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Casalinga: è possibile un accertamento fiscale?

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Casalinga: è possibile un accertamento fiscale?

Autore: Redazione | 12/04/2018

Redditometro: è legittimo l’accertamento fiscale alla casalinga per l’auto o i versamenti di contanti sul suo conto corrente.

Agli occhi del fisco sei una persona nullatenente e priva di reddito: hai da sempre svolto le mansioni di casalinga, occupandoti del ménage della tua famiglia. Per

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questo non hai mai avuto un lavoro, né percepito buste paga, assegni o stipendi di qualsiasi natura. Hai solo un conto corrente a te intestato dove hai depositato un piccolo lascito ereditario e dove ogni tanto tuo marito versa del denaro per consentirti le spese quotidiane. Ora però è proprio tuo marito che vuole “usarti”

come parafulmine per distogliere da sé le attenzioni del fisco; vorrebbe cioè versare sul tuo conto bancario dei soldi in contanti e intestarti la sua auto di grossa cilindrata. Non hai nulla in contrario, ma temi che questa operazione possa comportare dei problemi con l’Agenzia delle Entrate: cosa penseranno, dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, non appena rileveranno che sei divenuta, tutto d’un tratto, intestataria di beni di lusso e di grosse somme di denaro? Potranno pensare, molto probabilmente, che hai ricevuto redditi in nero, cioè non dichiarati;

che sei, in buona sostanza, un evasore fiscale. Il che ovviamente ti preoccupa. Così ti chiedi se, anche per la casalinga, è possibile un accertamento fiscale? Chi controlla l’Agenzia delle Entrate e sulla base di quali elementi fa le indagini? La risposta viene da una ordinanza di ieri della Cassazione [1].

Chi controlla il fisco?

La prima domanda da farsi è su quali soggetti si concentrano i controlli fiscali e le indagini dell’Agenzia delle Entrate? In questo bisogna dire che non esistono contribuenti di serie A e contribuenti di serie B: tutti sono uguali agli occhi della legge e anche del fisco. Sicché le indagini possono avvenire nei confronti di chiunque, anche disoccupati e casalinghe che non hanno alcun reddito da dichiarare. Peraltro, non è più come una volta in cui il dipendente dell’Agenzia, dotato di buona volontà, si mette a spulciare tra i registri pubblici alla ricerca dei beni intestati ai cittadini: questi dati vengono forniti in automatico da un algoritmo del computer, in grado di confrontare i redditi dei contribuenti con i beni a loro intestati. Una sorta di controlli incrociati. Questo sistema, che dà luogo a

«accertamenti sintetici», viene chiamato redditometro. Il redditometro controlla tutti. Quindi anche una casalinga che, tutto d’un tratto, risulta titolare di un’auto di lusso o di un conto corrente sul quale vengono versate ingenti somme in contanti può essere oggetto di verifica fiscale. Le auto intestate risultano “trasparenti”

grazie al Pubblico Registro Automobilistico (Pra) cui ha accesso l’Agenzia delle Entrate, mentre i versamenti sul conto appaiono, in automatico, sull’Anagrafe dei rapporti finanziari, un data-base controllato e gestito sempre dal fisco tramite la collaborazione delle banche. Ma non è tutto: l’Agenzia può effettuare accessi sulle banche dati delle pubbliche amministrazioni e sapere molte cose della vita di un

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contribuente. Tali informazioni contribuiscono a fare un ritratto personalizzato di ogni cittadino e consentono di sapere se questi evade o meno il fisco.

La casalinga può essere un evasore fiscale?

