gli esami
pel conseguimento
'dellaTatente .di segretario
comu-ailehanno
luogo,
dirogola, ogni biennio, nell,e prefetture
.desi-gnate
dal Ministero dell'Interno col decreto che indicogli
esamienei
giorni
destinati dalMinistoro
medesimo. Con avviso dapubbli.
earsi nolla Gazzetta
ußlciale,
almeno tre mesiprima,
saranno Josi noti igiorni
e la sedidegli
esami.L'art. 73 è soppresso.
Al
primo
comma dell'art.74, 6(sos,tituito
1160gBouto:
Almeno trenta
giorni prima degli esami, gli aspiranti
devono farpervenire
allaprefettura,
presso oui intendono sostenere leppove,
le loro domande in cartabollata,
corrodate ,delseguenti dpaumenti regolarmento
bollati olegalizzati:
Al n.6 deTI'art.
74,
6sostituito
ilseguente:
Quietanza del
pagamento
della tassa di lirequaranta
di cui al- l'art.162,
a6,
dellalegge
da effettuatsi nella sezione di It. teso.reria
provinciale,
e del vorsamento di lire trenta nella contabihthspeciale
dollaprefettura
presso laquale
ilcandidato
intende so- stenere gli esam per il funzionamento delle Commissioni esami.natrici.
Allart. 75 d I
preletto regolamento
ò sostituito ilseguente:
Presso ciascuna
prefettura
sede di esamièistituita una Commis- sionecomposta
dal viceprefotto,
odin mancanza dalconsigliero
ehe normalmente lo
sostituisce,
cho lapresiede,
da unconalgliere
di
prefettura
eda unsegretario comunale,
scelti dalprefetto,
o daun
corsig1ere aggiunto,
11quale
ha le funzioni ditogratario
dellaCommissione,
con voto consultivo.Nei dieci
giorni
successivi al termineassegnato
per lapresenta-
zione de ledomande,
la Commissionesuglietta,
esamihati i titoli deieinddati,
decile conprovvedimento
motivat sulla loro am-missione
agli
oamis
e stabilisce le normeda esservarsi
per laidgatificazione
dei candidati.La
decisione
circa l'ammissione deveessere.comunicata,
a ura delpresidonte,
entro tregiorni,
all'interessato. Contro tale decisione- nel termine di
giorni cinqua
dallasuacomunicazione
-64mmesso ricorso alla Commissionc contrale istituitaanormadell'art.77-bis,
laquale
decide definitivamenteecomunica,
a mezzo delMinistero,
la decisione all'interessato,prima
delgiorno
fissato per le prove scritte.Ai tre ultimi comma delPart. To del
ptedetto regolamento,
6 so-siituito
ilseguente:
,Al
te°rmine
dot terzogiorno,
îpieghi,
che dovrannoportare
bonchiara l'indicazione
d'ella
prova allaquale clasenno
siriferisco,
ven-gono trasmessi per
posta,
conraccomandata,
al Ministero dell'in-terno,
diretti allacoinmissione centrale,
di cui all'art.77-bis,
laquale
ò incaricata della revisionedegli
elaborati.All'art. 17 è sostituito il
seguente
:Nel
giorno
successivo ,all'ultimap'rova
saritta si dàprinc:pio,
presso le Commissioni
locali,
all'esameorale,
11quale
nonpuò
du-rare meno di trenta minuti per
ogni
¿andidato.Un elenco
deireandidati,
coi votiriportati
nellafrova orale,deve
essero trasmesso immediatamente al Ministolo.
Il
5°,
7° ed 8* comma dell'art. 78sonosoppressi.
Al 6° commadell'art. 78 é sostituito 11
seguente:
Tutti
gli
elaborati sono conservati in bustasuggellata
noll'ufficio dellaprefettura,
allaquale
sonorestituiti
dal Ministero.All'art. 79 à sostituito il
seguente:
Il Ministero dell'interno rilapeia ai candidati che abbiano conse.
guiti
i votiprescritti'
lapatente d'idoneitä.
