• Non ci sono risultati.

Comune di Elmas UFFICIO SERVIZIO SOCIALE CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA CENTRO BIMBI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Comune di Elmas UFFICIO SERVIZIO SOCIALE CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA CENTRO BIMBI"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

Allegato alla determinazione N. 155 del 04/10/2011 - Reg. Gen. n. 610

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA

“CENTRO BIMBI”

Il presente disciplinare contiene le indicazioni delle prestazioni a carico del gestore:

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L’oggetto dell’appalto è l’affidamento della struttura denominata Centro Bimbi.

Il numero dei minori è subordinato all’ampiezza e funzionalità dei locali interni alla struttura, nel rispetto delle normative vigenti, (compresi nella fascia d’età tra 1 e i 3 anni) pari a n. 45 bambini;

La struttura Centro Bimbi è ubicata presso la Via S. Rita – Elmas è conforme ai requisiti strutturali normati dalla vigente normativa regionale del settore ed è provvista di arredi, attrezzature, suppellettili ed utensileria conformi alla normativa CEE.

Il gestore del Servizio Centro Bimbi dovrà fornire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale L. R. 23/2005 n. 23.

In generale il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

a) offrire in stretta collaborazione con le famiglie e gli operatori sociali comunali, un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione, nella prospettiva di consentire alle bambine e ai bambini il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'autonomo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative e ludiche, individuali e di gruppo, consone alle varie fasi di sviluppo ed in rapporto alle diverse fasce di eta`;

b) sostenere le capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche

(2)

c) destinare particolare cura all'ambientamento delle bambine e dei bambini, provvedendo ad un inserimento cadenzato nel tempo, che preveda la gradualità dei tempi di permanenza e la presenza dei genitori;

Art. 2 – DURATA

Il servizio dovrà avere un’apertura di n. 12 mesi annui dal lunedì al sabato, escluse le festività, salvo casi eccezionali può essere disposta l’apertura del centro nelle festività a discrezione della ditta appaltatrice.

L’affidamento della struttura avrà durata triennale.

Art. 4 - CANONE DI LOCAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il canone di locazione posto a base d’asta, per l’affidamento della struttura è pari a € 24.800,00 annui soggetti solo a rialzo.

Art. 5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La gestione sarà affidata mediante la procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Decr. Lgs. 163/2006 secondo i criteri stabiliti dal bando di gara.

L’amministrazione si riserva di aggiudicare la struttura, anche in presenza di una sola offerta valida.

L’aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.

L’Ufficio Servizio Sociale è a disposizione per sopralluoghi, da effettuarsi presso il Centro Bimbi, da parte delle concorrenti.

Art. 6 - CORRISPETTIVO e UTILIZZO DELL'IMMOBILE COMUNALE

Il canone di locazione annuo dovuto per l’affidamento della struttura, di cui trattasi, dovrà essere corrisposto al Comune con rate trimestrali posticipate.

(3)

L'Amministrazione mette a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, i locali dell’edificio di proprietà comunale , di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano. L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprieta`

dell'Amministrazione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del Centro con i costi ed il progetto esecutivo proposti in sede di gara, nonchè assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

L'immobile, e` consegnato nello stato di fatto in cui si trova.

Il concessionario dovrà altresì curare gli spazi esterni alla struttura , adibiti a “verde”

Alla scadenza del contratto, il Concessionario e` tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovra` risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il concessionario.

Sara` a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Art. _7 - SPESE ED ONERI A CARICO DEL GESTORE

Ogni spesa ed onere relativo alla gestione, comprese eventuali sanzioni dovute a violazione di norme, sono a totale carico del gestore ed in particolare:

- spese per il personale;

- spese per l’acquisto di alimentari;

- spese di energia elettrica;

- spese per il rifornimento idrico;

- spese per il riscaldamento;

- spese telefoniche;

- spese per la fornitura di materiali di pulizia e disinfestazione;

- spese inerenti il pagamento dei tributi locali (TARSU) per i quali il gestore dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione presso i competenti uffici comunali;

-

(4)

Art. _8 - OBBLIGHI DEL GESTORE Il gestore:

- è tenuto a gestire direttamente la struttura. E’ assolutamente escluso ogni rapporto di subconcessione a terzi del Centro Bimbi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, escluso per attività ludico ricreative (feste compleanni o altro richieste dalle famiglie).