Attenzione a questo passaggio: l’evasore fiscale non è solo chi non paga le tasse ma anche chi risulta intestatario di beni il cui acquisto non può essere giustificato all’Agenzia delle Entrate perché incompatibile con il proprio reddito. Come a dire che si è evasori anche per “assenza di prove contrarie”. La legge fa scattare una presunzione di avere dei soldi in “nero” dall’intestazione di beni di lusso come auto, case, polizze vita, ecc. Come ricorda la Suprema Corte, la disponibilità di beni di valore elevato costituisce una «presunzione di capacità contributiva». Ecco quindi che, in tali condizioni, anche la casalinga può essere un evasore fiscale. E se quest’ultima dovesse sostenere che i soldi glieli ha dati il marito? Dovrebbe dimostrarlo. E non basterebbe solo il fatto che quest’ultimo ha un lavoro, è agiato o addirittura titolare di redditi elevati; bisogna, al contrario, fornire la prova dei singoli bonifici che dimostrano il passaggio di denaro dall’uno all’altro. Ecco perché il versamento di denaro in contanti di proprietà del marito sul conto della moglie, non lasciando tracce sulla provenienza dei soldi, non offre tale prova e si presta ad essere oggetto di verifica fiscale. Con tutte le conseguenze che ciò comporta: la somma viene tassata e, oltre alle imposte, saranno anche dovute le sanzioni.

Idem per l’auto: la semplice intestazione del veicolo, senza dimostrazione che si tratta di una donazione del coniuge, fa scattare una presunzione di evasione fiscale. E per fornire la prova contraria non bastano le testimonianze, ma servono i documenti come, appunto, gli estratti conto da cui risulta il passaggio del denaro necessario all’acquisto e alle spese di gestione.

Stesso discorso può essere fatto anche se la moglie non è casalinga ma percepisce un piccolo reddito. Si pensi a una operatrice di call center che percepisce poche centinaia di euro: come potrebbe dimostrare che i beni di cui è titolare sono stati acquistati grazie a una busta paga così risicata? Ecco che, anche in questo caso, il redditometro non perdona.

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E se la coppia si separa?

Spesso avviene che marito e moglie si separino ma solo per sfuggire ai creditori di uno dei due. Così i beni vengono intestati all’altro a titolo di mantenimento. Un atto del genere però è revocabile dal creditore stesso entro cinque anni (e non mancano sentenze in questo senso: leggi Separazione dal coniuge per evitare il pignoramento).

Note

[1] Cass. ord. n. 8933/2018 dell’11.04.2018.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 27 febbraio – 11 aprile 2018, n. 8933 Presidente Crucitti – Relatore Condello

Ritenuto in fatto

La contribuente G. A. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Vercelli avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006, con il

quale l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad accertare sinteticamente un maggior reddito, valorizzando, sulla base del cd. redditometro, gli indici di spesa

derivanti dal possesso di una autovettura di potenza superiore a 21 cavalli;

deduceva che l'Ufficio non aveva tenuto conto del reddito prodotto dal nucleo familiare e, in particolare, dal coniuge, P. R., e che lo stato civile di "separata", risultante dalla dichiarazione dei redditi era in realtà venuto meno a decorrere dal

4.8.05, a seguito di riconciliazione con il marito. La Agenzia delle Entrate rilevava che dalla interrogazione dell'Anagrafe tributaria era emerso che nell'anno di imposta 2006, in cui era avvenuto l'acquisto della autovettura, la contribuente risultava proprietaria di un immobile acquistato nel 2000 e disponeva di un reddito

ammontante ad euro 14.194,00; ribadiva che non poteva essere preso in considerazione il reddito del coniuge, poiché la contribuente si era sempre dichiarata "separata", barrando l'apposita casella non solo nella dichiarazione dei

redditi relativa all'anno 2006, ma anche in quelle relative agli anni precedenti ed agli anni successivi al 2006. La Commissione Tributaria provinciale respingeva il

ricorso, motivando che, avendo la contribuente dichiarato di essere "separata", non risultava significativa la dedotta riconciliazione dei coniugi, a fronte della vendita dell'autovettura, da parte del marito alla moglie, nel corso dell'anno 2006 al prezzo di euro 20.000,00; aggiungeva che la ricorrente, pur affermando di avere

allegato al questionario il reddito del coniuge, non aveva prodotto la relativa

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documentazione. La contribuente proponeva appello richiamando le circostanze di fatto già fatte valere in primo grado; all'esito della costituzione dell'Ufficio, che

eccepiva la inammissibilità dell'appello in quanto non contenente specifiche critiche alla decisione impugnata, la Commissione Tributaria regionale accoglieva

l'appello, respingendo la eccezione di inammissibilità e sottolineando che i documenti prodotti evidenziavano che il marito della contribuente faceva parte del

nucleo familiare nel periodo oggetto di accertamento, con la conseguenza che l'avviso di accertamento era illegittimo in quanto non teneva conto dei redditi del coniuge convivente che evidenziavano una capacità di spesa familiare compatibile

con il possesso dell'autovettura, di cui era intestataria la stessa contribuente e, prima di quest'ultima, il marito. La Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per

cassazione affidandolo a tre motivi. La contribuente resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art.

