• Non ci sono risultati.

La Società con sede legale in via. - codice fiscale e Partita IVA n.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "La Società con sede legale in via. - codice fiscale e Partita IVA n."

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

#innovazioneperlatrasparenzaneiservizialleimprese

Contratto per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione e bar, con annessi locali adibiti a sala riunioni e porzione di garage presso la sede dell’I.R.S.A.P., Ufficio Periferico, via Ferruzza 5, Palermo.

L’anno _______________ il giorno _____ in Palermo, presso la sede dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (di seguito denominato anche semplicemente “I.R.S.A.P.”), alla Via Ferruzza, 5 – 90124 Palermo, codice fiscale 97279190827, Partita IVA 06141650827, in questo atto rappresentato da _______________ nella sua qualità di __________________, domiciliato per la carica presso la sede dell’I.R.S.A.P., in Palermo, alla via Ferruzza n. 5,

e

La Società ______________con sede legale in ________________ via _______________

- codice fiscale e Partita IVA n. ____________________________________________

nella persona del Sig. nato a _______________________

il _________________ nella sua qualità di legale rappresentante elettivamente domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della stessa,

PREMESSO CHE

- l’I.R.S.A.P. ha indetto una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione e bar, con annessi locali adibiti a sala riunioni e porzione di garage presso la sede dell’I.R.S.A.P., Ufficio Periferico, via Ferruzza 5, Palermo, mediante pubblicazione sul proprio sito internet;

- la Società, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, è risultata aggiudicataria della gara sulla base della graduatoria di cui al verbale di commissione prot. ________ del _______ fatto salvo l’esito delle verifiche antimafia, fiscali, penali e le altre prescritte e consentite dalla legge;

- le parti convengono che il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare ed i loro allegati nonché le offerte tecnica ed economica e gli atti menzionati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

- tutto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

(2)

#innovazioneperlatrasparenzaneiservizialleimprese

Art. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto la gestione del servizio di ristorazione e bar, con annessi locali adibiti a sala riunioni e porzione di garage che, sia pur non definibile come

“verde”, tenda ad un ridotto impatto ambientale, in linea con i principi del Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, presso la sede dell’I.R.S.A.P., Ufficio Periferico, di Palermo, le cui attività consistono principalmente in:

a) approvvigionamento, preparazione e cottura degli alimenti oggetto dei pasti;

b) collocazione delle vivande nella apposita catena self-service;

c) distribuzione dei pasti agli utenti;

d) pulizia locali ed attrezzature, manutenzione attrezzature;

e) servizio bar presso i locali destinati a tale uso presso la sede di Ferruzza, 5.

ART. 2 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore massimale del contratto, considerata la durata novennale dell’affidamento, è fissato in € ______________________ (IVA esclusa), calcolato secondo la combinazione dei parametri indicati nel paragrafo 1.6 del Disciplinare di Gara.

Art. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità definite nel Capitolato Speciale di Appalto al quale si fa espressamente rinvio ed in base all’Offerta Tecnica presentata dalla Società in sede di gara che viene integralmente recepita.

La Società si impegna espressamente ad espletare il servizio nel rispetto della vigente normativa fiscale.

Art. 4 - DECORRENZA E DURATA

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla stipula del presente contratto con possibilità di proroga, ai sensi di legge.

Art. 5 – CANONE PER L’UTILIZZO DEI UTILIZZO DEI LOCALI

Per l’intera durata della concessione sarà dovuto un canone per l’utilizzo dei locali pari ad Euro ____________________ ( Euro _____________ ) oltre IVA.

Il predetto canone sarà corrisposto in quattro rate: la prima rata verrà versata alla stipula del contratto e le successive con scadenza trimestrale anticipata.

Il mancato pagamento di due rate daranno facoltà all’I.R.S.A.P. proprietario di recedere il contratto con effetto immediato.

Art. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Saranno a carico del Concessionario i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

 le riparazioni e le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione necessarie per

(3)

#innovazioneperlatrasparenzaneiservizialleimprese

conservare le strutture in piena efficienza;

 la manutenzione delle pertinenti aree a verde;

 la gestione e manutenzione degli spazi adibiti a garage compreso il cancello di accesso;

 gli oneri relativi alle forniture di elettricità, riscaldamento e gas;

 gli oneri della realizzazione dell’allaccio idrico e della relativa fornitura, separata da quella degli uffici e la realizzazione di una apposita riserva idrica (esclusivamente dedicata alla propria attività).

E’ fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dei locali, oltre quelle eventualmente previste nel “Progetto Tecnico”, senza il consenso dell’I.R.S.A.P., espresso con apposito atto.

Il Concessionario si obbliga inoltre:

a) a non subappaltare a terzi l’attività, neppure parzialmente;

a) ad osservare e far osservare le norme di legge, di regolamento, gli ordini e le discipline vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblica sicurezza, di commercio, immigrazione, nonché ogni altra disposizione di legge o della Pubblica Autorità che sia comunque attinente l’attività aziendale;

b) a sostenere tutti i costi di conduzione ed esercizio dell’azienda e degli impianti e tutti gli oneri accessori, quali, a titolo puramente esemplificativo, spese per servizi di pulizia, fornitura di acqua, riscaldamento, energia elettrica, fognatura, tasse, imposte e tariffe derivanti dalla titolarità della gestione e dall’uso del bene (esempio: tassa rifiuti ecc.).

Il concessionario è tenuto a curare nel migliore dei modi la conservazione dei locali, degli infissi, degli impianti, dei mobili, degli arredi, delle attrezzature: di tutto quanto, mobile e immobile, oggetto della presente concessione.

Tutto quanto sopra dovrà essere riconsegnato alla cessazione del rapporto in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento derivante dall’uso.

In caso di danneggiamento o deperimento, per qualsiasi causa o ragione dovrà essere data immediata notizia scritta all’I.R.S.A.P.; in caso di furto dovrà essere presentata immediata denuncia all’Autorità di P.S. e data comunicazione all’I.R.S.A.P..

Ogni responsabilità ricadrà pertanto sul concessionario, con pieno sollievo della stazione appaltante.

Art. 7 - LOCALI, ATTREZZATURE, UTENZE

L’I.R.S.A.P., concede in locazione, alla Società aggiudicataria dell’appalto i locali funzionali alla concessione, distinti in due corpi di fabbrica, ubicati in Via Ferruzza n. 5 con i relativi impianti, arredi ed attrezzature, fisse e mobili, di dotazione, necessari per l’espletamento del servizio, per come meglio individuati nelle allegate planimetrie e verbali di consistenza allegati.

(4)

#innovazioneperlatrasparenzaneiservizialleimprese

La concessione, permette di ampliare l’utilizzo della mensa per altre attività, lasciando al Concessionario la facoltà di definire il miglior uso dei locali nel rispetto della loro destinazione urbanistica.

La Società si obbliga a conservare e custodire con cura e diligenza quanto affidatole adottando ogni cura finalizzata alla migliore conservazione delle stesse ed al puntuale rispetto delle norme di igiene.

I locali concessi saranno presi in carico dalla Società e dovranno essere mantenuti e adeguati, a cura della Società stessa, a norma delle vigenti leggi in

materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) nonché in materia di igiene degli alimenti (D. Lgs. n. 155/1997).

Le spese e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie sono a carico della Società.

Graveranno sulla Società i costi per tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del personale della Società.

L’IRSAP concede in uso i locali, gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed i macchinari presenti nello stato di fatto in cui si trovano.

Le condizioni dei locali e dei beni al momento della consegna risulteranno da apposito verbale che verrà sottrazioni congiuntamente redatto tra l’I.R.S.A.P. e il concessionario, che andrà ad integrare apposito atto negoziale.

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà riconsegnare all’IRSAP i beni affidati, i quali devono essere uguali in numero, specie e qualità a quelli di cui all’inventario aggiornato. Le operazioni di riconsegna devono essere svolte in contraddittorio tra le parti.

Tali beni dovranno essere consegnati in perfetto stato di pulizia, di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all’utilizzo durante la gestione.

Al termine della gestione, l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà, col consenso del concessionario, di rilevare arredi, attrezzature e suppellettili acquistati da questi in funzione dell’azienda ed utilizzate o utilizzabili a tale scopo o riconoscere eventuali migliorie apportate all’azienda stessa. In tal caso, l’acquisto di detti beni o il riconoscimento di nuove opere da parte dell’I.R.S.A.P. avverrà al prezzo di fattura ridotto nella misura del 5% annuo previa verifica del funzionamento dell’attrezzatura e beneficio delle migliorie apportate.

Qualora si ravvisassero danni arrecati alla struttura, agli impianti, alle macchine, agli arredi dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati interamente all’Impresa; in tal caso, la Stazione Appaltante si riserva di avvalersi sulla cauzione prestata.

Art. 8 - PERSONALE DI SERVIZIO

Nell’esecuzione del servizio, il concessionario dovrà avvalersi, sotto la propria esclusiva responsabilità, di personale qualificato in numero sufficiente a garantire la regolarità del

(5)

#innovazioneperlatrasparenzaneiservizialleimprese

servizio, provvedendo al reintegro del personale assente per malattia, ferie o altro, in modo da assicurare per tutta la durata del contratto in ogni periodo dell’anno, la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio.

Il personale deve essere idoneo alle mansioni assegnategli e di accertata qualificazione professionale, tale da non pregiudicare il livello qualitativo dei servizi resi a salvaguardia dell’immagine dell’esercizio e dell’IRSAP.

L’IRSAP rimane estraneo ad ogni rapporto tra il concessionario e il personale da lui dipendente.

L’I.R.S.A.P. declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o a cose derivanti da un cattivo uso delle apparecchiature concesse in dotazione.

Art. 9 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La Società si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro di categoria, nonché ad assolvere tutti i conseguenti

oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali, manlevando l’I.R.S.A.P.

da ogni responsabilità in merito. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Art. 10 - SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO La Società si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari

affinché siano scrupolosamente rispettate, durante lo svolgimento del servizio, le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

La Società si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

Art. 11 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Società nominerà un proprio responsabile del servizio con l’incarico di organizzare e controllare il personale addetto, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti il servizio di ristorazione vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

Il responsabile del servizio è referente unico dell’intero servizio affidato in concessione.

Art. 12 - ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA’ – LICENZE

A copertura dei rischi connessi all’attività oggetto del presente atto, ivi compresi incendi, scoppi ed intossicazioni alimentari, la Società aggiudicataria ha stipulato con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa R.C.T. verso terzi ed una R.C.O per i prestatori d’opera, per tutta la durata dell’appalto, con massimali conformi a quanto specificato nel Capitolato Tecnico; sono escluse eventuali franchigie.

Alla Società fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione

(6)

#innovazioneperlatrasparenzaneiservizialleimprese

all’espletamento del servizio possono derivare all’I.R.S.A.P. o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché l’addestramento del personale stesso in materia di prevenzione. L’I.R.S.A.P. non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla Società o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto o per qualsiasi altra causa.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.

Art. 13 - RESPONSABILITA’ CIVILE

La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dall’I.R.S.A.P. e/o terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant’altro attiene all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti incaricati.

La Società si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire l’I.R.S.A.P. per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Amministrazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

Art. 14 – CAUZIONE

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito, secondo le modalità di cui all’art. 6.2 del Disciplinare di gara,

una cauzione definitiva per un importo pari ad € ____________

( ________________ ) rilasciata da , allegata al presente atto, pari al 10% del valore complessivo del servizio, aumentato del valore dell’offerta tecnica relativa all’investimento migliorativo.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l’I.R.S.A.P. si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

Art. 15 - CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per il consumo dei pasti e dei prodotti del bar sarà versato alla Società direttamente dalle utenze che usufruiranno del servizio.

La Società si impegna ad accettare in luogo del pagamento in denaro anche i buoni pasto cartacei o elettronici.

Si precisa che l’utilizzo dei servizi oggetto della concessione sarà facoltativo da parte delle aziende insediate nell’agglomerato di Brancaccio, e pertanto, la Società aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per l’eventuale mancata fruizione dei servizi da parte degli utenti.

(7)

#innovazioneperlatrasparenzaneiservizialleimprese

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL’AZIENDA

E’ fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di concessione a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del C.C. e dal D.lgs.

50/2016, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della concessione.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi di risoluzione espressa del contratto disciplinati dall’Art. 1456 c.c., costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

1. sospensione unilaterale dei servizi di gestione della mensa per un singolo periodo superiore a 10 giorni consecutivi o per un periodo, anche cumulativo di separati e distinti periodi, di 30 giorni/anno;

2. applicazione di penali che superino cumulativamente l’importo del canone contrattuale;

3. inadempienza che possa comportare rischi per la sicurezza e la salute degli utenti o dei lavoratori.

4. impiego di personale privo di contratto.

5. mancata formazione/aggiornamento dei lavoratori come Addetti Antincendio e Primo Soccorso ai sensi della normativa vigente.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata dal Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, spetterà all’Impresa, il pagamento di tutti i danni, compresi i maggiori oneri che l’IRSAP dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto, sorge per l’I.R.S.A.P. il diritto di affidare a terzi l’esecuzione del servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della

Società inadempiente.

L’affidamento a terzi verrà comunicato alla Società inadempiente, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e degli importi relativi.

Alla Società inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall’I.R.S.A.P. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse possono essere prelevate dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell’I.R.S.A.P. sui beni

(8)

#innovazioneperlatrasparenzaneiservizialleimprese

della Società. Nel caso di minore spesa nulla compete alla Società inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 18 – PENALI

Il concessionario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti lo stesso.

Salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, l’IRSAP, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le penali di cui in prosieguo.

L’I.R.S.A.P., previo espletamento dell’unica formalità richiesta della contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato con raccomandata o P.E.C.) e l’assegnazione di un termine di giorni 3 (tre) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe e controdeduzioni, si riserva di applicare le seguenti penali, per singola rilevazione e giorno, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno:

 nel caso di mancato avvio del servizio a decorrere dal giorno indicato in sede di gara, l’affidataria sarà gravata di una penalità pari Euro 500,00 (Euro cinquecento/00); dal secondo giorno di mancata esecuzione si considererà come abbandono del servizio con conseguente risoluzione del contratto. In tal caso la concessione dei servizi verrà affidata al concorrente successivamente classificato nella graduatoria definitiva, e l’inadempiente verrà sanzionato con l’incameramento della cauzione;

 in caso di mancata attuazione delle norme locali di gestione dei rifiuti, penale pari ad € 500,00;

 in caso di mancata conformità alle prassi di autocontrollo igienico sanitario di cui, penale pari ad € 1.000,00;

 in caso di igiene, pulizia carenti verificate presso i locali dati in concessione e/o relative alle attrezzature utilizzate per l’espletamento del servizio, penale di Euro 500,00 per ogni voce interessata al deficit;

 in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Capitolato o dal presente Contratto e non specificato sopra, penale pari ad Euro 300,00;

Nel caso in cui l’evento che ha causato l’applicazione della penale abbia a ripetersi nell’arco dello stesso anno solare, l’I.R.S.A.P. si riserva di raddoppiare la penale precedentemente assegnata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Sì procederà al recupero della penalità da parte dell’Amministrazione mediante ritenuta diretta sulla cauzione definitiva, che dovrà di volta in volta essere reintegrata in modo tale da costituire l’ammontare previsto.

