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Puglia, del. 99 e 100 – Trasporto scolastico

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deliberazione 99/2019/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Maurizio Stanco Presidente Carlo Picuno Consigliere (relatore) Pierpaolo Grasso Consigliere

Giovanni Natali Referendario ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

in merito alla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Lucera (FG) con nota prot. n. 51080 del 03.10.2019, assunta al protocollo della Sezione n. 4484 del 04.10.2019;

udito il relatore dott. Carlo Picuno nella camera di consiglio del 30.10.2019, convocata con ordinanza n. 73/2019.

Premesso e considerato in

FATTO e DIRITTO

Con la nota citata il Sindaco del Comune di Lucera ha formulato quesito ex art. 7, comma 8 della l. 5.6.2003, n. 131 in ordine al corretto inquadramento del servizio di trasporto scolastico alla luce delle disposizioni di cui al d.lgs. n.

63/2017 ed al corrispondente regime finanziario, in relazione alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte dei conti.

La questione, che ha nel tempo trovato differenti soluzioni interpretative da parte della giurisprudenza delle Sezioni di territoriali della Corte dei conti (ex multis SSRRCC Campania del. n. 222/2017/PAR; Sicilia del. n. 178/2018/PAR;

Piemonte del. n.46/2019/SRCIPE/PAR; Puglia del. n. 76/2019/PAR) è stata recentemente oggetto di decisione da parte della Sezione Autonomie della Corte

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dei conti che, affrontando la questione di massima sollevata dall’ANCI ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003 e succ. mod., in ordine al quesito se «la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», ha avuto modo di enunciare il seguente principio di diritto: «Gli Enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l’Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purchè individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano» (del.

n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 18/10/2019).

Si evidenzia, inoltre, che il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, all’art. 3, secondo comma, ha disposto quanto segue: «2. Fermo restando l’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purchè sia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Pertanto, alla luce dell’intervenuta disciplina e ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, che pone in capo alle Sezioni regionali di controllo un obbligo di conformazione alle delibere di orientamento emanate dalla Sezione delle Autonomie, il Collegio fornisce risposta al quesito nei termini sopra richiamati.

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3 P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 30.10.2019.

Il Magistrato relatore Il Presidente F.to Carlo Picuno F.to Maurizio Stanco Depositata in segreteria il 5 novembre 2019

Il Direttore della segreteria F.to Salvatore Sabato

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