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Legge sulla manovra di stabilità – misure di carattere fiscale e previdenziale

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Confederazione Italiana Sindac ati Lavoratori

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Legge sulla manovra di stabilità – misure di carattere fiscale e previdenziale

La legge di stabilità è stata approvata con numerose modifiche apportate durante l’esame parlamentare del provvedimento che hanno riguardato, soprattutto, i contenuti di carattere fiscale e previdenziale. La Cisl aveva espresso una valutazione positiva sulla riduzione delle prime due aliquote dell’Irpef, originariamente prospettata nel disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri perché questa misura poteva rappresentare una svolta importante nella direzione di una riforma più strutturale del fisco.

Il mancato aumento dell’aliquota Iva del 10% e la decisione di abbattere il cuneo fiscale per le imprese hanno ridotto l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per il mondo del lavoro dipendente e dei pensionati.

L’effetto più evidente delle modifiche finora realizzate è che le risorse derivanti dalla mancata riduzione delle aliquote Irpef andranno solo per la metà alle famiglie. Il mancato aumento dell’aliquota Iva del 10% offre infatti benefici sia ai consumatori che alle imprese, che ottengono sgravi importanti anche sull’IRAP. L’aumento delle detrazioni per i figli a carico lascia fuori dai benefici le famiglie senza figli, gli incapienti che non possono parzialmente o totalmente beneficiare delle detrazioni e i pensionati.

L’impatto positivo sul mondo del lavoro dipendente, pure in presenza di figli a carico, resta dunque contenuto ed è comunque inferiore a quello che si sarebbe potuto ottenere attraverso la riduzione delle prime due aliquote dell’Irpef, anche se l’effetto dell’introduzione delle franchigie sulle deduzioni e sulle detrazioni - originariamente previsto nel testo varato dal Governo - avrebbe avuto un impatto variabile da soggetto a soggetto, in relazione alle diverse tipologie di spesa a carico del nucleo familiare.

L’anticipazione al 2013 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale resta condizionato ai saldi di finanza pubblica e non garantisce il principio per il quale le risorse recuperate dalla lotta all’evasione fiscale debbano servire a ridurre le tasse a chi le paga.

L’istituzione del Fondo esodati rappresenta un passo in avanti che consente di salvaguardare anche i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi anche non governativi e che abbiano cessato il lavoro entro il 30 settembre 2012, come pure è positivo il fatto che tutte le somme destinate alle deroghe previdenziali ed eventualmente non utilizzate vengano comunque assegnate al nuovo fondo per gli esodati.

Tuttavia, gli interventi legislativi finora realizzati creano un affastellamento normativo disomogeneo rispetto alle situazioni salvaguardate che contribuisce ad alimentare una situazione di incertezza e di confusione fra i soggetti potenzialmente beneficiari. Restano, inoltre, scoperte numerose situazioni relative a lavoratori che hanno perduto o perderanno il lavoro e che a seguito dell’innalzamento repentino dell’età pensionabile non potranno accedere al pensionamento coi requisiti previgenti. Il tema delle ricongiunzioni dei contributi previdenziali versati presso casse, enti e/o gestioni diverse trova, finalmente, una soluzione positiva, ancorché non risolutiva per tutti i casi potenzialmente esistenti, mentre rimangono ancora aperti i problemi relativi alla conservazione delle deroghe previste dal D.lgs 503/92 in materia di accesso al pensionamento con i requisiti contributivi ridotti.

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