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Riforma IMU: ieri ALI in audizione alla Camera

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Academic year: 2022

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Audizione di ALI Autonomie Locali Italiane Proposta di legge riforma IMU

Nell’ambito dell’esame delle abbinate proposte di legge C. 1429, C. 1904 e C. 1918, in materia di Imposta Municipale sugli Immobili.

Commissione Finanze Camera dei deputati Roma, 17 luglio 2019 – h 15

Autonomie Locali Italiane

Tel: +39. 06 69 76 601 – Email: segreteria@aliautonomie.it Via degli Scialoja, 3 - 00196 Roma

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GIUDIZIO POSITIVO SULLA RIFORMA DI UNIFICAZIONE IMU E TASI

La semplificazione e la riduzione degli adempimenti sono i principali obiettivi di qualunque riforma di natura fiscale che, normalmente, generano risultati di efficienza anche nei livelli di riscossione e di accertamento.

Il miglioramento della qualità delle percentuali di riscossione e dell’efficacia dei controlli degli adempimenti tributari, sono le precondizioni per arrivare alla revisione dei carichi fiscali e alla ripartizione della pressione fiscale locale su una platea più ampia, con un costo singolo minore per famiglie e per aziende.

Per raggiungere quindi il principio di “pagare tutti per pagare meno”, è prioritario semplificare gli adempimenti per chi è chiamato a pagare le imposte e ridurre le variabili formali e sostanziali per gli uffici tributi chiamati a verificare le scadenze e i versamenti.

La scelta su cui il legislatore dovrebbe iniziare a riflettere è sulla possibilità di ridurre subito il numero di tributi, ritenuti inutili, poco applicati o tendenti a duplicare adempimenti e versamenti.

In questo contesto le proposte di legge C. 1429, C. 1904 e C. 1918 sono apprezzabili e condivisibili, nella volontà esplicita di ridurre gli adempimenti su cittadini e pubblica amministrazione e semplificando le attività di pagamento e di controllo.

TESTI DA COORDINARE CON NOVITA’ DEL “DECRETO CRESCITA”

1. Ripristinare al 30 giugno il termine per la presentazione della dichiarazione IMU (sostituito il “30 giugno” con il “31 dicembre” con l’art 3-ter DL 34 del 30 aprile 2019 convertito con la L. 58 del 28 giugno 2019 “Decreto crescita”).

2. Confermare nella norma strumenti efficaci di contrasto all’evasione: il comune può prevedere con norma regolamentare che il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dell’IMU da parte dei soggetti richiedenti. (Principio introdotto per tutti i tributi locali con l’art. 15-ter DL 34 del 30 aprile 2019 convertito con la L. 58 del 28 giugno 2019 “Decreto crescita”).

GLI EMENDAMENTI CORRETTIVI DA VALUTARE SULLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1429:

1. Art. 2 comma 2 lettera b):

Chiarire il caso in cui i due coniugi risiedano in comuni diversi.

2. Art. 4 comma 2:

La norma è in contrasto con il 1° comma dello stesso art. 4 e con la giurisprudenza, generando difficoltà applicative e possibili contenziosi sulla definizione “data di ultimazione dei lavori o data di utilizzo”

3. Art. 8 comma 2:

L’obbligo di invio di modelli di pagamento precompilati a decorrere dal 1° gennaio 2021, allo stato attuale, non è perseguibile perché i comuni ricevono le dichiarazioni IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo e quindi non hanno tutte le informazioni necessarie per quantificare preventivamente le somme dovute dai soggetti passivi.

La disposizione normativa potrebbe concludersi alla parola “compilati”, eliminando la frase successiva “ovvero procedere autonomamente all’invio degli stessi modelli”, oppure lasciare il testo attuale modificando la parola “devono” con la parola “possono”.

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GLI EMENDAMENTI CORRETTIVI DA VALUTARE SULLA PROPOSTA DI LEGGE C.

1904:

1. Art. 1 comma 8:

La norma è in contrasto con il 7° comma dello stesso art. 8 e con la giurisprudenza, generando difficoltà applicative e possibili contenziosi sulla definizione “data di ultimazione dei lavori o data di utlizzo”.

2. Art. 1 comma 27:

L’obbligo di predisposizione di modelli di pagamento precompilati, allo stato attuale, non è perseguibile perché i comuni ricevono le dichiarazioni IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo e quindi non hanno tutte le informazioni necessarie per quantificare preventivamente le somme dovute dai soggetti passivi.

La disposizione normativa potrebbe concludersi alla parola “richiesta”, oppure modificando la frase successiva rendendo possibile e non obbligatorio l’invio dei modelli precompilati.

GLI EMENDAMENTI CORRETTIVI DA VALUTARE SULLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1918:

1. Art. 2 comma 2 lettera b):

Chiarire il caso in cui i due coniugi risiedano in comuni diversi 2. Art. 4 comma 2:

La norma è in contrasto con il 1° comma dello stesso art. 4 e con la giurisprudenza, generando difficoltà applicative e possibili contenziosi sulla definizione “data di ultimazione dei lavori o data di utilizzo”

3. Art. 8 comma 2:

L’obbligo di invio di modelli di pagamento precompilati a decorrere dal 1° gennaio 2021, allo stato attuale, non è perseguibile perché i comuni ricevono le dichiarazioni IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo e quindi non hanno tutte le informazioni necessarie per quantificare preventivamente le somme dovute dai soggetti passivi.

La disposizione normativa potrebbe concludersi alla parola “compilati”, eliminando la frase successiva “ovvero procedere autonomamente all’invio degli stessi modelli”, oppure lasciare il testo attuale modificando la parola “devono” con la parola “possono”.

SUGGERIMENTI INNOVATIVI E PROPOSTE DA VALUTARE

1. INTRODURRE IL PRINCIPIO CHI PAGA PRIMA PAGA MENO

- Il comune può prevedere con norma regolamentare una riduzione a favore di chi paga in unica soluzione a giugno.

2. INTRODURRE IL PRINCIPIO PREMIANTE DELLA FEDELTA’ FISCALE - Il comune può prevedere con norma regolamentare una riduzione a favore di chi ha

correttamente pagato in modo spontaneo l’IMU nei cinque anni precedenti.

Riferimenti

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