BOLLETTINO
DEGL' AMMINISTRAZIONE FIOUGIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
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(Pubblicazione mensile)
Anno LIL Mogadiscio, 14 Maggio 1952 Sileno K. {dl N. S
& OMMARIO
1952: i
DECRETI: |
DECRETO n. 66 rep. in data 10 maggio 1952: Approvazione della con- _ I venzione 8-5-1952 stipulata fra 1 Amministrazione e la Sinclair Somal
Corporation 2/2 ZI
DECRETO n. 67 rep. in data 30 aprile 1952: Nomina della Commissione per il collaudo dei medicinali e materiale sanitario in arrivo dall'Italia 332 DECRETO n. 68 rep. in data 2 maggio 1952: Modifiche al pagamento
delle rette di degenze e prestazioni medico chiruigiche stabilite dal
decreto n, 53 del 1951... + 333
DECRETO n. 69 rep. in data 3 maggio 1952: Assegnazione alla Ammi-
nistrazione Municipale di Mogadistio dei proventi previsti dall’Ordi- | nanza n. 4 del 1932.0334 DECRETO n. 70 rep. in data 8 maggio 1052: Abolizione della trattenuta |
sullo stipendio per il personale femminile proveniente dalla B.A.S 335 | DECRETOn. 71 rep. in data 7 maggio! 1952: Istituzione dell’Ente Auto.
nomo « Fiera della Somalia » dx
Mogadiscio - Stamperia A-F.1.S. - 1952 - 1498 - 850
Le
_ 881 —
DECRETOn. 66 rep.
AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE
VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1801, che ratifica l’Ac- cordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazio- ne Italiana e dà ad! esso piena ed
VISTO l’art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni
sunte per congedo;
intera esecuzione;
attribuite all’Amministratore, as- VISTO L’Ord'namento Minerario per il Territorio della Soma- lia, approvate con l’Ordinanza n.
1951;
13 di repertorio, in data 15 agosto VISTA la Convenzione in data 8 maggio 1952 stipulata, ai sen- si dell’art. 16 dell’Ordinamento
la Sinclair Somal Corporation, re ma di ricerche petrolifere nel terr ta 2 maggio 1952, n. 01564 dell data 7
Minerario, tra l’Amministrazione € lativa all'esecuzione di un program- torio della Somalia ; e la nota in da- Amministratore della Somalia e in
maggio 1952 del Presidente della Sinclair Somal Corporation,
facenti parte integrante della convenzione stessa ;SENTITA la Commissione dinamento Minerario, nella sedut
RITENUTA l’opportun:tà
convenzione di cui trattasi;DEg
di esperti dii cui all’art. 7 dell’Or-
a del 5 maggio 1952;
di procedere all’approvazione della
RETA:
Art. 1.
E’ approvata e resa esecutiv decreto, la convenzione in data ministrazione e la Sinclair Som
x, a decorrere dalla data del presente 8 maggio 1952, stipulata fra Am-
1 Corporation, in base alla quale è accordato alla Sinclair Somal Corporation il permesso di ricerca e, in
caso di esito favorevole dellla ric
erca, la concessione mineraria per ll
i
e
petrolio, i gas naturali, gli altri idrocarburi liquidi e gassosi e le s0- stanze derivate e compositive
ritorio della Somalia determinata come segue:
— il Territorio nord orientale della Somalia delimitato dal metri-
diano 44° 30’, dal confine con l’Et:opia, dal confine con la Somalia
britannica, dal Golfo di Aden e dall’Oceano Indiano fino alla intet sezione della costa sull’Oceaesclusione dell’area delimitata dalla poligonale avente i seguenti ver-
tici:
Ras Laz — incrocio del 9° parallelo con meridiano 50° — im- crocio del 10° parallelo con meridiano 50° — Scuciuban — El Donfar dei medesimi, nell’area situata nel Ter-
no Indiano con merididano 44° 30’, con
— confine della Somalia britannica sulla costa — Garrò, sulla costa a 12 chilometri adovest di Durbo — punto intersezione del meridia-
no passante per Carrò con la linea Tisgieh-Bug Atoti — Bug Atoti
Jadan — Bargal. Come limite orientale di detta poligonale deve in- tendersi la costa da Ras LazL’area sopradescritta è
tria che forma parte integrante del presente decreto. I
I rapporti tra ’Ammin
a Bargal. |
indicata col colore rosso sulla planîme-
|
|
Art, 2. ||
istrazione e la Società Mineraria anche per quanto è relativo al permesso di ricerca ed alla successiva conces- sione mineraria sono regolati
Mogadiscio, li 10 maggi
DECRETON. 67 rep.
AMMINISTRAZIONE FIDU IL SEGRETI
dalla convenzione precitata.
o 1952.
p. L'AMMINISTRATORE
Canino i
CIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA |
ARIO GENERALE |
VISTAla legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica PA cordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione ;
CONSIDERATA l’opportunità di nominare una Commissione per il collaudo dei medicinali e del materiale sanitario im arrivo dal.
l’Italia, o comunque acquistato dall’A.F.I1.S.; |
RITENUTOche tale Conimissione ha sino ad oggi funzionato
È
senza una regolare nomina, e ch zionare e regolarizzare la sua co.
CONSIDERATO
che escongedo, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario Generale ai8g ,
883 —
e pertanto si rende necessario di san- mposizione;
sendo l’ Amministratore assente per
sensi dell’Ordinanza n. 47 in data 22 luglio 1950;
DECRETA:
Art. 1.
Dal 6 febbraio 1951 al 15 maggio 1952, la Commissione di col-
laudo dei medicinali e dei materiali sanitari in arrivo dall’Italia o co- munque acquistati dall’ A.F.I.5S
Dott. Camillo Decina —
, è composta come segue:
Presidente Dott. Cesare Corno — Membro
Sig. Ernesto Perrotta —
A decorrere dal 16 maggio
minato Presidente della Commi Dott, Camillo Decina.
Ai component; della Comm precedenti, spetta il compenso p n. 888.
Mogadiscio, li 30 aprile 194
DECRETOn. 68 rep.
AMMINISTRAZIONE FIDUCIA
IL SEGRET
VISTA la legge 4 novemk cordo dii tutela per il Territorio
italiana e dà ad esso piena ed in RITENUTAl’opportunità;A
Membro e preparatore.
Art. 2.
1952, il Dott. Salvatore Zuretti è no- ssione suddetta in sostituzione del
rt. 3.
Issione dii collaudo dij cui agli articoli revisto dalla legge 4 novembre 1950,
2.
IL SEGRETARIO GENERALE Canino
RIA TTALIANA DELLA SOMALIA
ARIO GENERALE
re 1951, n. 1801, che ratifica l’Ac- della Somalia sotto amministrazione ltera esecuzione ;
di modificare il decreto n. 53 del 30
aprile 1951, relativo al pagamento delle rette di degenza e delle pre=
stazioni medico-chirurgiche presso gli Istituti Sanitari dell’A.F.L.S.
CONSIDERATO che essendo l'Amministratore assente per congedo, le sue funzioni son esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 2 SON n. 47 del 22 luglio 1950;
ECRETA:
Art. 1.
All'art. 1 del decreto n. 53 in data 80 aprile 1951, viene aggiun:
to il seguente capoverso:
« Per i bambini di età non superiore ai 6 ‘anni, le rette di degen+
‘ za di cui sopra vengonoridotte alla metà. L'eventuale somministra:
zione di preparati speciali per bambini viene conteggiata € addebitata a parte ».
I
Art. 2.
|
E’ in facoltà dell’Amministratore di accordare una riduzione del
25 per cento sulle rette dii degenza di cui all’art. 1 del decreto n. 53 in data 30 aprile 1951, a favore di determinate categorie di ricoverati. |Art. 3. |
Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1952. |
Mogadiscio,li 2 maggio 1952. i
IL SEGRETARIO GENERALE
Canino Î |
|DECRETOn. 69 rep. i
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AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE |
VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica IS
cordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione
italiana e dà adi esso piena ed intera esecuzione; |VISTO l’art. 2 dell’Otdinanza n. 47 del 22 luglio 1950, relativo
all’Ordinamento dell’Amministrazione Fiduciaria Italiana della So- malta;— 335 —
VISTA l’Ordinanza n. in data 28 maggio 1952, con cui veni
gono istituite, fra l’altro, delle imposte addizionali da devolvere ai
Municipi del Territorio ; |
CONSIDERATO che, al termini dell’art. 3 della predetta Ordi:
nanza n. 4, occorre designare, per l’anno 1952, i Municipi ai quali devono essere mensilmente devoluti : proventi delle addizionali pri-
ma menzionate;CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’as-|
sestamento finanziario dell’Amministrazione Municipale di Mogadi- scio, unica città della Somalia costituita in Municipio a termini di legge e che, per la sua funzione di capitale, deve sostenere delle rille» | vanti spese di sistemazione e dii organizzazione dei servizi pubblici; |
ECRETA:
Articolo umco.
Per il corrente anno 1952 | proventi delle imposte addizionali, di | cui all’art. 1, lettera A, dell'Ordinanza n. 4 del 28 marzo 1952, sa-
ranno mensilmente devoluti all’Amministrazione Municipale di Mo-
gadiscio.Mogadiscio, li 3 maggio 1952.
IL SEGRETARIO GENERALE
Canino
DECRETOn. T0 rep.
AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE
VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1801, che ratifica V’Ac- |
cordo di tutela per il Territorio| della Somalia sotto amministrazione |
italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;VISTO Part. 48-A lettera (Î) del regolamento per gli impiegati | a retribuzione mensile emanato in data 15 gennaio 1945, il quale sta= | bilisce che il personale femmibile riceverà i 4/5 dello stipendio fissa- to per il personale maschile delle stesse classi e gradi ; |
CONSIDERATA l’opportunità di abrogare la norma suddetta
al fine di eliminare discriminazioni relative al sesso; || Con decorrenza 1° mag ticolo 43-A del regolamento
emanato in data 15 gennaio
Con la stessa decorrenz
‘ tamento previsto per il persi
Mogadiscio, li 8 maggioDECRETOn. 71 rep.
AMMINISTRAZIONE FIDU IL SEGRETI
gio 1952 è abrogata la lettera (f) dell’a 1945.
a compete al personale femminile il tra onale maschile delle stesse classi e gradi.
DECRETA:
Art. 1
T-
per gli impiegati a retribuzione mensiile
Art. 2.
it 1952.
pi L’ AMMINISTRATORE Canino
CIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA |
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ARIO GENERALE |
* VISTAla legge 4 novi
embre 1951, n. 1801, che ratifica l’Ac- cordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione liana e dà ad esso piena ed intera esecuzione ;diinanza n. 47 del 22 luglio 1950;
VISTO Part. 2 dell’Ori VISTA ila deliberazione mera di Commercio Industri l’Ente Fiera della Somalia s
VISTOlo Statuto appra
E’ istituito con sede in mercio Industria e Agricoltu nominato « Fiera della Soma
Suo scopo è immettere I’
economia mondiale, promuov
la
del 20 febbraio 1952 con la quale la Ca-
e Agricoltura della Somalia chiede chle eretto in Ente Autonomo; |\vato in detta seduta;
DECRETA: ||
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Art. 1. I
Mogadiscio presso la Camera dii Com- ra della Somalia un Ente Autonomo de- Ha ».
|
|
economia del futuro Stato Somalo nella| ere l’incremento delle attività commer.
Art. 2.
— 3397 —
ciali, agricole, industriali del Territorio, attirare l’attenzione dei
Paesi esteri sull’economia della Somalia al fine dello sviluppo dei
rapporti economici con l’Estero, led a questo scopo promuovere fiere campionarie, esposizioni, mercati ed' altre manifestazioni affini con |annessi servizi. |
Art. 3.
L’Ente Autonomo predetto è (costituito presso la Camera di Com- mercio Industria e Agricoltura délla Somalia, la quale ha deliberato
i suo contributo, 7
Art. 4.
L'Ente Autonomo provvede &llo svolgimento degli scopi per i
quali è costituito nei modî e con i mezzi indicati! nello Statuto allegato
al presente decreto e che fa parte integrante di esso.Mogadiscio, li 7 maggio 1952,
IL SEGRETARIO GENERALE
Canino i
STATUTO
DELL'ENTE AUTONOMO FIERA DELLA SOMALIA
Art 1.
E° costituito in Mogadiscio un [Ente Autonomosotto la denomina- zione « Fiera della Somalia » con sede in Mogadiscio presso la Came- ra di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia.