Nel caso in cui le penali applicate, durante l’anno, eccedano la somma del 10% (dieci%) del valore della concessione, l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto e di affidarlo al concorrente successivamente classificato nella graduatoria definitiva.

Art. 19 – SUBAPPALTO Non è possibile subappaltare a terzi l’attività.

(9)

#innovazioneperlatrasparenzaneiservizialleimprese

Il Concessionario potrà affidare a terzi solo i servizi di pulizia dei locali e di manutenzione degli spazi a verde esterni afferenti.

Si fa comunque salvo il possesso da parte delle Società affidatarie dei requisiti di seguito indicati:

 i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/16;

 l’iscrizione per attività inerenti tali servizi nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’I.R.S.A.P. e dalla Società, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge citata il conto dedicato è il seguente:

_____________________________________________.

La Società si impegna a comunicare all’I.R.S.A.P., entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’I.R.S.A.P. ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore- subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’I.R.S.A.P., stante l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

La Società si impegna, ancora, ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

(10)

#innovazioneperlatrasparenzaneiservizialleimprese

Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L.136/2010 e s.m.i., l’I.R.S.A.P. indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: ____________________

Art. 21 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La Società prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. 136/2010 relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’I.R.S.A.P., pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

 eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

 ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento), ed ogni altra modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi;

 ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L’I.R.S.A.P. si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1 nell’arco della durata del contratto,

esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell’I.R.S.A.P. di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

La società si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nel documento denominato

“Protocollo di Legalità” vigente in Sicilia ed approvato dall’Amministrazione, allegato agli atti di gara.

Art. 22 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il concessionario ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Il concessionario è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi e all’attività inerente le sedi in cui dovrà svolgersi la prestazione ovvero rilasciare dichiarazioni

(11)

#innovazioneperlatrasparenzaneiservizialleimprese

o interviste, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori ed ai dipendenti.

Art. 23 - RAPPRESENTANZA LEGALE E TECNICA

Per la forma e l’esecuzione del presente contratto le Parti sono rappresentate come segue:

- la Società: dott. __________________, domiciliato per la carica in __________, alla via

;

- l ’ I . R . S . A . P . : dott. __________________, domiciliato per la carica in Palermo alla via Ferruzza, 5.

Art. 24 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- la Società: via ;

- l’I.R.S.A.P.: via Ferruzza, 5 - 90124 - Palermo.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.

Art. 25 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.

m. i., l’Amministrazione, quale titolare del trattamento dei dati forniti, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla Gara e della selezione dei concorrenti e che gli stessi dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d) del citato D.lgs.

196/2003.

I dati potranno essere comunicati:

a) al personale che cura il procedimento di gara, o a quello appartenente ad altri uffici che svolgono attività attinenti;

b) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla L. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003;

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003.

(12)

#innovazioneperlatrasparenzaneiservizialleimprese

Art. 26 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 27 – SPESE

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

La Società L’I.R.S.A.P.

Riferimenti

Documenti correlati

2) inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione delle pena su richiesta, ai

8, le Parti si impegnano, per sé e per i propri dipendenti, consulenti e/o collabo- ratori, per la durata della Convenzione e per 5 (cinque) anni successi- vi alla sua scadenza

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 80, comma 3, del decreto medesimo siano state

Il Comune di Bresso (d’ora in poi solo Comune) è proprietario di una struttura sportiva denominata “pallone tensostatico” in Via Don Minzoni adibita a campo

d) il Consorzio SPeRA per raggiungere tali fini, promuove attività e strumenti per il coordinamento tra le Associazioni, per poter offrire ai beneficiari un servizio integrato,

Qualora, il Collegio Consultivo Tecnico sia sciolto su accordo delle parti, il 31 dicembre 2021 prima del termine di esecuzione del contratto, sarà riconosciuto ai membri del

OGGETTO: Atto di citazione promosso dalla sig.ra Mangiameli Maria avanti il giudice di pace di Gela .Costituzione in giudizio - Conferimento incarico.. Che, nel