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STATUTO. ARTICOLO La società è denominata " ALMA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT ".

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STATUTO

ARTICOLO 1

1.1 La società è denominata " ALMA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT ".

ARTICOLO 2

2.1 In qualità di società benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384 (Legge di stabilità 2016), la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

2.2 Lo scopo della Società è il perseguimento di un utile derivante dalla vendita di beni e servizi, sostenendo la soddisfazione di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e serio impegno in una auspicata prospera attività economica.

2.3 La società ha per oggetto le seguenti attività: sgombero di appartamenti, cantine , solai e garage;

recupero degli oggetti durante gli sgomberi; restauro di mobili, oggetti di arredamento, tappezzeria destinati a diventare rifiuti. Vendita online e saltuariamente in mercatini e temporary store di beni mobili e complementi di arredo per conto proprio e di terzi.

2.4 Le seguenti specifiche finalità di beneficio comune saranno perseguite tramite la produzione dei seguenti effetti positivi e la riduzione dei seguenti effetti negativi:

- Sviluppo dell'economia circolare per consumare meno materie prime, meno energia e ridurre l'inquinamento

- la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di Società Benefit in diversi settori economici.

In collaborazione e sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della Società promozione e diffusione della raccolta e del riuso. La società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall'attività oggetto del proprio operato per

sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo.

La società ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di partnership non esclusivi, con Comuni, Istituti Scolastici ed altre autorevoli organizzazioni private e pubbliche che perseguano analoghi obiettivi su progetti comuni o attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati. La definizione e il supporto nell'implementazione di metodologie e strumenti operativi funzionali alla diffusione della cultura del riuso. La sperimentazione di modelli di gestione che siano in linea con i principi base dello sviluppo sostenibile garantendo una piena valorizzazione delle risorse umane, economiche e naturali impiegate nella attività.

La società, inoltre ai fini del raggiungimento anche indiretto dello scopo sociale e comunque in via non prevalente potrà:

1) compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di quote o

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2) partecipare in società anche consortili, reti di impresa, consorzi ed associazioni temporanee di impresa in Italia ed all'estero per lo svolgimento di attività analoghe a quelle costituenti il proprio oggetto sociale e che, comunque, con esse non si pongano in contrasto;

3) partecipare ad iniziative che possano favorire lo sviluppo dell'attività sociale;

4) partecipare ad aste pubbliche e/o private ed a gare di appalto;

5) contrarre mutui, finanziamenti e aperture di credito in conto corrente, anche assistiti da ipoteche, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;

6) acquistare, vendere, permutare e/o alienare a qualsiasi titolo beni mobili anche registrati nonché beni immobili intendendosi per tali beni urbani e rustici, civili, commerciali ed industriali;

7) compiere ogni altra operazione di valorizzazione delle proprietà immobiliari acquistate compresa la gestione, l'amministrazione, il recupero e la trasformazione di immobili, l'urbanizzazione e la

lottizzazione di aree edificatorie, ed ogni altra operazione di valorizzazione delle proprietà immobiliari acquistate sia in Italia che negli altri paesi della CEE;

8) compiere in genere operazioni mobiliari e finanziarie, in via occasionale e non prevalente, nel rispetto della legislazione vigente e con esclusione della raccolta del risparmio e delle

altre attività vietate dal testo unico in materia bancaria e creditizia;

9) prendere in locazione immobili per l'espletamento delle proprie attività;

10) acquistare, anche sotto forma di leasing, noleggiare e gestire apparecchiature, attrezzature, impianti necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi sociali;

11) stipulare contratti di factoring e di leasing anche immobiliare, contratti di appalto;

12) acquisire fondi anche con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti ammessi dalla legge e dai regolamenti in materia. Tutte le attività, di cui al presente articolo, potranno essere svolte, in Italia e all'estero, sia direttamente che con il contributo di terzi, società e/o singoli professionisti specializzati e/o iscritti ad Albi Professionali, nei limiti e in osservanza delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO 3

3.1 La società ha sede legale nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

3.2 L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune, dove si trova quella legale.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso e/o all'estero, compete ai soci riuniti in assemblea.

3.3 Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 4

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge.

In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

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AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 6

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, solo a condizione che sia superiore a €. 10.000 o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi e/o soci che conferiscano beni anche in natura; In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 7

7.1 Il capitale può essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci. In caso di riduzione per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'organo di controllo, se nominato.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 8

8.1 I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, che potranno essere concessi, anche in misura non proporzionale alle partecipazioni possedute e, anche solo da alcuni soci, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI E TRASFERIMENTO DELLE STESSE

ARTICOLO 9

9.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

ARTICOLO 10

10.1 In caso di trasferimento di partecipazioni, qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento per atto tra vivi, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni sociali ovvero la costituzione di diritti reali di qualsiasi natura sulle stesse sono subordinati al gradimento dell'Organo

Amministrativo che dovrà preliminarmente verificare la volontà e l'impegno dell'avente causa di portare avanti le finalità di beneficio comune dedotte nell'oggetto sociale.

Pertanto, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione sociale ovvero costituire sulla stessa diritti reali di qualsiasi natura dovrà comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla società la proposta di alienazione o di costituzione dei diritti medesimi, contenente l'indicazione della persona del cessionario oltre a tutte le altre condizioni contrattuali. Il soggetto

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ricevimento, a mezzo raccomandata o via pec, della comunicazione del socio, sulla base dei seguenti parametri oggettivi: non condivisione degli obiettivi della società.

L'Organo Amministrativo della società dovrà, entro quindici giorni, comunicare al socio, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la decisione del soggetto deputato ad esprimere il gradimento. Qualora entro il suddetto termine al socio richiedente non pervenga alcuna

comunicazione, il gradimento si intenderà concesso.

Se il gradimento viene negato, il socio richiedente potrà esercitare il diritto di recesso.

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 11

11.1 Il socio può recedere, oltre a quanto previsto al precedente articolo, dalla società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nei libri sociali a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

11.2 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un Revisore Contabile su istanza della parte più diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

ARTICOLO 12

12.1 Può essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei soci con apposita delibera. Nel calcolo delle maggioranze non si dovrà tener conto della partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. La delibera produce effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso. Entro il medesimo termine egli può fare opposizione avanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la società si compone di solo 2 (due) soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

12.2 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

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TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

ARTICOLO 13

13.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 cod. civ., l'emissione è deliberata dall'organo amministrativo. Essa delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 14

14.1 Le decisioni dei soci si adottano mediante delibera assembleare.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 15

15.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge obbligano i soci. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta lo giudichi opportuno e, comunque, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180

(centoottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364, secondo comma, cod.

civ.. L'Assemblea è convocata mediante avviso, spedito ai soci iscritti nel Registro Imprese e a libro soci, se previsto, ed agli altri aventi diritto a parteciparvi, contenente l'indicazione del

giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, nonché dei luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, delle materie da trattare e della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea alternativamente o promiscuamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax o posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento spedita al domicilio del socio. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia

rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o paesi dell'Unione Europea.

ARTICOLO 16

16.1 L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea medesima e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, ivi compresi gli astenuti. Per le materie non espressamente qui citate per le quali il legislatore prevede quorum specifici valgono le disposizioni vigenti di legge.

Per l'eliminazione della qualifica di società Benefit e la modifica delle specifiche finalità elencate nell'art. 2, occorre l'unanimità dei consensi. Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. La partecipazione all'Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio e/o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la

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eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 17

17.1 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, mentre il socio persona giuridica può farsi rappresentare dal proprio

rappresentante legale, da un membro dell'organo amministrativo o da altro soggetto munito di delega scritta. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo o a dipendenti della società e di sue controllate né a queste ultime.

ARTICOLO 18

18.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età, ovvero da uno dei co-amministratori. In via subordinata l'assemblea designa come Presidente uno qualsiasi dei soci intervenuti, a maggioranza semplice del capitale presente.

18.2 Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

18.3 Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Nei casi di legge, o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

18.4 Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea è disciplinato dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19

19.1 La società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci, in sede di nomina, a) da un amministratore unico; b) da tre o più amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti in sede straordinaria e disgiunti in sede ordinaria.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

19.2 L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli

amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Ferma restando la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della societa', con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, l'organo amministrativo dovra' amministrare

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la societa' in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalita' di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalla legge di stabilità in materia di società benefit.

Lo stesso Organo amministrativo, potra' svolgere le funzioni e i compiti strumentali al perseguimento delle finalita' benefit ovvero potra' individuare il soggetto responsabile (il c.d. "Responsabile

dell'Impatto") a cui affidare le funzioni ed i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune. Quest' ultimo risponderà della mancata attuazione degli scopi benefit nei limiti dei poteri conferitigli.

ARTICOLO 20

20.1. All'organo amministrativo è affidata la gestione della società e potrà pertanto compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, salvo le limitazioni risultanti all'atto della nomina.

20.2 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

ARTICOLO 21

21.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta con le seguenti modalità. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione (di seguito, il Consiglio di Amministrazione) la rappresentanza della società spetta all'amministratore delegato; in sua assenza o impedimento è affidata invece al presidente del Consiglio di

Amministrazione.

La Società Benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, che include: a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune (ove la finalità di benefit venisse programmata all'inizio dell'esercizio sociale, potrà

aggiungersi: nei limiti e in relazione del piano annuale/biennale triennale) e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nella legge 208/15, comprendente le aree di

valutazione identificate nell'allegato 5 nella medesima legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno riconosciuto all'esterno (esempio B IMPACT ASSESSMENT, B CORP o altri).

21.2 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vicepresidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore.

21.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno 1 (un) giorno prima; la comunicazione può essere

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annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

21.5 In mancanza di formale convocazione il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo se esistente, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21.6 La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e dei Sindaci se nominati.

21.7 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri intervenuti, in caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.

21.8 Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente.

21.9 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per audio e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

ARTICOLO 22 22.1

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un' indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di Controllo; ove quest'ultimo non sia stato nominato, la decisione in ordine

alla speciale remunerazione spetta ai soci. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo del 15%, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante

apposita polizza assicurativa.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 23

L'organo di controllo o revisione, quando obbligatorio per legge, ovvero quando nominato dai soci, sarà costituito, con decisione dei soci, o da un Sindaco Unico o da un Revisore Legale dei Conti (persona fisica o società) o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

All'organo di controllo, nominato nei casi di obbligatorietà, se Sindaco Unico o Collegio Sindacale, è attribuita anche la revisione legale dei conti.

In tal caso, i componenti devono essere scelti tra i Revisori. Nei casi di nomina facoltativa, i soci possono decidere se attribuire o meno la revisione all'organo di controllo.

La retribuzione annuale è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell' ufficio. Si applicano, in ogni caso, le norme previste per le società per azioni in materia di Collegio Sindacale e revisione.

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BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 24

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, corredandolo, salvo il disposto dell'art.2435 bis C.C., con una relazione sulla gestione sociale.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 11, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 2364, secondo comma.

In quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 25

25.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma pari almeno ad un quinto degli stessi da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di €. 10.000. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale o copertura perdite. Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

25.2 Nel caso in cui siano divenuti distribuibili, gli utili di esercizio sono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi una differente destinazione. Il pagamento dei dividendi ove deliberato è effettuato nei termini e secondo le modalità fissate dall'Assemblea. I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui

divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 26

26.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

RINVIO

ARTICOLO 27

28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata, nonché alle previsioni dettate ai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.

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☐ 11.3.2 entro il termine di giorni: [ ].. - [collegato al precedente] 12.2 L’esclusione del socio è decisa dall’assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che