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L’anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì ventotto del mese di maggio, alle ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

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Protocollo RC n. 8503/14

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2014)

L’anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì ventotto del mese di maggio, alle ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 2 NIERI LUIGI.………... Vice Sindaco 3 BARCA FLAVIA... Assessore 4 CATTOI ALESSANDRA……….... 5 CAUDO GIOVANNI………... 6 CUTINI RITA……..………...

7 IMPROTA GUIDO………..… Assessore 8 LEONORI MARTA.………....… 9 MARINO ESTELLA………... 10 MASINI PAOLO…………..………... 11 OZZIMO DANIELE……… 12 PANCALLI LUCA...

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Cutini, Leonori, Marino e Pancalli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 155

Applicazione della sanzione prevista dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 per le domande di condono presentate ai sensi della legge n. 326/2003 e della L.R. n. 12/2004.

Premesso che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per interventi abusivi realizzati in area vincolata ai sensi delle LL. nn. 1497/1939 e 431/1985 ed oggetto di domanda di condono, è subordinata all’emissione del parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 e alla corresponsione dell’indennità risarcitoria;

Che ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 24/1998 sono state delegate ai comuni le funzioni amministrative relative al parere di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per le opere realizzate entro il 31 marzo 2003;

Che il parere ex art. 32 legge n. 47/1985 relativo alle pratiche di condono presentate ai sensi della L. n. 47/1985 e della L. n. 724/1994 può essere emesso in senso favorevole soltanto in assenza di vincoli d’inedificabilità imposti prima della data di esecuzione delle opere abusive;

Che il parere ex art. 32 relativo alle pratiche di condono presentate ai sensi della L. n. 326/2003 e della L.R. n. 12/2004, ad esclusione degli immobili ricadenti nei parchi e/o nelle aree protette nazionali, regionali e provinciali, può essere emesso in senso favorevole soltanto per le tipologie di abuso 4, 5 e 6, come sotto specificate a condizione che gli interventi abusivi siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli Strumenti Urbanistici Attuativi approvati a tutto il 31 marzo 2003 e siano compatibili con le prescrizioni contenute nella normativa paesistica vigente:

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− Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

− Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio;

− Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativi edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume;

Che con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 47 del 27 aprile 2001, sono stati determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo ed oggetto di domanda di condono ai sensi delle leggi nn. 47/1985 e 724/1994;

Che successivamente alla citata deliberazione, con determinazione dirigenziale del Direttore dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio, n. 144 del 18 luglio 2001, sono stati determinati in maniera dettagliata i parametri e le modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria sopra citata;

Che il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali con proprio Decreto del 26 settembre 1997 pubblicato sulla G.U. del 4 ottobre 1997 n. 232, ha disciplinato la determinazione dei parametri e la modalità per la quantificazione dell’indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi delle LL. nn. 1497/1939 e 431/1985;

Considerato che il D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 137/2002 prevede che venga irrogata una sanzione pecuniaria risarcitoria nel caso in cui possa essere rilasciata una autorizzazione paesaggistica a posteriori;

Che l’emissione del parere paesaggistico favorevole ex art. 32 della L. n. 47/1985 relativo ad istanze di condono presentate ai sensi della legge n. 326/2003 e della L.R.

n. 12/2004, intese a legittimare i sopra citati interventi abusivi effettuati su fabbricati ricadenti, al momento dell’entrata in vigore della legge n. 326/2003, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 42/2004, è subordinato alla corresponsione della sanzione pecuniaria risarcitoria;

Che al fine di applicare criteri univoci nella determinazione delle sanzioni amministrative, occorre pertanto, procedere alla determinazione della sanzione prevista dall’art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 per gli abusi oggetto di domanda di condono commessi nelle aree soggette al vincolo paesaggistico, presentate ai sensi della legge n. 326/2003;

Che tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio, con Protocollo d’Intesa del 18 dicembre 2007, sono stati fissati i criteri e le modalità di determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004;

Che la proposta di determinazione della sanzione pecuniaria secondo i criteri e le modalità fissati nel predetto Protocollo stipulato tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio, è stata esaminata, congiuntamente all’Avvocatura Capitolina, nel corso della riunione tenutasi presso l’Ufficio Condono Edilizio il giorno 22 marzo 2013;

Considerato che in data 2 maggio 2014 il Dirigente della U.O. Condono del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico

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delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente F.to: R. Gaudio”;

Preso atto che in data 2 maggio 2014 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta

Il Direttore F.to: A. Graziano;

Che in data 5 maggio 2014 Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente F.to: G. Previti”;

Che nel testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto:

− il T.U.E.L. n. 267/2000;

− lo Statuto di Roma Capitale;

LA GIUNTA CAPITOLINA DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di procedere alla determinazione della sanzione prevista dall’art. 167 del D.Lgs.

n. 42/2004 per gli abusi di tipologia 4, 5 e 6 commessi nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, oggetto di istanze di condono presentate ai sensi della legge n. 326/2003 e della Legge Regione Lazio n. 12/2004 secondo i criteri e le modalità fissati nel Protocollo d’Intesa, sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio in data 18 dicembre 2007, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di confermare, in relazione alla quantificazione dell’indennità risarcitoria da applicare esclusivamente per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo ed oggetto di domanda di condono ai sensi della legge n. 47/1985 e L. n. 724/1994, i criteri stabiliti dalla determinazione dirigenziale dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio, n. 144 del 18 luglio 2001, allegata in atti al presente provvedimento.

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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE L. Nieri

IL SEGRETARIO GENERALE L. Iudicello

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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...

al ……….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 28 maggio 2014.

Dal Campidoglio, lì ………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

………...………

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