Art. 6 Statuto vigente ORGANI DEL CONSORZIO Proposte di modifica Art. 6 ORGANI DEL CONSORZIO 1. Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea dei Consorziati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente, i Vicepresidenti ed il Comitato di Presidenza d) il Collegio dei Revisori contabili;
e) il Collegio dei Probiviri.
1. Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea dei Consorziati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente, i Vicepresidenti ed il Comitato di Presidenza d) il Collegio dei Revisori contabili;
e) il Collegio dei Probiviri.
Art. 7 Statuto vigente COMPOSIZIONE FUNZIONI ASSEMBLEA
ORDINARIA Proposta di modifica Art. 7 COMPOSIZIONE FUNZIONI ASSEMBLEA
ORDINARIA 1. Ogni Consorziato ha diritto ad un numero di voti nell’assemblea pari
al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio.
2. L’Assemblea del Consorzio:
a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, del collegio dei revisori contabili e del collegio dei probiviri;
b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;
c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;
e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei singoli Consorziati;
f) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi;
g) approva le designazioni delle candidature per l’elezione del Consiglio di Amministrazione del CONAI;
h) delibera circa l’eventuale assegnazione dell’indennità di carica al Presidente, dell’indennità di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione e dei revisori contabili;
i) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari di cui all’articolo 4;
j) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
1. Ogni Consorziato ha diritto ad un numero di voti nell’assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio.
2. L’Assemblea del Consorzio:
a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, del collegio dei revisori contabili e del collegio dei probiviri;
b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;
c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;
e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei singoli Consorziati;
f) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi;
g) approva le designazioni delle candidature per l’elezione del Consiglio di Amministrazione del CONAI;
h) delibera circa l’eventuale assegnazione dell’indennità di carica al Presidente e ai Vicepresidenti, dell’indennità di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione e dei revisori contabili;
i) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari di cui all’articolo 4;
j) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 Statuto vigente FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA STRAORDINARIA Proposte di modifica Art. 9 FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA STRAORDINARIA 1. Possono essere convocate assemblee straordinarie che, per
deliberare validamente, devono riunire i due terzi delle quote di partecipazione. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno le assemblee possono deliberare qualunque sia la percentuale delle quote presenti. Le deliberazioni per essere valide, devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati. Per il resto esse osservano le stesse regole delle assemblee ordinarie. L’assemblea straordinaria delibera:
a) sulle eventuali modifiche da apportare al presente statuto;
b) sullo scioglimento del Consorzio. In questo ultimo caso l’assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.
Il patrimonio residuo, dopo l’estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio e a scopi affini.
2. Le modifiche dello statuto sono sottoposte all’approvazione del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.
1. Possono essere convocate assemblee straordinarie che, per deliberare validamente, devono riunire i due terzi delle quote di partecipazione assegnate dal Consorzio. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno le assemblee straordinarie possono deliberare con la presenza di almeno la metà delle quote di partecipazione assegnate dal Consorzio qualunque sia la percentuale delle quote presenti. Le deliberazioni per essere valide, devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati. Per il resto esse osservano le stesse regole delle assemblee ordinarie. L’assemblea straordinaria delibera:
a) sulle eventuali modifiche da apportare al presente statuto;
b) sullo scioglimento del Consorzio. In questo ultimo caso l’assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.
Il patrimonio residuo, dopo l’estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio e a scopi affini.
2. Le modifiche dello statuto sono sottoposte all’approvazione del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 14 Statuto vigente COLLEGIO PROBIVIRI Proposta di modifica Art. 14 COLLEGIO PROBIVIRI
1. Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri, che restano in carica tre anni, sono rieleggibili e vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. I probiviri:
a) decidono le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente statuto;
b) decidono, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia organizzativa, o di qualunque altra natura, che siano di interesse dei Consorziati e che non siano state definite bonariamente.
3. I probiviri prendono le proprie decisioni sulla base delle norme statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile.
4. Le decisioni dei probiviri sono impugnabili nelle forme di legge.
1. Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri, che restano in carica tre anni, sono rieleggibili e vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. I probiviri:
a) decidono le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente statuto;
b) decidono, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia organizzativa, o di qualunque altra natura, che siano di interesse dei Consorziati e che non siano state definite bonariamente.
3. I probiviri prendono le proprie decisioni sulla base delle norme statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile.
4. Le decisioni dei probiviri sono impugnabili nelle forme di legge.
Art. 16 Statuto vigente ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO Proposta di modifica art. 16 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO 1. L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve convocare ’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione
può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano;
in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione
nel più ampio termine di sei mesi.
3. I bilanci preventivo e consuntivo sono trasmessi all’Osservatorio nazionale rifiuti
4. Il bilancio preventivo è accompagnato da :
a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell’esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all’esercizio precedente.
5. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale del Consorzio.
6. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno un mese prima della riunione dell’assemblea convocata per la loro approvazione.
1. L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve convocare ’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione
può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano;
in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione
nel più ampio termine di sei mesi.
3. I bilanci preventivo e consuntivo sono trasmessi all’Osservatorio nazionale rifiuti
4. Il bilancio preventivo è accompagnato da :
a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell’esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all’esercizio precedente.
5. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, e dalla situazione patrimoniale del Consorzio e dalla nota integrativa.
6. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno un mese prima della riunione dell’assemblea convocata per la loro approvazione.