Nella
patente
sono indicati ipunti riportati
nelcompksso
delleprove scritte e nella prova orale.
L'elenco del candidati cho hanno
ottenuto l'idonoith
6pubblicato
nella Garretta
ufflaiale
e per estratto nelFoglio degli
annunzi le•gali
di ciascuna Provincia.Art. 2.
Sono
aggiunti
iseguenti
altri articoli alpredetto ragolamento:
Art. 77-bis. -- La Commissione centrale di
epi
aiprecedenti
ar-ticoli istituita presso il Ministero
dell'interno,
àcomposta:
1° di un
consigliere
di Stato -presidente;
2· diun funzionario
superiore
d llacarriega
amministrativadell'interno,
addetto al Minstero;
°3° di un funzionario di
ragionerla addetto
alMinistero, di grado
non inferiore a capodivisione;
4° di un
professore
diUniversità;
5° di un
segretario
comunale.Le relative
designazioni
sono ,fatte dal Ministero. Ha le funzioni disegretario,
con votoconsultivo,
un funzionario del Ministero digrado
non inferiore aconsigliere, designatò ugualmente
dal Mi- nistero.Art. 77-ter. Alla
predetta
Commissionospetta
la rovišionedegli
elaborati relativi alle prove scritte.Man mano cho i
pieghi
sonoapetti
ed: i lavori vengonoJo'ti,
ciascun lavoro viene enumerato ed il numero oriportato
sulla busta contenente il nomo del candidato.11 riconoscimento dei nogni à fattodopo
che tuttigli
scritti deicoacórrenti,
per ciascuna sededi esame, sono statt esaminati e
giudicati.
'Att. 18 bis. - In caso di
gravi irregolarità
od abusi il Minis'oropuò
decretare l'annullamento totalo oparziale degli esami.*
Art. 3.
All'allegato
numero 7 dellö stessaregolamento
perl'applicazione
della
legge
comunale à sostituito ilseguente:
Programma di esami por la
patente
diabilitationo
all'uffleio disegretario
comunale(art.
161legge
e 76regolamento).
Esami scritti:
Art. 3.1
(una prova) istituzioni
di diritso costituzionale edampini-
strativo.
26
'(due prove) principi
diragioneria
generale conparticolarc riguardo
alle aziendopubbliche (prova teorica)
e risoluzione di unqucsito riguardante
la contabilità dei Comuni o delle istituzionipubbliebe
di beneficenza;3*.(due prove) Ieggi
eregolamenti amministrativi (prova
pra-tica)
ecompilazione
di un verbale dideliberazione
diConsiglio
co- manale:Esame orale:
Gli
aspiranti ammessi
al concorsodebbano
sostenere un esamescritto
consistente
nellosvolgimeuto
di sette temi nellematerie
se•guenti:
1. Diritto civile
comparato
col diritto romano.2. Diritto commerciale.
3. Economia
politica.
4. Scienza delle ûnanzo e diritto
finanziario.
5. Diritto amministrativo.
6 Diritto civile e
procedura
civile(prova pratica).
7. Diritto amministrativo
(prova pratica).
I notiorîe di diritto civilo e.ordinamento dello stato
civile:
2 nozioni di diritto
penale;
3 nozioni di scienza delle finanzacon
patticolare riguardo
alsistema tributario
degli
entilocali,
4° statuto fondamentale del
Regno, legge
elettoralepolitica, leggi
erogolamenti sul•Consiglio
di Stato o sullagiustizia
ammi-nistrativa, legge
sulla Corte del conti;5"
leggi
eregolamenti amministrativi;
6*
leg¡slazione sociale;
Ordintamo
che apresento decreto,
munfto delBigflIO dello Stato, sia inserto nella raccolta uffloiale deBe leggi
edei decreti del Regno d'Italia, mandando
aohlunque spetti, di osservarlo
edi farlo
osservatW¿Dato
aRoma, -addl 7 aprile 1921.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI.