- potrà stabilire le rette con il parere favorevole da parte dell’amministrazione appaltante;

- dovrà accogliere massimo numero cinque minori segnalati dal servizio sociale senza la corresponsione di alcun onere da parte comunale;

- dovrà accogliere i minori con priorità ai residenti nel Comune di Elmas;

- dovrà dotarsi di una carta dei servizi sul funzionamento e gestione dell’attività.

Art. 9 - ATTREZZATURE ED OBBLIGHI INERENTI La consegna del complesso Centro Bimbi verrà fatta constatare da apposito

verbale, da redigersi in contradditorio tra un rappresentante del Comune e uno del gestore.

Al momento della consegna, sarà redatto un apposito verbale di inventario di tutti i beni mobili, attrezzature ed arredi, che vengono affidati al gestore.

Detti beni, attrezzature ed arredi, così come dovranno essere riconsegnati al Comune al termine della gestione, nelle stesse condizioni d’uso specificate nel predetto verbale.

Resta inteso che il gestore non potrà apportare alcuna modificazione degli impianti affidati in gestione senza il preventivo consenso scritto del Comune.

I lavori di manutenzione straordinaria che non siano dipendenti da difetti e/o carenze imputabili al gestore, l’eventuale adeguamento degli impianti alle normative di legge, nonché l’eventuale nuova sostituzione di opere, ritenute necessarie, saranno eseguite a cura e spese dell’Amministrazione Comunale.

La cura del giardino e l’irrigazione adiacente alla struttura sarà a cura del gestore.

I lavori di manutenzione ordinaria sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

(5)

Art. 10 - PERSONALE

Sono richieste le figure di personale educativo nel rapporto di 1 a 6, e se presente un portatore di handicap, nel rapporto di 1 a 1.

L’organico del Centro Bimbi deve essere costituito:

 Da un responsabile, che deve garantire un raccordo con il servizio Servizio sociale del Comune, finalizzato alla garanzia e al miglioramento della qualità erogata e alla promozione dei servizi rivolti all’infanzia;

 da personale educativo, per la cura dei bambini, che deve essere in possesso del diploma attinente al settore.

 dagli addetti alla funzione ausiliaria, che devono garantire in relazione all’orario di apertura del servizio ed al numero dei bambini frequentanti, il sostegno delle attività, della pulizia degli ambienti, del ripristino delle condizioni igieniche durante l’orario di funzionamento della struttura.

Entrambe le figure dovranno:

 non aver riportato condanne penali ne di avere procedimenti penali in corso;

 essere fisicamente idonei al servizio;

Tutti gli operatori devono esse dotati di tessera sanitaria.

Il Responsabile del Servizio dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio e di esperienze formative e professionali specifiche nell’ambito della prima infanzia:

1. Diploma di Laurea attinente (Pedagogia o Scienze dell’Educazione, Psicologia, Scienze della formazione primaria e lauree equipollenti);

2. Corso di laurea triennale per educatore nelle comunità infantili;

Gli operatori impiegati nell’attività dovranno essere in possesso di titoli attinenti al settore;

Per tutti gli operatori educativi ed ausiliari componenti l’organico del Centro Bimbi dovranno essere applicati i contratti secondo la normativa vigente in materia di personale relativo al settore.

Unitamente al rispetto del contratto di lavoro applicato (trattamento economico,

(6)

• Il rispetto della legislazione di riferimento vigente, compresa quella antinfortunistica;

• La dotazione di un codice di regolamentazione dello sciopero a garanzia dei servizi minimi essenziali da erogare all’utenza;

• Il rispetto da parte di ogni operatore impiegato, del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati e sul segreto d’ufficio;

• Il comportamento corretto nella prestazione del servizio da parte di tutti gli operatori.

Deve essere garantita la stabilità del personale educativo ed ausiliario per almeno tutto l’anno scolastico e la sostituzione degli operatori assenti (per maternità, ferie e quant’altro contrattualmente previsto) con altri, aventi gli stessi requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del servizio nel rispetto dei parametri numerici adulti/bambini.

Deve essere consentito l’accesso, in ogni momento, alla struttura del Centro Bimbi al personale del Settore Servizio Sociale del Comune di Elmas, al fine della verifica del progetto educativo, organizzativo e gestionale e della regolarità del servizio erogato.