53 del d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 342 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.", lamentando che il giudice di appello ha ritenuto ammissibile l'atto di appello, pur essendo questo del tutto carente di specifiche

censure. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di

impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il

carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il

riesame della causa nel merito (Cass. n. 1200 del 22/01/2016; n. 3064 del 29/2/2012; n. 7369 del 22/3/2017). 1.3. Nel caso di specie, come si evince dall'atto

di appello ritrascritto dalla Agenzia delle Entrate, la contribuente ha richiamato tutte le circostanze di fatto e le argomentazioni giuridiche già fatte valere in primo

grado ed ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, assolvendo in tal modo all'onere di specifica impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/92. 2. Con

il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per "insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc. civ.", ponendo in rilievo che la motivazione risulta inadeguata ed è contraddetta dalle risultanze documentali. In particolare, la Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: a) la G. nell'anno oggetto

di accertamento aveva dichiarato di essere separata ed aveva continuato ad indicare lo status di separata anche nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni

successivi, nonostante la stessa asserisse che già a partire dal 2005 si fosse riconciliata con il marito, sicchè non poteva essere preso in considerazione il

reddito di quest'ultimo; b) il certificato storico sulla composizione del nucleo

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familiare, prodotto dalla contribuente, riportava una data successiva alla notifica del questionario inviato dall'Ufficio, con la conseguenza che il documento non comprovava la cessazione dello status di separata a partire dal 4/8/2005; c) la contribuente sosteneva di avere prodotto unitamente al questionario un allegato

indicante il reddito del marito, ma tale documentazione, come rilevato dalla Commissione Tributaria provinciale, non risultava prodotta agli atti, sicchè non poteva ritenersi provato il maggior reddito del coniuge. 3. Con il terzo motivo la Agenzia delle Entrate deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R.

600/72, anche in combinato con l'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.", eccependo che la Commissione Tributaria regionale non ha fatto corretto uso dei principi che disciplinano la prova contraria in materia

di accertamento sintetico. 3.1. Il secondo ed il terzo motivo sono fondati. 3.2.

Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello per cui "in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai

decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd.

redditometro, dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacchè questi restano

individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore" (Cass. n. 9539 del 19/4/2013). Si è anche affermato che la disponibilità di beni indicati dall'art. 2 del d.P.R. 600/73, nel testo applicabile nella fattispecie "ratione temporis", costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., perché

è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva" (Cass. n. 16284 del 23/7/2007). Conseguentemente il giudice tributario, una volta accertata l'effettività

fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva

"contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. 4.

Nel caso in esame la sentenza impugnata, annullando l'avviso di accertamento sulla base della semplice allegazione che i redditi del marito erano di molto superiori a quelli della moglie, pur in presenza di specifica L contestazione da parte dell'Ufficio ed in assenza di prova documentale dell'effettivo sostenimento da parte

del coniuge delle spese di acquisto e di gestione della autovettura, non si è attenuta ai principi dettati da questa Corte in materia di onere probatorio gravante

sul contribuente sopra richiamati. 4. In conclusione, devono essere accolti il

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secondo ed il terzo motivo e deve invece essere rigettato il primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio della causa alla Commissione Tributaria del Piemonte, in diversa composizione, che, oltre a fare applicazione dei

principi di diritto in base ai quali sono stati accolti i due motivi di censura, provvederà anche a liquidare le spese processuali relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il secondo ed il terzo motivo e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese

di legittimità, alla Commissione Tributa

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