Art. 4.
L'esame oråle versa, oltre che sulle materie dell'esame
scritto,
sul diritto costituziona'e, sul diritto
internazionale,
sul diritto ec-clesiastico,
sulla storia del diri6to italiano e sullalegislazibag del Regno.
Art. 5.
La Commissione esaminatrice ð
composta
delpresidente del
Coa•piglio
di Stato o di unpresidente
diSozione,
di duecomponeati
del
Consiglio
di Stato digrado
noa inferiore aconsigliere,
di unmagistrato
digrafo
non inferiore aconsigliere
diCassazione
o dina
p:ofessore.ordinario
della facoltàgiuridies
di una R.Università.Ëssa6as'sistita,per ie
funzionidisegretarlo
da unfaasionario della Amministrazionede1Pinterno di,grado
noninferiore
awello di consigliere
diprotettura.
Art. 6.
In ciascuno dei
giorni
stabiliti per le prove scrittela
Commis- Blone riunita formula 11 tema che deve essero svolto dat concor-Visto,,U guardasigini:
FERA.Regio decreto 7 aprile 1021,
n.560, contenente
normeper il conferimento dei posti di referendario al
Consiglio di Stato.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper voloath della Naziono
RE D'ITALIA
Sulla proposlå del presidente del Consiglio dei nii nistrl, ministi'o segretario di Stato per glisaffari del.
I'intérno;
Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato
'17 agosto 1907,
n.608
;Udito il Consiglio dei ministri
;Abbiamo decretato
edecretiamo
:renti.
Ar,t.
7..
Ciascungommissario dispono
di diecipunti
perognuna
delleprove
scritte e di altrettantipunti
perquelle
orali.La votazione definitiva per
ciascuna
provarisulta
della media delottÀati
daisingoli
commissari.Sono
approvati agli
esami scritti ed ammessiaquelli
oraliioan•didati
cho abbianoriportato
ottopunti
in mediasututte le materioe non meno di sette
punti
in oiascuna di esse.Nella prova orale i concorrenti debbono
riportare
nonmeno
diottii punti.
Alla sommadei
punti riportati negli
esami la Commissione ag-giunge
duepunti
perogni ling¤a
estera che il concorroatedimostri 41i
conoscere in modo dapoterla parlato
e scriverecorrentemente.
P,er
la prova scrittain,ognuna, delli lingue
estore ,la Commis-BIOIf64ISŠ©gON'ÎS
(OSÎ þ0f Un00mpoultÜ0at0
0 þ92 UBStraduÔ0RO
dalla
1):igua itessä3n
italiano e vicevei•ea.11
giudizi¥ë
dato dallaCommissiono
colconcorsodiunprofesä0to
di•oiessuna dollé
lingue
che sono materia dell'<ssmo.Art. I.
I
posti
di referendo,tio alConsiglio
diStato,
sonoconferiti
porconcorso in base ad esami
scritti
ei orali.Art. 2.
Sono
ammessi al concorsogli impiegati
dello Stato,compresi 'quelli
dei due rami delParlamento,
che abbiano non meno di otto,anni di servizio ed
appartengano
a carriere por l'ammissione allequali
sia richiesta la laurea 12giurisprudenza.
11 ministro
dell'interno,
conprovvedimosto motivato, sentito
il parero delConsiglio
dellapresidenza
delConsiglio
diStatog può
escludere dal concorso
gli aspir.anti,
che in baseagli
attiriguar-
danti la carrierada essi
già
percorsa od alleinformazioni date dalle Ainministrazioni da enidipendono,
non rianitino di avere(Imo- strato idoneitä, diligenza
e buona condottanegli
uffleida essiéser- citati.
Art. 8,
.Dal
Vogle
deve risultare il voto delsingoli
commissari per ofa- sauna prova dell'esune eriguardo
alle provenelle lingue estopp
Ëebbono
anche esservi inserite le dichiarazioni deirispettivi
prq- fessori.Art. 9.
Sono