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La disciplina fiscale delle «Società non operative»

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COMMISSIONE IMPRESE DI COSTRUZIONE ED IMMOBILIARI

25 febbraio 2019

La disciplina fiscale delle «Società non operative»

(2)

In generale: le Società non operative («Società di comodo»)

• La disciplina delle società non operative, o società di comodo è data dall’art. 30 della Legge n. 724/94

• Società che il legislatore presume non siano operative e costituite solo a scopi elusivi.

• Finalizzata al contrasto dell’utilizzo della forma societaria per l’intestazione di beni (generalmente beni immobili) che, in realtà, permangono nella disponibilità dei soci o dei familiari

• Inclusione anche di quelle in perdita sistematica, dichiarazioni in perdita per cinque periodi d’imposta consecutivi

• Attribuzione, ai fini fiscali, di un reddito minimo determinato in base ai valori fiscalmente

riconosciuti di determinati beni

(3)

Parametri generali

•  Società commerciali, di capitali e di persone (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A., S.A.S., S.N.C.)

•  Società ed Enti di ogni tipo non residenti, con Stabile Organizzazione in Italia.

(4)

Valorizzazione dei beni

•  Si assumono in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti:

−  Ricavi

−  Proventi

−  Valori dei beni e delle immobilizzazioni.

•  Determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, TUIR.

•  Beni in locazione finanziaria si assume:

−  costo sostenuto dall'impresa concedente; ovvero

−  in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del

prezzo di riscatto risultanti dal contratto

(5)

Società in perdita sistematica

• Sono considerate non operative (a seguito del D.L. n. 138/2011) anche le società che:

−  dichiarano per cinque periodi d’imposta consecutivi perdite fiscali; ovvero

−  nell’ambito di un quinquennio dichiarano quattro perdite fiscali e un reddito imponibile inferiore al minimo calcolato con i coefficienti di cui all’articolo 30, comma 3, della L.

724/1994

• Circolare AdE n. 1/E/2013:

−  Se nel quinquennio vi è un solo periodo d’imposta in cui il reddito imponibile sia almeno pari a quello minimo:

§  si “spezza” la catena delle perdite consecutive

§  inapplicabilità della disciplina in esame

−  L’adeguamento al reddito minimo della società di comodo, in presenza di una perdita fiscale:

§ non basta a vincere la presunzione per le società in perdita sistematica

§ il periodo d’imposta deve considerarsi comunque in perdita

(6)

Soggetti Esclusi

Sono escluse dalla norma:

• soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali

• soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta

• società in amministrazione controllata o straordinaria

• società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente

• società esercenti pubblici servizi di trasporto

• società con un numero di soci non inferiore a 50

• società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità

• società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo

• società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale

• società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale

• società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore

(7)

Presunzione di reddito

•  In mancanza di circostanze esimenti o d’inapplicabilità della disciplina delle società di comodo, il mancato superamento del test di operatività comporta la presunzione di imponibile minimo ai fini:

−  delle imposte sui redditi

−  dell’IRAP.

•  Reddito minimo calcolato applicando determinate percentuali alle attività di bilancio:

-  1,5%: alle partecipazioni e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (escluse le azioni proprie)

-  4,75%: agli immobili e navi (anche in locazione finanziaria) -  12%: Altre immobilizzazioni (anche in locazione finanziaria)

•  Ai fini IRAP, si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo così determinato aumentato:

−  delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente

−  dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi

−  di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente

−  degli interessi passivi

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Penalizzazione ai fini IRES

•  Maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota IRES dovuta dalle società non operative. Quindi l’aliquota IRES, sul reddito presunto, ove la società non passi il “test di operatività”, passa dal 24% al 34,5%;

Restrizioni ai fini IVA

•  Per le società che sono dichiarate non operative:

−  divieto al rimborso (articolo 38-bis D.P.R. 633/1972);

−  divieto di compensazione orizzontale (articolo 17 D.Lgs. 241/1997);

−  divieto di cessione (articolo 5 comma 4-ter L. 70/1988).

−  Cancellazione del credito IVA per i soggetti che (congiuntamente):

§  risultano essere di comodo per tre anni consecutivi e che

§  negli stessi periodi effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA per un ammontare

inferiore ai ricavi medi figurativi determinati nei tre anni.

(9)

Interpello disapplicativo

•  La società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge n. 212/2000:

-  In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di:

§  ricavi

§  degli incrementi di rimanenze

§  dei proventi nonché del reddito; ovvero

-  Non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

•  Il contribuente che ritiene sussistenti dette condizioni ma non ha presentato l'istanza di

interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto

risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi

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Prassi dell’AdE - società immobiliari non operative

•  Società che hanno ad oggetto la realizzazione e successiva locazione di immobili, è permessa la disapplicazione in presenza di particolari situazioni oggettive, ad esempio se (circ. 5/E/2007):

§  La società ha iscritto in bilancio solo immobilizzazioni in corso di realizzazione, da destinare esclusivamente alla locazione, non suscettibili momentaneamente di generare reddito

§  È impossibile per la società praticare canoni di locazioni sufficienti a superare il test di operatività ovvero per raggiungere un reddito effettivo maggiore a quello minimo

§  È impossibile per la società modificare i contratti di locazione in corso

§  Confronto con i valori di quotazione riportati dalla banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (da confrontarsi comunque con i valori di mercato) (circ. 22/E/2007)

§  L’immobile è temporaneamente inagibile (da dimostrare adeguatamente)

•  Le Società che hanno immobilizzazioni in corso sono esonerate dall’onere di presentare l’istanza di disapplicazione (circ. 22/E/2007):

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