• Non ci sono risultati.

Decreto n° 057 / Pres. Trieste, 19 marzo 2018 Copia dell'originale firmato digitalmente.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Decreto n° 057 / Pres. Trieste, 19 marzo 2018 Copia dell'originale firmato digitalmente."

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Decreto n° 057 / Pres.

Trieste, 19 marzo 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER LATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI AI SENSI DELLARTICOLO 63 DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2005, N. 18 (NORME REGIONALI PER LOCCUPAZIONE, LA TUTELA E LA QUALITÀ DEL LAVORO).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI in data 19/03/2018

Siglato da:

(2)

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l’articolo 63, il quale prevede che la Regione, allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro e li disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);

Viste le Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017; Viste le Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento /reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015;

Viste le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”

Visto il testo del “Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, emanato con proprio decreto 18 dicembre 2016, n. 0198/Pres.;

Visto il nuovo testo del “Regolamento per l’attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)” e ritenuto di emanarlo;

Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 542; Decreta

1. È emanato il “Regolamento per l’attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)” nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Riferimenti

Documenti correlati

tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 7 all’o.d.g. 281, di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione della Biblioteca nazionale centrale di Roma di

e) elabora pareri e proposte alla Commissione nazionale sulle materie di propria competenza. Il Comitato di garanzia è nominato con provvedimento del Presidente della

Vista la nota del 26 giugno 2012 con la quale il Mini- stero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la ver- sione defi nitiva del suddetto documento, parte integrante

SANCISCE INTESA ai sensi, dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2173, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante

1. Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad

- i soggetti di cui all’art 21 del Testo Unico (componenti impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel

• al comma 9: “L’eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a