• Non ci sono risultati.

COVID-19: violazione obbligo di permanenza presso il domicilio

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COVID-19: violazione obbligo di permanenza presso il domicilio"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

20/4/2020 N. 01266/2020 REG.RIC.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202001266&nomeFile=202000783_… 1/3

Pubblicato il 17/04/2020

N. 00783/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01266/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2020, proposto da

-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Roccasalva Capasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Conca della Campania, Comune di Conca della Campania Polizia Municipale, Regione Campania, Asl Caserta, Asl Ce Dipartimento Prevenzione Mignano Monte Lungo, U.T.G. - Prefettura di Caserta non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

PREVIA SOSPENSIVA ED ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI INAUDITA ALTERA PARTE del provvedimento emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Conca della Campania in data 10.4.2020 nella parte in cui il sig. -OMISSIS--OMISSIS- è stato diffidato

al rientro nel proprio domicilio con imposizione dell’obbligo di permanenza domiciliare in isolamento per giorni quattordici in conformità a quanto

(2)

20/4/2020 N. 01266/2020 REG.RIC.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202001266&nomeFile=202000783_… 2/3

disposto dalla ordinanza della G.R.C. n. 23/2020; e dei provvedimenti indicati nell'epigrafe del ricorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il verbale di accertamento dal quale emerge altro, precedente controllo del 09.04.2020;

Visti tutti gli altri atti prodotti, inclusa la “autodichiarazione” sottoscritta dal dichiarante in uno all’operatore di polizia, atti dai quali non emerge alcun riferimento agli specifici eventi addotti in ricorso, eventi che avrebbero dovuto esser, se rappresentati, verbalizzati e valutati con riguardo alla loro rilevanza rispetto alla contestata domiciliazione fiduciaria;

Considerato in definitiva, atteso anche la particolare connotazione degli atti della polizia locale, che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta tutela cautelare, comunque invocata al fine di prevenire il danno economico connesso ad attività secondaria, non apparendo altresì meritevole di favorevole apprezzamento la necessità di “controlli” interessanti le

“dotazioni” aziendali, elencate nel documento di cui all’allegato n. 10;

P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Napoli il giorno 17 aprile 2020.

(3)

20/4/2020 N. 01266/2020 REG.RIC.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202001266&nomeFile=202000783_… 3/3

Il Presidente Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Riferimenti

Documenti correlati

INTERVENTI ANTICRISI Art. Al fi ne di incentivare la conservazione e la valoriz- zazione del capitale umano nelle imprese, in via speri- mentale per gli anni 2009 e 2010,

CULTURALI , SPORTIVE E RICREATIVE Art. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pub- blico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematogra-.. fiche, locali di intrattenimento

9 -septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione del- lo stato di

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di ge- stione relativo all’esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 ago-

177. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coe- renza con le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 mag- gio 2011,

6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applica- no le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presiden- te del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni

b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergen- za disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,»

Si osservava prima di tutto come il primo motivo fosse infondato in quanto, una volta osservato che il delitto di cui all’art. 612-bis c.p., contestato al capo 1) della rubrica, è