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Fondo perduto start up, le risorse ci sono: riconosciuta al 100 per cento la somma di 1.000 euro

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Academic year: 2022

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Prot. n. 2021/365798

Determinazione della percentuale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Determinazione della percentuale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

1.1. La percentuale di cui al punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 305784 dell’8 novembre 2021 è pari al 100 per cento.

1.2. L’importo del contributo che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, che abbia superato i controlli di cui al punto 4.1 del richiamato provvedimento dell’8 novembre 2021.

1.3. Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo per l’utilizzo del contributo in compensazione tramite modello F24, per coloro che hanno scelto tale modalità di fruizione.

Motivazioni

L’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, alle condizioni ivi previste, riconosce un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari

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di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018 e avviato l’attività nel corso del 2019.

Il contributo a fondo perduto di cui trattasi è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 305784 dell’8 novembre 2021, in base a quanto previsto dal decreto attuativo del Ministro dell’economia e finanze del 10 settembre 2021, sono state definite, tra l’altro, le modalità per la presentazione dell’istanza per l’accesso al contributo e per garantire il rispetto del limite di spesa.

In particolare, il richiamato provvedimento dell’8 novembre 2021 prevede che:

a) l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto è presentata all’Agenzia delle entrate dal 9 novembre al 9 dicembre 2021;

b) successivamente al suddetto termine, l’Agenzia delle entrate definisce la percentuale di riparto dei fondi disponibili, rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei contributi richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Detta percentuale è resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;

c) l’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, ovvero, in base a specifica scelta irrevocabile del beneficiario, il contributo è riconosciuto come credito d’imposta compensabile tramite modello F24.

Tanto premesso, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, con il presente provvedimento è stabilito che a ciascun beneficiario sarà riconosciuto l’intero ammontare del contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, che abbia superato i controlli di cui al punto 4.1 del richiamato provvedimento dell’8 novembre 2021 (istanza non annullata/sostituita/scartata).

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo per l’utilizzo del contributo in compensazione tramite modello F24, per coloro che hanno scelto tale modalità di fruizione.

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Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 settembre 2021.

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 305784 dell’8 novembre 2021.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 17 dicembre 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

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