• Non ci sono risultati.

15.4.Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014 [ apri ]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "15.4.Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014 [ apri ]"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

25/7/2014 elenco delle proposte emendative in ordine di pubblicazione

http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendative.aspx?contenitorePortante=leg.17.eme.ac.2486&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente… 1/1 15.4.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014 [ apri ]

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni le parole «da emanare entro il 31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «da emanare entro il 28 febbraio 2015».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

  «3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità con l'anno accademico 2014-2015 e per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra nuovo ordinamento e ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis.

  Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 3-bis le durate delle Scuole di specializzazione sono riportate a quanto previsto dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 maggio 1995 e 3 luglio 1996; per le Scuole non comprese nei sopracitati decreti e per quelle che hanno una durata inferiore rispetto alla durata minima della formazione medica specializzata di cui all'allegato V, punto 5.1.3, della direttiva CE n. 36 del 2005 si applica la tabella D "Durate minime delle formazioni specialistiche" del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni».

Crimì Filippo, Lenzi Donata, Coscia Maria, Naccarato Alessandro, Scuvera Chiara, Capone Salvatore, Grassi Gero, Bragantini Paola, D'Incecco Vittoria, Malpezzi Simona Flavia, Narduolo Giulia, Bossa Luisa, Ghizzoni Manuela, Blazina Tamara, Rampi Roberto, Malisani Gianna, Manzi Irene, Ascani Anna, D'Ottavio Umberto, Miotto Anna Margherita, Piccione Teresa, Gelli Federico, Sbrollini Daniela, Casati Ezio Primo, Fossati Filippo, Carnevali Elena, Maestri Patrizia

Riferimenti

Documenti correlati

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1008, che conferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la facoltà di esonerare

Successivamente il deputato Flamigni, en- trando nel merito del provvedimento, elenca una serie di domande le cui risposte dovreb- bero chiarire l’effettiva

conferito a CKHNI le proprie infrastrutture passive di telecomunicazione (circa [5.000-10.000] siti), mentre le infrastrutture attive di telecomunicazione sono rimaste nel

e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater ; e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo. Il fascicolo informatico può contenere aree a

Ad eccezione della proposta Guarra, che appare per altro una riproposizione meccanica dei vecchi meccanismi degli -anni 50, tutte le proposte si inseriscono

Dopo aver illustrato gli in- terventi .di competenza .delle regioni - per l’organizzazione d,ei corsi pfofessionali, per il collegamento tra la scuola secondaria

creto del Ministro delle finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla

- titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui