Statuto dell’associazione denominata:
“Associazione dei Dottorandi e Dottori di ricerca del Politecnico di Torino - ADI PoliTo”
1. Denominazione e sede
1.1. È costituita l’associazione denominata “Associazione dei Dottorandi e Dottori di ricerca del Politecnico di Torino - ADI PoliTo”.
1.2. La sede legale è individuata presso il Politecnico di Torino, in corso Duca degli Abruzzi 24, Torino.
2. Principi e scopo
2.1. L’Associazione si riconosce nei valori della Costituzione Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
2.2. L’Associazione non ha fini di lucro ed è composta da studentesse e studenti di dottorato del Politecnico di Torino che dedicano in maniera volontaria e non retribuita il proprio tempo per organizzare e promuovere attività culturali e di valorizzazione della figura stessa di dottorando e di ricercatore.
2.3. L’Associazione è indipendente da partiti e sindacati ed è autonoma nell’elaborazione e nell’attuazione delle sue politiche.
2.4. L’Associazione riconosce come suoi referenti sociali le studentesse e gli studenti di Dottorato, gli Assegnisti di Ricerca, i giovani Ricercatori e le studentesse e gli studenti interessati al mondo della ricerca.
2.5. L’attività dell’Associazione è ispirata al principio di uguaglianza tra tutte le iscritte e gli iscritti, all’adozione di strumenti democratici di governo e alla trasparenza e tracciabilità delle sue adesioni.
2.6. L’Associazione persegue finalità’ di carattere culturale e divulgativo, ed in particolare
2.6.1. promuove le attività culturali e ricreative, rivolte alle studentesse e agli studenti di dottorato e alla comunità in cui essi si inseriscono, in linea con i principi di ADI – Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italia;
2.6.2. si impegna a valorizzare la figura del dottorando e del ricercatore;
2.6.3. si propone un luogo di aggregazione per le studentesse e gli studenti di dottorato del Politecnico di Torino con l’obiettivo di creare una comunità coesa, consapevole e con un ruolo attivo all’interno dell’Ateneo in cui essi operano;
2.6.4. si adopera per assicurare corrette condizioni di operato delle studentesse e degli studenti di dottorato all’interno della comunità politecnica;
2.6.5. assicura l’applicazione della carta Europea dei Ricercatori in qualsiasi attività o evento da essa organizzato.
2.7. L’Associazione non può svolgere attività radicalmente diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie deliberate in sede di Assemblea dei Soci Ordinari.
2.8. Per il perseguimento delle sue finalità, l’Associazione collabora strettamente con ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca in Italia, a cui ispira le proprie pratiche ed i propri obiettivi e che riconosce come referente Nazionale.
3. Soci
3.1. Sono Soci Ordinari dell’Associazione coloro che vi aderiscono secondo quanto stabilito dal punto 4 del presente Statuto. I Soci Ordinari devono inoltre essere regolarmente iscritti ad un Corso di Studi III livello, ovvero vincitori di Assegno o Borsa di Ricerca, presso il Politecnico di Torino.
3.2. Sono Soci Simpatizzanti dell’Associazione coloro che vi aderiscono secondo quanto stabilito dal punto 4 del presente Statuto. I Soci Simpatizzanti devono inoltre essere regolarmente iscritti ad un Corso di I o II secondo livello, ovvero essere Ricercatori di qualunque ordine e grado, ovvero essere Professori di qualunque ordine e grado, presso il Politecnico di Torino
3.3. L’anno sociale coincide con l’anno solare.
3.4. Qualora venissero meno i requisiti di cui ai punti precedenti, i Soci Ordinari ovvero i Soci Simpatizzanti decadono entro mesi tre (3) dalla perdita dei requisiti.
3.5. Solo i Soci Ordinari costituiscono elettorato attivo e passivo per le cariche sociali di cui al presente Statuto.
4. Domanda di ammissione
4.1. Chi intenda aderire all’Associazione come Socio Ordinario ovvero come Socio Simpatizzante, deve rivolgere domanda al Presidente ovvero all’Assemblea dei Soci Ordinari dell’Associazione dichiarando di accettare e condividere i valori e lo scopo dell’Associazione e del presente Statuto.
4.2. Chi intenda aderire all’Associazione deve rispettare i requisiti di cui al punto 3 del presente Statuto.
4.3. Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare autodichiarazione di avere fedina penale nulla, pena l’inammissibilità della domanda.
4.4. Qualora siano pervenute domande al Presidente ovvero all’Assemblea dei Soci Ordinari dell’Associazione nuove domande di adesione all’Associazione, sull’ammissibilità di tale richiesta delibera l’Assemblea dei Soci Ordinari a maggioranza assoluta con cadenza quadrimestrale.