Art. 11 – ASSICURAZIONE

L’appaltatore è obbligato alla stipula di una polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile e infortuni, dei minori partecipanti e del personale operante.

Art. 12 - AVVIO DEL SERVIZIO

L’appaltatore dovrà fare riferimento al Responsabile del Servizio Sociale comunale o in sua assenza dei collaboratori del settore, fornendo informazioni sull’andamento generale del servizio e comunicando tempestivamente eventuali impedimenti.

Art. 13 – FORME DI COLLABORAZIONE

L’appaltatore verrà coinvolto nell’ambito della pianificazione delle politiche sociali, in particolare alla prima infanzia.

Art. 14 - SOSPENZIONE O REVOCA DELL’AFFIDAMENTO

Nel caso di accertata carenza sull’intera gestione del Servizio Centro Bimbi, il Comune di Elmas sospenderà l’affidamento della struttura, sino all’adempimento di tutte le prescrizioni impartite dall’ufficio Servizi Sociali.

(7)

Resta chiarito e inteso che il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli sul servizio negli ambiti e per le competenze attribuitegli dalla Legge.

Nel caso in cui il Comune di Elmas a mezzo di rapporti scritti accerti che il gestore abbia contravvenuto alle condizioni generali e particolari, cui il presente affidamento, diffiderà il gestore ad eliminare gli inconvenienti relativi e, in caso di recidiva dei fatti contestati o inadempienza agli ordini impartiti per il rispetto dell’affidamento, potrà revocare la gestione medesima.

Dichiarata la revoca, il gestore non potrà prendere indennizzi, compensi, risacimenti o rimborsi di sorta.

Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi posti a carico del gestore, lo stesso presta apposita cauzione pari al 10% dell’importo del canone da corrispondere anche mediante fidejussione.

La cauzione verrà incamerata dal Comune in caso di violazione da parte del gestore agli obblighi contrattuali o di danneggiamenti alla struttura.

Art. 16 – REVISIONE DEI PREZZI

Per il primo anno il canone non è suscettibile di alcun aumento mentre per il secondo ed il terzo, giusto quanto previsto dall’art. 44 della Legge Finanziaria n. 537/93, sarà incrementato della percentuale d’aumento medio accertato dall’ISTAT sui prezzi al consumo.

Art. 17 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune di Elmas e l’offerente, relative all’interpretazione ed all’applicazione del presente capitolato, dovranno essere discusse e risolte innanzi l’autorità giudiziaria, presso il foro competente.

Art. 18 – RISERVATEZZA

L’appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dagli offerenti saranno trattati secondo le norme in materia di Pubblici Appalti. I concorrenti autorizzano l’Amministrazione per il fatto stesso di partecipare alla gara, al trattamento

(8)

Art. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto assoluto divieto cedere il contratto a terzi.

Art. 21 - SPESE PER IL PRESENTE ATTO

Saranno a completo ed esclusivo carico del gestore le spese relative e conseguenti il contratto, nessuna esclusa, nonché quelle di bollo, di copia e di diritti di segreteria.

Elmas, 04/10/2011

IL RESP. DEL SETTORE SERVIZIO SOCIALE

Cinzia Isu

Riferimenti

Documenti correlati

LA PARTECIPAZIONE del Comune di Elmas all’annuale fiera del libro denominata “New York Book Festival 2008”, che si terrà a New York City (USA) dal 27 giugno 2008;. DI INDIVIDUARE

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari Od agevola— zioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere

17 in data odierna (proposta n.22 del 20/02/2007) si evince la chiara intenzione di provvedere alla risoluzione della vertenza facendo ricorso alla stabilizzazione del

Allora, questo è il senso di quello che vuol essere il mio intervento; lo rimando solo per attenzione agli atti che ci stanno consegnando. Credo di avere rettificato anche quelle

 Di prendere atto della partecipazione del CESIL nella prima fase di percorso formativo cui parteciperanno i candidati ammessi alla realizzazione dei tirocini formativi;. 

 rendere accessibile il sistema ambientale potenziare e strutturare il sistema culturale. Consigliere Dore: chiede se ci sarà qualcosa da leggere perché le cose dette avrebbero

In condizioni di emergenza (simulata o reale) tutti i presenti all’interno del Comune di Elmas sono tenuti ad attuare le procedure riportate nel presente piano di

Ai sensi dell’art. 50/2016 il DEC, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento