Città di Jesolo
Città Metropolitana di Venezia
Polizia Locale
Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272 tel. 0421 359111 - Fax 0421 359360
PEC : comune.jesolo@legalmail.it
Ordinanza n° 29 /2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
Premesso che nei giorni 10 e 11 marzo 2018 si terrà a Jesolo il “Raduno A.N.M.I. del Veneto – 100°
Anniversario morte M.O.V.M.T.V. Andrea Bafile”;
Visto il programma della manifestazione;
Constatato che tale manifestazione comporta l’occupazione di varie piazze e vie di questo Comune per consentire lo svolgimento di cerimonie militari e/o civili e quant’altro collegato alla manifestazione succitata;
Vista la comunicazione dell’ufficio commercio di questo Ente;
Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilita della circolazione;
Visto gli artt. 1-7-157-158 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 O R D I N A
1. che dalle ore 7.00 alle ore 20.00 del 10/3/2018 sulla piazza della Repubblica, sugli stalli di sosta presenti sulla parte centrale, lato sud del monumento a “Santa Barbara”, la sosta dei veicoli sia vietata, con rimozione degli stessi, eccetto i veicoli di cui all’art. 137 del D.L.vo 285/92, con spese a carico degli inadempienti, per consentire il posizionamento del veicolo adibito a Centro Mobile della Marina, aperto al pubblico;
2. che dalle ore 9.00 alle ore 12.30 del 10/3/2018 e comunque fino al termine della cerimonia di commemorazione della caduta “M.O.V.M.T.V. Andrea Bafile”, a Cortellazzo in piazza del Granatiere, in via Massaua e in piazzetta del Bersagliere la circolazione dei veicoli possa essere sospesa o deviata e la sosta vietata, con rimozione degli stessi eccetto i veicoli di cui all’art. 137 del D.L.vo 285/92, con spese a carico degli inadempienti;
3. che dalle ore 7.00 alle ore 12.30 del 11/3/2018 e comunque fino al termine delle cerimonie previste, in piazza Trieste la circolazione dei veicoli possa essere sospesa e la sosta vietata, con rimozione degli stessi eccetto i veicoli di cui all’art. 137 del D.L.vo 285/92, con spese a carico degli inadempienti, per consentire il posizionamento di gazebi, attrezzature e quant’altro collegato alla manifestazione oltre che per agevolare lo schieramento dei gruppi e della fanfara dei bersaglieri per lo sfilamento, lungo la via Bafile fino in piazza Brescia, dei partecipanti al raduno;
4. che dalle ore 11.00 del 11/3/2018 fino al termine dello sfilamento dei partecipanti al raduno, sulla via Bafile, nel tratto compreso fra piazza Trieste e piazza Brescia, la circolazione dei veicoli possa essere sospesa o deviata;
Città di Jesolo
Città Metropolitana di Venezia
Polizia Locale
Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272 tel. 0421 359111 - Fax 0421 359360
PEC : comune.jesolo@legalmail.it
5. che dalle ore 7.00 alle ore 19.00 del 11/3/2018 e comunque fino al termine della manifestazione, sul lato est di piazza Brescia la circolazione dei veicoli possa essere sospesa e la sosta vietata, con rimozione degli stessi eccetto i veicoli di cui all’art. 137 del D.L.vo 285/92, con spese a carico degli inadempienti, per permettere il posizionamento del veicolo adibito a Centro Mobile della Marina, aperto al pubblico, oltre che consentire le cerimonie di alza/ammaina bandiera e deposizione di una corona sul monumento intitolato ad Andrea Bafile;
Sulle vie e piazze precitate, qualora non se ne dovesse ravvisare più la necessità in relazione alle esigenze della
manifestazione, sarà facoltà della Polizia Locale consentire il ripristino della normale circolazione.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D.Lgs n° 285/92; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.
All’Area Tecnica di questa Amministrazione l’incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R.
495/92 e norme ad essi correlate.
E’ sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.
E’ fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 1° marzo 2018
IL DIRIGENTE – COMANDANTE P.L.
Dott. Claudio Vanin
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Disco G/VIABILITA’ E TRAFFICO ORDINANZE/Ordin-2018 File:Raduno.MarinaidelVeneto