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a decorrere dal il Comitato Locale CRI di Camerino ha assunto personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art

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Interrogazione n. 221

presentata in data 28 giugno 2021

a iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi

Situazione debitoria nei confronti della CRI di Camerino a risposta scritta

Premesso:

Che in seguito alla riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a decorrere dal 01.01.2014 il Comitato Locale CRI di Camerino ha assunto personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 1-bis, c. 1 del D.Lgs. 178/2012, divenendo soggetto giuridico autonomo, dotato di un proprio statuto e rappresentato dal proprio Presidente;

Che il Comitato Locale CRI di Camerino eroga da molti anni, in favore dell’ASUR Marche – Area Vasta 3, il servizio di trasporto sanitario o prevalentemente sanitario, da erogarsi sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Marche con DGR. 292/2012;

Che con Determina del Direttore Generale ASUR n. 900/2014 l’ASUR Marche individuava i “criteri rimborso spese effettivamente sostenute” dai vari Comitati Locali, nei limiti massimi di spesa annuale stabiliti, per gli anni 2013-2016, dalla Regione con DGR n. 968/2013;

Che a fine anno 2018 l’Asur Marche – Area Vasta 3 assegnava apposito termine ai Comitati Locali per l’invio di tutta la documentazione utile alla rendicontazione per gli anni 2014-2016, in esito alla quale, con nota del 04.05.2019, l’ASUR Marche - Area Vasta 3 contestava al Comitato Locale CRI di Camerino un risultato contabile a debito di € 241.872,86;

Che in seguito al contestato debito, l’Asur Marche – Area Vasta 3 a fine 2019 iniziava ad operare una trattenuta mensile in danno del Comitato Locale CRI di Camerino.

Ritenuto:

Che l’attività di trasporto sanitario o prevalentemente sanitario di un Comitato Locale come quello di Camerino è eseguita, per la quasi totalità, in adempimento a servizi richiesti dall’Asur Marche per mezzo della competente Area Vasta;

Che la gestione finanziaria del Comitato Locale dovrebbe essere improntata a criteri di economicità e trasparenza ed è soggetta al controllo dell’assemblea, motivo per cui, in assenza di evidenti responsabilità gestionali allo stato mai emerse, non appare congruo e giustificabile un addebito di simile entità in esito al processo di rendicontazione dei costi sostenuti nel triennio considerato;

Preso atto:

Che per le rendicontazioni degli anni successivi al triennio 2014-2016 sono state introdotte, per mezzo della Determina del Direttore Generale Asur n. 675/2017, delle modifiche al sistema di rendicontazione;

Che a fronte della medesima modalità di gestione finanziaria adottata negli anni precedenti, il risultato delle rendicontazioni attualmente in esecuzione per gli anni 2017 e 2018 del Comitato Locale CRI di Camerino, non ancora formalizzato, risulterebbe diametralmente opposto a quello

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conseguito nel triennio precedente, con saldo finale a credito di detto Comitato Locale per diverse migliaia di euro;

Considerato:

Che l’unilaterale trattenuta in danno del Comitato Locale CRI di Camerino sta causando e causerà una situazione di grave difficoltà di gestione dell’attività sanitaria emergenziale, tale addirittura da mettere a rischio la regolare garanzia dei servizi di trasporto sanitario di emergenza in un territorio già pesantemente devastato dal cumulo di situazioni emergenziali quali sisma 2016 e covid-19 Che la posizione debitoria del Comitato Locale CRI di Camerino è da questo fortemente contestata anche con riferimento alle dichiarate difficoltà di verifica dei documenti e delle argomentazioni alla base dei contestati addebiti, tanto da preannunciare un’azione giudiziaria imminente nei confronti dell’ASUR Marche;

INTERROGA il Presidente e la Giunta regionale:

1) Per sapere quale criterio è stato adottato in generale dall’ufficio preposto per addivenire al contestato addebito;

2) Di fornire in maniera analitica e puntuale le voci di spesa non riconosciute con relativa motivazione

3) Come mai nonostante le ripetute richieste del Comitato CRI di Camerino non sia mai stata fornita la motivazione dettagliata circa il rifiuto al rimborso delle varie voci di spesa debitamente documentate;

4) Di voler offrire oggettiva giustificazione circa il differente risultato economico ottenuto nella rendicontazione 2017/2018 rispetto al triennio precedente.

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