• Non ci sono risultati.

Legge 3.11.1998 n.384

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Legge 3.11.1998 n.384"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

LEGGE 3 NOVEMBRE 1998, N. 384

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 1998 - Suppl. Ord. n. 187

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 27 dicembre 1997, n. 453, sono introdotte, per l'anno finanziario 1998, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

1. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 453, dopo le parole: ""Difesa del suolo" (investimenti)"

sono inserite le seguenti: ", nonchè Fondo da ripartire per le occorrenze relative al territorio di Trieste iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste"

(investimenti)".

2. I commi 5 e 10 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 453, sono sostituiti dai seguenti:

"5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 52.700 miliardi."

"10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità

"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.260 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 600 miliardi e lire 8.000

miliardi".

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici) 1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 453, è abrogato.

Art. 4.

(Disposizioni diverse)

1. Al comma 13 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 453, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate".

Art. 5.

(Allegati)

1. Le modifiche alle unità previsionali di base individuate per il 1998 nell'allegato 1 alla legge 27 dicembre 1997, n.

453, sono riportate nell'allegato 1 alla presente legge.

Si omette l'allegato

Riferimenti

Documenti correlati

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero

(Gestione del bilancio). Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

488 che attribuisce al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica la funzione di stipulare Convenzioni in base alle quali le Imprese fornitrici

d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nel termine di novanta giorni dalla nomina, la Commissione si

289, il quale dispone che il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente

26 della legge 23.12.1999 n° 488 che ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, già Ministero del tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica, il compito

Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione