• Non ci sono risultati.

BOLLETTINO UFFICIALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "BOLLETTINO UFFICIALE"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Anno 43 19 aprile 2012 N. 67

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2012, N.2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEB- BRAIO 2000, N. 3 (RIORDINO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifi che all’articolo 8

dell’accordo allegato alla legge regionale n. 3 del 2000 1. Il comma 1 dell’articolo 8 dell’accordo tra la Re- gione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l’organizzazione dell’Istituto zooprofi lattico sperimenta- le in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofi lattici speri- mentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), allegato alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell’Istituto zooprofi lattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministero della Salute, due nominati dalla Regione Lombardia e due dalla Regio-

ne Emilia-Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 8 dell’accordo allegato al- la legge regionale n. 3 del 2000, le parole “nomine dei Consigli regionali” sono sostituite dalle seguenti: “nomi- ne regionali”.

3. Le modifi che previste dai commi 1 e 2 assumono ef- fi cacia secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2000.

Art. 2

Modifi che all’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2000

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2000 le parole “dal Consiglio regionale” sono sostitui- te dalle seguenti: “dalla Regione”.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della Regio- ne Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi ciale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 aprile 2012 VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d’iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 111 del 6 feb- braio 2012; oggetto assembleare n. 2293 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 116 dell’8 febbraio 2012;

- assegnato alla IV Commissione assembleare permanente “Politiche per la Salute e Politiche sociali” in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2012 del 10 aprile 2012, con relazione scritta del Consigliere Marco Carini, nominato dalla Commissione in data 3 aprile 2012;

- approvato dall’Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 17 aprile 2012, atto n. 37/2012.

(2)

19-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 67 2

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi norma- tivi al solo scopo di facilitarne la lettura. ( Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985 )

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

NOTE

Note all’art. 1 Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 8 dell’accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l’organizzazione dell’Istituto zooprofi lattico sperimen- tale, allegato alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3, che concerne Riordino dell’Istituto zooprofi lattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Roma- gna , era il seguente:

«Art. 8 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri dei quali uno desi- gnato dal Ministro della Sanità, tre nominati dalla Regione Lombardia e tre dalla Regione Emilia-Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità.».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’articolo 8 dell’accordo, tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l’organizzazione dell’Istituto zooprofi lattico sperimen- tale, allegato alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3, che concerne Riordino dell’Istituto zooprofi lattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Roma- gna , è il seguente:

«Art. 8 - Il Consiglio di amministrazione (omissis)

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con provvedimento del Presidente del- la Giunta della Regione Lombardia, a seguito della designazione del Ministro della sanità e delle nomine dei Consigli regionali.».

Comma 3

3) il testo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3, che concerne Riordino dell’Istituto zooprofi lattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna , è il seguente:

«Art. 3 -Effi cacia dell’accordo

1. Le disposizioni dell’accordo allegato alla presente legge assumono effi cacia dal- la data di entrata in vigore dell’ultima delle due leggi regionali di approvazione dello stesso.».

Nota all’art. 2 Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3, che concerne Riordino dell’Istituto zooprofi lattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna , è il seguente:

«Art. 2 - Nomina dei rappresentanti regionali

1. La nomina dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di am- ministrazione dell’Istituto zooprofi lattico è effettuata dal Consiglio regionale con le modalità previste dalla L.R. 27 maggio 1994, n. 24.».

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

Riferimenti

Documenti correlati

L’articolo 27, comma 9 e l’articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedono che spetti all’Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti,

165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La Regione Emilia-Romagna, a se- guito del trasferimento del personale, provvede

27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio

a. approvare la compartecipazione finanziaria della Regione Emilia – Romagna al progetto speciale promosso dalla Provincia di Ferrara , denominato “Get a Ride – Progetto di

Richiamata altresì la deliberazione dell’Assembla legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 105/2010 “Revisione alle Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e

- il “Piano attuativo dell’Accordo di Programma - Parte A - Stralcio del Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito dagli

Dato atto che lo “Stralcio del Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della Regione Emilia-Romagna colpito.. dagli eccezionali eventi meteorologici

a) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna di un avviso (Allegato n. 1)