4.5. Costituisce fattore preferenziale per l’ammissibilità come socio Simpatizzante l’essere regolarmente iscritto all’associazione ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca in Italia. Costituisce fattore preferenziale per l’ammissibilità come socio ordinario l’essere regolarmente iscritto all’associazione ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca in Italia.
4.6. L’Assemblea dei Soci Ordinari delibera contestualmente all’ammissibilità se sia garantita l’ammissione nell’Associazione con il titolo di Socio Ordinario o Socio Simpatizzante, nel rispetto dei criteri di cui al punto 3.
4.7. Qualora la domanda di ammissione venga recepita positivamente dall’Assemblea dei Soci Ordinari, i nuovi Soci Ordinari ovvero i nuovi Soci Simpatizzanti riceveranno una tessera nominale comprovante l’iscrizione all’Associazione.
4.8. I nuovi Soci Ordinari ovvero Soci Simpatizzanti vengono iscritti nel registro dei soci contestualmente all’emissione della tessera nominale.
5. Diritti e doveri degli associati
5.1. I Soci godono dei seguenti diritti:
5.1.1. Diritto all’informazione, i Soci tutti hanno il diritto di essere informati riguardo le iniziative promosse;
5.1.2. Diritto alla trasparenza, i Soci tutti hanno il diritto di poter controllare efficacemente le attività svolte;
5.1.3. Diritto di voto, i Soci Ordinari hanno il diritto di esprimere il proprio voto, nelle forme previste ovvero nell’Assemblea dei Soci Ordinari ovvero nel coordinamento operativo, ove esso ne faccia parte;
5.1.4. Diritto di partecipazione, i Soci Ordinari hanno diritto a ricoprire cariche sociali. I Soci tutti hanno diritto a partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall’Associazione.
5.2. I Soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e perseguire gli scopi e gli obiettivi su cui l’Associazione tutta si fonda.
6. Perdita della qualità di associato
6.1. La qualità di Socio Ordinario viene persa in caso di:
6.1.1. Venir meno dei requisiti di cui il punto 3;
6.1.2. Recesso, tramite comunicazione del Socio Ordinario al Presidente ovvero al Vicepresidente;
6.1.3. Morte o interdizione;
6.1.4. Qualora deliberato con maggioranza assoluta dall’Assemblea dei Soci Ordinari per gravi motivi;
6.1.5. Qualora il Socio Ordinario sia condannato in primo grado per uno o più reati.
6.1.6. La mancata presenza ad almeno due sedute consecutive dell’Assemblea dei Soci Ordinari convocate comporterà la decadenza immediata dalla qualità di Socio. Fanno eccezioni coloro i quali potranno giustificare tali assenze per gravi motivi di salute o impossibilità oggettive che impediscano la partecipazione.
6.1.7. Qualora il Socio Ordinario sia indagato per uno o più reati, egli viene sospeso dall’associazione fino a delibera da parte dell’Assemblea dei Soci Ordinari
6.2. La qualità di Socio Simpatizzante viene persa in caso di:
6.2.1. Venir meno dei requisiti di cui al punto 3.2.;
6.2.2. Recesso, tramite comunicazione del Socio al Presidente;
6.2.3. Morte o interdizione;
6.2.4. Qualora deliberato con maggioranza assoluta dall’Assemblea dei Soci Ordinari per gravi motivi;
6.2.5. Qualora il Socio Simpatizzante sia indagato per uno o più reati, egli viene sospeso dall’Associazione fino a delibera da parte dell’Assemblea dei Soci Ordinari
6.3. Qualora l'Associato perda la propria qualità di Socio Ordinario ovvero di Socio Simpatizzante, esso viene radiato dal registro degli associati.
6.4. La carica di Socio Simpatizzante per coloro che abbiano maturato i requisiti di cui il punto 3.1. può essere mantenuta entro e non oltre i tre (3) mesi dell’anno sociale corrente dopo il quale Il Socio Simpatizzante dovrà fare domanda di ammissione come Socio Ordinario, pena la decadenza.
6.5. Qualsiasi contributo o donazione non può essere restituito a coloro che abbiano cessato di appartenere all’Associazione.
6.6. Coloro che abbiano a qualsiasi titolo cessato di appartenere all’Associazione non possono vantare diritto alcuno sul fondo comune dell’Associazione.
7. Organi dell’Associazione
7.1. Sono organi dell’Associazione:
7.1.1. Il Presidente;
7.1.2. Il Vicepresidente;
7.1.3. Il Tesoriere;
7.1.4. I Delegati;
7.1.5. Assemblea dei Soci Ordinari;
7.1.6. Il Coordinamento Operativo;
7.2. L’Assemblea dei Soci Ordinari è il massimo organo decisionale e la massima espressione rappresentativa dell’Associazione, è composta da tutti i Soci Ordinari iscritti all’Associazione.
7.2.1. L’Assemblea dei Soci Ordinari delibera sulla allocazione dei fondi, sull’approvazione e revisione del bilancio, sull’elettività delle cariche associative, sulle modifiche allo Statuto, sull’ammissione e/o sull’espulsione dei Soci e su ogni altra decisione reputata strategica per l’Associazione.
7.2.2. Il numero legale per la validità dell’Assemblea è fissato al 51% dei Soci Ordinari.
7.2.3. La validità dell’azione di delibera in sede di Assemblea verrà raggiunta per maggioranza assoluta o relativa.
7.2.4. L’Assemblea può essere convocata su richiesta del Presidente ovvero del Coordinamento Operativo.
7.2.5. L’Assemblea può essere convocata eccezionalmente dal Presidente qualora reputi necessario approvare l’ammissione di nuovi Soci Ordinari o Simpatizzanti.
7.2.6. L’Assemblea dei Soci Ordinari può essere convocata da un terzo (1/3) dei Soci Ordinari per comprovate necessità di urgenza.
7.2.7. I Soci Simpatizzanti possono essere ammessi come uditori alle Assemblee previa approvazione del Coordinamento Operativo e limitatamente ai punti di discussione individuati.
7.2.8. L’Assemblea dei Soci Ordinari viene convocata dal Presidente, una volta all’anno con finalità di approvazione del bilancio ovvero il rinnovo delle cariche associative e decisioni di carattere strategico per l’intera Associazione. Ai fini del buon funzionamento e della condivisione delle decisioni possono eccezionalmente essere considerate assenze giustificate qualora comprovate, da presentarsi almeno ventiquattro ore prima al Presidente.
7.2.9. La convocazione dell’Assemblea va comunicata almeno sette (7) giorni prima a tutti gli Associati, tramite il canale da loro indicato, a cura del Presidente.
7.3. Il Coordinamento Operativo rappresenta l’unità operativa e di azione dell’Associazione. Le varie componenti che ne fanno parte devono collaborare in maniera sinergica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sociale. Tutti i progetti e/o iniziative per i quali viene richiesto l’utilizzo dei fondi comuni dell’Associazione o che richiedano un importante impegno da parte dell’Associazione stessa devono ricevere il parere consultivo del Coordinamento Operativo prima che essi siano deliberati dall’Assemblea dei Soci Ordinari.
7.3.1. Il Coordinamento Operativo è composto dal Presidente che lo presiede, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e dai Delegati.
7.3.2. Il Coordinamento Operativo deve essere composto in modo tale da rappresentare al meglio le identità di genere presenti nell’Assemblea dei Soci Ordinari e comunque entrambi i generi biologici nei limiti della disponibilità elettiva contingente.
8. Cariche dell’associazione
Tali cariche si rinnovano annualmente nell’ambito della convocazione dell’Assemblea. Ogni Socio Ordinario può candidarsi liberamente per massimo una delle cariche associative, comunicando la propria candidatura al Presidente non oltre i cinque (5) giorni precedenti alla convocazione dell’Assemblea. Il Presidente si premura a diffondere tale informazione a tutti i Soci Ordinari entro i tre (3) giorni precedenti alla convocazione dell’Assemblea.
8.1. Presidente: rappresenta l’unità dell’Associazione di cui esercita il coordinamento. Ne fa le veci legali e ne espleta la rappresentanza nelle occasioni ufficiali. Ha compito di comunicazione e rappresentanza nei confronti delle cariche istituzionali del Politecnico di Torino, e di altri enti e istituzioni locali con cui si dovesse interfacciare. La carica può essere ricoperta per non più di due anni sociali consecutivi, ovvero può essere rinnovata una sola volta per un massimo di due (2) mandati consecutivi. Coordina l’attività dell’Associazione in accordo con le volontà dei Soci e i principi sopra esposti. Compie il suo operato in accordo con le volontà dell'Assemblea dei Soci Ordinari che presiede. Il Presidente decade al termine dell’anno sociale. Il Presidente viene eletto per maggioranza relativa dall’Assemblea dei Soci Ordinari entro mesi tre (3) dall’inizio dell’anno sociale.
8.2. Vicepresidente: fa le veci del Presidente in sua assenza, o se delegato dallo stesso, coadiuvando nelle attività elencate sopra. Il Vicepresidente ha funzione di garanzia e supervisione dell’operato dell’Associazione. Svolge le veci del Presidente in seguito ad eventuali dimissioni, grave malattia, impedimento, morte, del Presidente fino a successive elezioni. Il Vicepresidente ha durata della carica pari a un anno sociale. Viene eletto come Vicepresidente colui che, tra i candidati per la carica di Presidente della associazione risulta secondo per numero di voti.