Art[ 2,
Scopo dell'Ente è il seguente:| « Immettere l'economia del futn-
ro Stato Somalo nell’economia mondiale, promuovere l’incremento i delle attività commerciali, agricole] industriali del Territorio, attira- | re l’attenzione dei Paesi Esteri sull'economia della Somalia al fine | dello sviluppo dei rapporti economici con l'Estero, ed a questo scopo || _______||_|__
‘
promuovere Fiere campionari
stazioni affini con annessi serv
1 iid
Industria e Agricoltura della
Il patrimonio dell'Ente è a) Contributi dell’ Assi b) Importi addizionali n. 4 del 28 marzo 1052.
c) Contributi volontari €
d) Proventi vari.
Alla gestione dell’Ente trimonio dell'Ente e con le en
L'Ente è amministrato d dieci persone nominato dall’ A nerale si rinnova ogni due ani fermati.
Le funzioni dei membri Generale determinalle direttiv bilisce 11 carattere delle Manil Ordinariamente si riunis dei bilanci preventivi e dei con cutivo e del Collegio dei Revi Straordinariamente può sidente o a richiesta del Com
propri membri.
Le sedute del Consiglio G ne con la presenza della metà convocazione con la presenza
Le del berazioni sono res nuti.
?Ente Autonomo è cost
x4
mercati ed altre manife-
sae, esposizioni, Izi ».
Art. 3.
ituito presso la Camera di Commercio,
Somalia.
Art. 4.
costituito come segue:
nclazione promotrice.
a favore dell’Ente di cui all'ordinanza donazioni di terzi.
Art. 5.
i provvede con i mezzi concessi dal pa- trate degli esercizi.
Art. 6.
la un Consiglio Generale composto di
ssociazione promotrice, Il Consiglio Ge-
li ed i suoi membri possono essere ricor.del Consiglio sono gratuite. Il Consiglio re per attuare le finalità dell'Ente e sta,
festazioni.
ce due volte all’anno per l'approvazione suntivi, per la nomilna del Comitato ese- sori.
essere convocato per iniziativa del Pre:
itato Esecutivo o di almeno cinque dei
senerale sono vallide in prima convocazio ì più uno dei componenti, ed in secondadi almeno tre membri.
e valide dalla maggioranza degli ilnterve
|
Îl Consiglio Generale nominà nel suo seno un Presidente e un Vi- cepresidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ Ente ed in caso di sua assenza o dipedi nento è sostituito dal Vicepresidente in mancanza di entrambi ha la rappresentanza legale il Consiglieree più anziano di età,
H6Y)
La validità delle adunanze è riconosciuta da chi le presiede e le deliberazioni sono constatate mediante verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Axl. T.
L’ordinaria gestione e il funzionamento dell’Ente spettano al Co-
mitato Esecutivo j cui membri possono essere nominati anche all’in- fuori del Consiglio Generale.Il Presidente del Comitato Esecutivo viene eletto tra i componenti del Consiglio Generale.
Il numero dei membri del Comitato Esecutivo viene fissato an- nualmente in relazione alle esigenze della Fiera. I membri durano i carica un anno,
TI Consiglio Generale nominajil Direttore della Fiera che è 11 Ca- po del Personale, cura l’osservanza delle deliberazioni del Consiglio
Generale e del Comitato Esecutivole haill compitodella preparazione e dell’organizzazione della Fiera.
Art. 9.
Il controllo della gestione amministrativa è deferito ad un Colle- gio di Revisori composto di tre meRbri effettivi e
nati ogni anno dal Consiglio Genere
Consiglio stesso e che allaa scadenzi
fermati.due supplenti nomi- ale e scelti fra persone estranee al
del mandato possono essere ricon-
Il Presidente del Collegib dei rerisor è nominato dall’A.F.I.S.Alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo può presenziare anche un delegato del Collegio dei Revisori.
Art.110.
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 50 novembre il Comitato Esecutivo deve presentare al - Consiglio Generale il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, ed
enitro il 81 gennaio presenterà il bilancio consuntivo dell’esercizio sca- dato.
I conti consuntivi devono essere preventivamente esaminati dal
Collegio dei Revisori.Le eccedenze attive a ciascun
il 20 per cento all capitale;
il 50 per cento alla riserv
esercizio saranno devolute:
*
il 80 per cento a disposizione del Consiglio Generale.
d;Art
1l.
L'Ente può sciogliersi o rid'utrre il patrimonio con deliberazione
«speciale dell Consiglio Generale e terzi del Consiglio stesso.
con i voti favorevoli dii almeno due In caso di scoglimento ill Consiglio Generale, restituito il contri- buto complessivo eventualmente ottenuto dall’A.F.I.S., delibererà per