8.3. Tesoriere: il Tesoriere è nominato dal Presidente come primo atto una volta eletto. Il Tesoriere custodisce il libro contabile, redige il bilancio annuale e cura il registro degli Associati. Il Tesoriere ha accesso ai fondi dell’Associazione, di cui si pone come garante. Il Tesoriere tiene traccia di ogni introito e spesa dell’Associazione nei libri e scritture contabili preposte allo scopo dalla Legge. Il Tesoriere può convocare il Coordinamento Organizzativo qualora ritenga sia necessario discutere il bilancio dell’Associazione. Il Tesoriere decade contestualmente al Presidente che lo ha nominato. Il Tesoriere decaduto svolge la sua funzione pro-tempore finché un nuovo Tesoriere non viene nominato. Durante la funzione pro-tempore il Tesoriere non può effettuare operazioni di cassa straordinarie ovvero operazioni non approvate precedentemente alla sua funzione pro-tempore.
8.4. Delegati: il Presidente, una volta consultato il Vicepresidente, nomina uno o più Delegati con responsabilità e mandato su temi specifici di interesse dell’Associazione entro e non oltre i primi tre (3) mesi dall’inizio del suo mandato. Ciascun Delegato rimane in carica per un anno sociale, ed è responsabile nel promuovere lo specifico interesse a cui è stato demandato dall’Associazione e/o dal Presidente. Il Delegato nello svolgimento del suo compito può interfacciarsi per conto dell’Associazione ad altre realtà ed istituzioni locali e Nazionali, diventando facente funzioni del Presidente limitatamente ad attività di interlocuzione e di rappresentanza all’interno degli interessi a lui demandati. Il delegato ha facoltà di concordare unitamente al Presidente e al Vicepresidente la delega ad altri Soci Ordinari di specifiche responsabilità. Sarà discrezione del Presidente e del Vicepresidente accogliere favorevolmente o meno la richiesta.
9. Revisione dello statuto
9.1. Il presente Statuto può essere modificato o integrato in sede di Assemblea dei Soci Ordinari a seguito di delibera a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3).
9.2. Le modifiche o le integrazioni devono essere riportate integralmente nel testo di convocazione dell’Assemblea dei Soci Ordinari e comunque rese pubbliche ai Soci Ordinari almeno quarantotto (48) ore prima dell’Assemblea.
9.3. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte da un terzo (1/3) dei Soci Ordinari.
10. Gratuità delle cariche
10.1. Coloro che ricoprono una qualsiasi delle cariche associative non percepiscono compenso alcuno e la loro opera è prestata in forma gratuita.
11. Fondo comune
11.1. L’Associazione può ricevere donazioni di qualsivoglia somma da parte dei Soci Ordinari ovvero Soci Simpatizzanti ovvero enti terzi interni o esterni all’Ateneo che condividano i principi e gli obiettivi dell’Associazione stessa.
11.2. L’Associazione può ricevere donazioni provenienti da Soci Ordinari che qualora eletti in organi di rappresentanza dell’Ateneo, decidano, in via del tutto volontaria, di devolvere tutto o una parte del compenso previsto dall’Ateneo per il ricoprimento di cariche di rappresentanza.
11.3. L’Associazione può riservare una parte dei propri fondi per il pagamento di enti terzi esterni all’Ateneo per lo svolgimento dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi prefissati.
11.4. L’allocazione delle risorse provenienti dal fondo comune dell’Associazione per le attività promosse dalla stessa deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci Ordinari, per votazione a maggioranza relativa.
11.5. L’utilizzo dei fondi allocati deve essere attuato e supervisionato dal Coordinamento Operativo che autorizza le singole voci di spesa.
12. Gestione finanziaria e amministrativa
12.1. L’anno finanziario coincide con l’anno solare.
12.2. L’Assemblea dei Soci Ordinari approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Presidente.
12.3. Il bilancio deve essere reso disponibile entro giorni sette (7) precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Associato.
12.4. Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
13. Scioglimento
13.1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere richiesto da un terzo (1/3) dei Soci Ordinari qualora:
13.1.1. l’operato dell’Associazione si discosti in modo irreversibile dagli scopi ed ai principi elencati nel presente Statuto;
13.1.2. non vi siano Soci disponibili a ricoprire le cariche di vertice dell’Associazione che garantiscano la funzionalità politica, amministrativa e finanziaria dell’Associazione stessa, individuati in Presidente, Vicepresidente e Tesoriere.
13.2. Il Presidente uscente dovrà predisporre e garantire che il fondo comune residuo dell’Associazione venga devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità e che i libri contabili siano chiusi.
14. Disposizioni transitorie e finali
14.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Torino, 09/10/2021
___________________________
(Enrico Virgillito)
___________________________
(Francesco Vincenzo Surano)
___________________________
(Raffaele Cucuzza)
___________________________
(Fiorella Sibona)
___________________________
(Francesca Gamna)
___________________________
(Mattia Spedicati)