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Bollettino. Settimanale. Anno XX - n. 6

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Bollettino

Settimanale

Anno XX - n. 6

Pubblicato sul sito www.agcm.it

il 1 marzo 2010

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SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5

I722 - LOGISTICA INTERNAZIONALE

Provvedimento n. 20765 5

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 8

C10356 - CHEF EXPRESS/RAMO DI AZIENDA DI COMPASS GROUP ITALIA (AEROPORTO DI CIAMPINO)

Provvedimento n. 20773 8

C10370 - MILANO PRESS/AGENZIA LOMBARDA DISTRIBUZIONE GIORNALI E RIVISTE

Provvedimento n. 20774 10

C10437 - MIROGLIO FASHION/RAMO DI AZIENDA DI UNICOMM

Provvedimento n. 20775 14

C10438 - MIROGLIO FASHION/RAMO DI AZIENDA DI RIALTO

Provvedimento n. 20776 17

C10439 - MIROGLIO FASHION/RAMO DI AZIENDA DI PIEMMEFFE

Provvedimento n. 20777 20

C10440 - MIROGLIO FASHION/RAMO DI AZIENDA DI MONTIPO' TRADING

Provvedimento n. 20778 24

C10441 - CEF ENERGIA/SUNHOLDING

Provvedimento n. 20779 27

C10442 - ZARA ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI PRIMA5

Provvedimento n. 20780 30

C10443 - MIROGLIO FASHION/RAMO DI AZIENDA DI FINTUR

Provvedimento n. 20781 33

C10444 – TERNA LINEE ALTA TENSIONE/RETI TRASMISSIONE ENERGIA ELETTRICA A.S.M.

Provvedimento n. 20782 36

C10446 - CEAM/MAS MONTACARICHI E ASCENSORI

Provvedimento n. 20783 39

C10447 - I-FABER/ITRADEPLACE

Provvedimento n. 20784 44

C10448 - MIROGLIOFASHION/RAMO DI AZIENDA DI GALLERIA COMMERCIALE ASSAGO

Provvedimento n. 20785 48

C10451 - AUTOGRILL/RAMO DI AZIENDA DI CAV. METALLO

Provvedimento n. 20786 52

C10453 – TELENORBA/TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING

Provvedimento n. 20787 54

INDAGINI CONOSCITIVE 56

IC41 - INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE AUDIOVISIVO

Provvedimento n. 20788 56

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AS666 - COMUNE DI RO (FE) - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 59

AS667 - COMUNE DI CODIGORO (FE) - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 61

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 63

PS2883 - PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI

Provvedimento n. 20771 63

PS3417 - BIGLIETTO CONSORZIO UNICOCAMPANIA

Provvedimento n. 20772 71

(5)

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I722 - LOGISTICA INTERNAZIONALE Provvedimento n. 20765

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2010;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’articolo 81 del Trattato CE, divenuto ora articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (di seguito anche art. 101 del TFUE);

VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la propria delibera del 15 febbraio 2007, n. 16472, e la relativa Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera adottata in data 18 novembre 2009, con la quale è stata avviata un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell’art. 81 del Trattato CE (ora art. 101 del TFUE), nei confronti delle società Agility Logistics S.r.l., Albini &

Pitigliani S.p.A., Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Ferrari S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Zust Ambrosetti S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo – Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Transervice Europa S.r.l. (T.S.E. S.r.l.) e Villanova S.p.A. e dell’Associazione Fedespedi - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, al fine di accertare l’eventuale esistenza di un’intesa volta ad alterare le dinamiche competitive nel mercato della spedizione internazionale di merci su strada da e per l’Italia attraverso uno scambio di informazioni commercialmente sensibili ed un coordinamento delle strategie commerciali ed, in particolare, delle politiche di prezzo;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTI gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, e in particolare quelli relativi agli accertamenti ispettivi, effettuati, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 26 novembre 2009, presso le sedi delle società DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A e Geodis

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Zust Ambrosetti S.p.A., nonché le successive comunicazioni pervenute, rispettivamente, in data 11 dicembre 2009 ed in data 16 dicembre 2009;

VISTA la documentazione prodotta in data 11 gennaio 2010, ad integrazione della segnalazione presentata in data 12 maggio 2008;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita e dalle informazioni trasmesse dalla società DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A è emerso che dal 1° gennaio 2005 le attività italiane di spedizioni internazionali via terra del gruppo Deutsche Post sono state trasferite dalla società DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A. alla società DHL Express S.r.l.;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita e dalle informazioni trasmesse dalla società Geodis Zust Ambrosetti S.p.A, è emerso che dal 1° gennaio 2008 detta società ha variato la propria denominazione sociale in Geodis Wilson Italia S.p.A. - mantenendo in capo a sé unicamente le attività di spedizione via aerea e via mare - ed ha trasferito per scissione il ramo d’azienda relativo alle attività di trasporto internazionale e nazionale via terra ad una società di nuova costituzione denominata Geodis Zust Ambrosetti S.p.A.;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta in data 11 gennaio 2010, integrativa della segnalazione del 12 maggio 2008, risulta emergere che all’intesa oggetto di istruttoria avrebbero partecipato anche le imprese Alpi Padana S.r.l. e Spedipra S.r.l.;

CONSIDERATO che la documentazione in atti induce quindi a presupporre l’esistenza di un’intesa intercorsa, almeno dal 2002 al 2007, tra le società Agility Logistics S.r.l., Albini &

Pitigliani S.p.A., Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Ferrari S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Zust Ambrosetti S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo – Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Transervice Europa S.r.l. (T.S.E. S.r.l.), Villanova S.p.A., DHL Express S.r.l., Geodis Wilson Italia S.p.A., Alpi Padana S.r.l. e Spedipra S.r.l. e l’Associazione Fedespedi - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, idonea ad alterare il meccanismo concorrenziale nel mercato delle spedizioni internazionali via terra da e per l’Italia, in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE, ora articolo 101 del TFUE;

RITENUTO, pertanto, di estendere l’istruttoria alle società DHL Express S.r.l., Geodis Wilson Italia S.p.A., Alpi Padana S.r.l. e Spedipra S.r.l.;

DELIBERA

a) di estendere il procedimento avviato in data 18 novembre 2009 nei confronti delle società DHL Express S.r.l., Geodis Wilson Italia S.p.A., Alpi Padana S.r.l. e Spedipra S.r.l.;

b) che il responsabile del procedimento è il Dottor Vito Meli;

c) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di

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persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Tutela della Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l’istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Tutela della Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C10356 - CHEF EXPRESS/RAMO DI AZIENDA DI COMPASS GROUP ITALIA (AEROPORTO DI CIAMPINO)

Provvedimento n. 20773

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2010;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Chef Express S.p.A., pervenuta in data 24 novembre 2009;

VISTA la richiesta di informazioni, trasmessa in data 23 dicembre 2009, con la quale è stata disposta l’interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 217/98;

VISTE le informazioni pervenute dalla società Chef Express S.p.A., in data 27 gennaio 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Chef Express S.p.A. (di seguito, Chef Express) è una società attiva nello svolgimento di servizi di ristoro e vendita di generi alimentari e beni di largo consumo nelle aree autostradali.

Il capitale sociale di Chef Express è interamente detenuto da Cremonini S.p.A., società posta al vertice dell’omonimo gruppo la quale controlla società di produzione e vendita di carne bovina e di prodotti a base di carne bovina, commercializza all’ingrosso prodotti destinati alla ristorazione extra domestica (catering) e svolge attività di ristorazione commerciale e ferroviaria.

Nel 2008 Cremonini ha realizzato un fatturato a livello mondiale di circa 2,1 miliardi di euro, di cui circa 1,6 miliardi di euro a livello nazionale.

Oggetto di acquisizione è un ramo d’azienda, di proprietà della società Compass Group Italia S.p.A. (di seguito, Compass), destinato allo svolgimento dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande attraverso un punto vendita situato all’interno del sito aeroportuale

“Giovan Battista Pastine” di Ciampino (RM).

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione in esame consiste nella concessione in affitto, da parte di Compass a Chef Express, del ramo d’azienda adibito all’attività di ristorazione e bar da esercitarsi attraverso un punto vendita sito all’interno del sito aeroportuale di Ciampino.

La concessione in affitto ha durata fino al 30 aprile 2010, ma è prevista un’opzione per l’acquisto del ramo d’azienda da parte di Chef Express, da esercitarsi entro la data di scadenza contrattuale.

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A sua volta, Compass svolge tale attività in forza di un contratto di sub-concessione stipulato con la società concessionaria della gestione aeroportuale Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito ADR) la cui scadenza è prevista per il 20 agosto 2011.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata consiste nell’affitto di un ramo d’azienda con scadenza al 30 aprile 2010 e la contestuale previsione di un’opzione per l’acquisto del medesimo da esercitarsi entro la data di scadenza contrattuale.

Laddove Chef Express esercitasse l’opzione di acquisto, subentrerebbe nel contratto di sub- concessione in essere stipulato tra Compass e ADR, la cui scadenza è prevista per il 20 agosto 2011.

Pertanto, anche nell’ipotesi di esercizio del diritto di opzione, atteso che Chef Express gestirà il punto vendita ristoro per un periodo limitato e inferiore ai due anni, l’operazione non è idonea a determinare un trasferimento duraturo del controllo del ramo d’azienda in capo a Chef Express.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, da parte della società Chef Express, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C10370 - MILANO PRESS/AGENZIA LOMBARDA DISTRIBUZIONE GIORNALI E RIVISTE

Provvedimento n. 20774

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2010;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’atto della società M-DIS Distribuzione Media S.p.A., pervenuto in data 7 dicembre 2009;

VISTA la propria richiesta di informazioni, inviata in data 24 dicembre 2009, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive delle società M-DIS Distribuzione Media S.p.A., pervenute in data 22 gennaio 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.p.A. (di seguito, M-Dis) è una società di distribuzione di prodotti editoriali e non editoriali attiva a livello nazionale. Tale società è altresì attiva nella distribuzione a livello locale dei medesimi prodotti attraverso le società controllate MILANO PRESS S.r.l., GE-DIS S.r.l. e TO-DIS S.r.l. operanti, rispettivamente, nelle aree di Milano, Genova e Torino.

M-Dis è soggetta al controllo congiunto delle società RCS Media Group S.p.A. e De Agostini Editore S.p.A.1.

Il fatturato realizzato a livello mondiale dal Gruppo RCS Media Group nel 2008 è stato di oltre 3 miliardi di euro, di cui quasi 2 miliardi in Italia ed oltre 950 milioni di euro nel resto dell’Unione Europea. Sempre nell’anno 2008, il fatturato complessivo del Gruppo De Agostini è stato di oltre 4 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi per vendite realizzate in Italia e 1,4 miliardi per vendite realizzate nel restante mercato comunitario.

Nel 2008, il fatturato consolidato del gruppo M-Dis, interamente realizzato in Italia, è stato di 559,8 milioni di euro.

MILANO PRESS S.r.l. (di seguito, Milano Press) è una società attiva nella distribuzione di prodotti editoriali e non editoriali, attraverso il canale edicola e altri punti vendita autorizzati, che opera a livello locale nell’area di Milano. Milano Press è interamente controllata da M-Dis che ne detiene la totalità delle azioni.

Nel 2008, il fatturato di Milano Press è stato pari a circa 14 milioni di euro per vendite realizzate interamente a livello nazionale.

1 Cfr. Caso COMP/M.3063 – De Agostini Holding di Partecipazioni/RCS Diffusione/JV, del 12 maggio 2003.

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AGENZIA LOMBARDA DISTRIBUZIONE GIORNALI E RIVISTE S.r.l. (di seguito, Agenzia Lombarda) è una società che opera nella distribuzione di prodotti editoriali e non editoriali nell’area di Milano. Agenzia Lombarda è soggetta al controllo congiunto di Società Diffusione Periodici “Angelo Patuzzi” - SO.DI.P. S.p.A. (di seguito Sodip) e di Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l. (di seguito Press-Di), quest’ultima a sua volta controllata da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., le quali detengono ciascuna il 50% della società.

Nel 2008, il fatturato realizzato, esclusivamente in Italia, da Agenzia Lombarda è stato di oltre 3 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di M-Dis, attraverso la sua controllata Milano Press, del controllo esclusivo di Agenzia Lombarda.

L’operazione prevede il preliminare conferimento del ramo d’azienda relativo all’attività di distribuzione svolta da Milano Press nella società target Agenzia Lombarda, a fronte del quale M- Dis, per il tramite di Milano Press, otterrà il 60% delle azioni di Agenzia Lombarda. Il restante 40% sarà equamente suddiviso tra i precedenti soci di Agenzia Lombarda, segnatamente Press-Di e Sodip.

M-Dis deterrà il controllo esclusivo di Agenzia Lombarda, potendo nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza semplice sulle principali questioni connesse alla gestione operativa dell’impresa. Agli azionisti di minoranza è concesso un potere di veto a sola tutela dei loro diritti patrimoniali.

Secondo le parti, la presente operazione ha lo scopo di contrastare la crisi che coinvolge la distribuzione di prodotti editoriali, realizzando economie di scala idonee a consentire l’equilibrio economico delle imprese interessate e migliorare la distribuzione a livello locale.

III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 461 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

La concentrazione in esame interessa la distribuzione di prodotti editoriali e non editoriali presso il canale edicola e altri punti vendita autorizzati, articolata su tre livelli: la distribuzione nazionale, la distribuzione locale, le rivendite.

A livello nazionale, i principali operatori della distribuzione di quotidiani e periodici sono M-Dis ([35-40%]2 circa del volume d’affari complessivo), Press-Di ([20-25%]), Sodip ([15-20%]), A&G

2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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Marco ([5-10%]), Parrini & C. ([5-10%]), Messaggerie Periodici Me.pe. ([1-5%]) e Pieroni ([0- 5%]). I dati non considerano l’attività di distribuzione svolta in proprio dai gruppi editoriali.

Tradizionalmente, infatti, le imprese editrici di quotidiani sono dotate di strutture proprie, che si relazionano con i singoli distributori locali, decidendo riguardo alle tirature delle testate e all’allocazione di queste fra i distributori locali.

Per quanto riguarda la distribuzione locale, in Italia sono attivi circa 150 soggetti, la maggior parte dei quali opera in esclusiva in una determinata zona. Negli ultimi anni si è riscontrata una progressiva contrazione del numero di operatori.

Infine le edicole e gli altri punti vendita autorizzati in Italia sono circa 35 mila, la maggior parte dei quali commercializza prodotti editoriali e non.

In considerazione dell’attività svolta dall’impresa oggetto di acquisizione, il mercato rilevante ai fini della presente operazione è quello della distribuzione locale di prodotti editoriali e non editoriali presso le edicole e gli altri punti vendita autorizzati. La dimensione geografica coincide, nel caso di specie, con la città di Milano e alcuni comuni limitrofi (quali Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo).

In tale mercato rilevante, Milano Press serve 1100 punti vendita, distribuendo eminentemente le testate che si avvalgono di M-Dis (e Press-Di per alcune aree) quale distributore nazionale;

Agenzia Lombarda opera in un’area circoscritta alla sola città di Milano, fornendo a 751 dei 1100 rivenditori citati le pubblicazioni distribuite a livello nazionale da Press-Di e Sodip.

Milano Press e Agenzia Lombarda detengono rispettivamente una quota del [40-45%] e del [15- 20%] circa. All’esito dell’operazione, quindi, M-Dis deterrà tramite Agenzia Lombarda una quota del [60-65%]circa del mercato.

I principali concorrenti sono Spediservice S.r.l., con una quota prossima al [20-25%], Editoriale Service S.r.l. ([5-10%]) e Agenzia Distribuzione Stampa Parravicini S.r.l. ([5-10%]). Tali distributori locali operano in tutto o in parte nella medesima area di operatività di Milano Press e Agenzia Lombarda, fornendo testate di editori diversi, di modo che ogni rivendita è rifornita, oltre che dalle parti della concentrazione, anche da almeno un altro distributore locale.

Pur conducendo all’acquisizione di un’elevata quota di mercato, l’operazione non risulta suscettibile di determinare significative restrizioni della concorrenza nel mercato interessato.

All’esito dell’operazione, il nuovo soggetto rifornirà infatti i medesimi punti vendita già serviti da Milano Press, consegnando loro un più ampio numero di testate (ovvero quelle in precedenza distribuite autonomamente da ciascuna delle due parti dell’operazione), senza apportare variazioni alle condizioni economiche applicate, in virtù dell’operatività dell’attuale Accordo Nazionale sulla vendita di giornali quotidiani e periodici, che fissa le condizioni economiche da praticare ai rivenditori.

Oltre alla valutazione degli effetti di natura orizzontale sulla concorrenza nell’attività di distribuzione locale nella città di Milano e nei comuni limitrofi, vanno considerati altresì eventuali effetti verticali nei mercati collegati della distribuzione nazionale della stampa e dell’editoria quotidiana e periodica, in quanto le società interessate dalla concentrazione sono controllate dai due principali distributori nazionali in Italia, i quali a loro volta fanno parte di importanti gruppi editoriali, rispettivamente De Agostini e RCS per M-Dis e Mondadori per Press-Di.

Per quanto concerne i rapporti a monte con i distributori nazionali e gli editori, si ritiene che l’appartenenza del distributore a gruppi editoriali non possa condurre, nel caso di specie, alla

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penalizzazione di editori terzi, al fine di favorire le vendite di testate edite dal gruppo di riferimento. Al riguardo, rileva innanzitutto la previsione dell’art. 16, comma 1, della legge n.

416/81, che impone alle imprese di distribuzione l’obbligo di garantire il servizio a tutte le testate che ne facciano richiesta, a parità di condizioni rispetto ai punti vendita serviti e al numero di copie distribuite, nonché la presenza nell’area milanese di distributori locali concorrenti, di cui il principale detiene una quota di mercato superiore al [15-20%]. In tal modo, ciascun punto vendita sarà rifornito, oltre che da Agenzia Lombarda, anche da un altro distributore locale e gli editori e distributori nazionali terzi avranno la possibilità di fare ricorso a un distributore locale alternativo per raggiungere i punti vendita.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della Legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C10437 - MIROGLIO FASHION/RAMO DI AZIENDA DI UNICOMM Provvedimento n. 20775

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2010;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Miroglio Fashion S.r.l., pervenuta in data 19 gennaio 2010;

I. LE PARTI

Miroglio Fashion S.r.l. (di seguito, Miroglio Fashion) è una società di diritto italiano con sede in Alba (Cuneo), controllata interamente da Miroglio S.p.A. (di seguito, Miroglio), attiva nella produzione e commercializzazione di articoli tessili e filati, di articoli di abbigliamento ed accessori per l’abbigliamento femminile.

Miroglio è controllata congiuntamente dalla società Mirfin, società semplice facente capo alla famiglia Miroglio, e da tre persone fisiche, appartenenti alla medesima famiglia.

Nel 2008 Miroglio ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa 1 miliardo di euro, di cui circa [700-1.000]1 milioni di euro per vendite in Europa e circa [461-700] milioni di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell’operazione è l’affitto di un ramo d’azienda della società Unicomm S.r.l., costituito dall’esercizio commerciale per la vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento donna, accessori e calzature, individuato con il n. 34, all’interno del Centro commerciale “Emisfero” di Monfalcone, in provincia di Gorizia, precedentemente condotto in gestione dalla società Unison S.r.l..

Unicomm S.r.l. è una società attiva nella distribuzione, all’ingrosso e al dettaglio, di generi alimentari e non alimentari, nonché nella promozione, realizzazione e gestione di centri commerciali, supermercati, ipermercati, negozi ed altri esercizi commerciali.

Nel 2008 il ramo d’azienda citato, condotto in gestione dalla società Unison S.r.l., ha realizzato in Italia 308.000 euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione in esame ha ad oggetto l’affitto, da parte di Miroglio, per un periodo di sette anni, del ramo di azienda di cui sopra, comprensivo dei locali, dell’avviamento e dell’autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio nel settore non alimentare.

L’operazione in esame è volta a far ottenere a Miroglio la disponibilità di un nuovo spazio commerciale per la vendita dei propri prodotti a marchio “Fiorella Rubino”.

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 461 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Sotto il profilo merceologico, il settore interessato è quello della distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento “pronto”, formale ed informale, e dei relativi accessori; in particolare, la società Miroglio, attiva nella produzione di capi femminili di genere sia formale sia informale, attraverso l’operazione di cui si tratta, intende integrarsi a valle acquisendo un nuovo punto vendita da gestire direttamente.

In Italia, la distribuzione dei capi d'abbigliamento e degli accessori avviene attraverso due canali principali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto, e la distribuzione moderna. La distribuzione moderna si distingue da quella tradizionale al dettaglio innanzitutto per il servizio offerto al cliente: nei punti vendita della distribuzione moderna prevale infatti il libero servizio, mentre nei negozi tradizionali la vendita assistita. Inoltre la distribuzione moderna si caratterizza, dal punto di vista della tipologia dei punti vendita, per la grande superficie di questi ultimi e per la presenza di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti (abbigliamento uomo, donna, bambino, abbigliamento intimo), mentre i punti vendita tradizionali sono spesso specializzati in una gamma ristretta di prodotti.

Deve, tuttavia, osservarsi che i punti vendita di abbigliamento sono, ormai in misura significativa, negozi specializzati nella vendita di un unico marchio, i cosiddetti negozi “monomarca”(ad esempio Max Mara, Stefanel, Replay, Mariella Burani e Max & Co.), dove prevale il libero servizio, che permette al consumatore di scegliere autonomamente, ma allo stesso tempo assicura, qualora venga richiesta, la vendita assistita tipica dei negozi tradizionali. E’ necessario, inoltre, evidenziare come la disposizione in un unico punto vendita di tutte le tipologie di prodotto non rivesta un’importanza determinante, in quanto i capi di abbigliamento e gli accessori sono beni durevoli, di valore unitario elevato, che soddisfano vari bisogni: quello primario di vestirsi, ma anche un insieme complesso di altre necessità legate all'immagine individuale e sociale di una persona. Il consumatore è, dunque, disposto a visitare diversi negozi, comparandone le offerte in termini di qualità, prezzo e gusto, nonché a ripetere la ricerca per ogni articolo di cui ha bisogno.

Sulla base delle considerazioni che precedono, può, dunque, affermarsi che la distribuzione moderna e i negozi tradizionali facciano parte del medesimo mercato.

Il mercato geografico

Dal punto di vista geografico, il mercato del prodotto ha dimensione locale. L’esatta delimitazione della dimensione geografica deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei

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bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione.

Pertanto, il mercato geografico rilevante ai fini della presente operazione può essere considerato di dimensioni provinciali, corrispondenti, nel caso di specie, alla provincia di Gorizia.

Effetti dell’operazione

Nella provincia citata, Miroglio detiene una quota di mercato pari a circa il [1-5%] anche se attualmente non è presente con alcun punto vendita monomarca. Si osserva, altresì, che nel mercato interessato sono attivi numerosi e qualificati concorrenti.

Pertanto, vista la trascurabile incidenza dell’acquisizione del controllo, da parte di Miroglio, di un punto vendita monomarca nella provincia citata, si ritiene che l’operazione comunicata non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza nel mercato della distribuzione di capi di abbigliamento e accessori nella provincia di Gorizia.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C10438 - MIROGLIO FASHION/RAMO DI AZIENDA DI RIALTO Provvedimento n. 20776

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2010;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Miroglio Fashion S.r.l., pervenuta in data 19 gennaio 2010;

I. LE PARTI

Miroglio Fashion S.r.l. (di seguito, Miroglio Fashion) è una società di diritto italiano con sede in Alba (Cuneo), controllata interamente da Miroglio S.p.A. (di seguito, Miroglio), attiva nella produzione e commercializzazione di articoli tessili e filati, di articoli di abbigliamento ed accessori per l’abbigliamento femminile.

Miroglio è controllata congiuntamente dalla società Mirfin, società semplice facente capo alla famiglia Miroglio, e da tre persone fisiche, appartenenti alla medesima famiglia.

Nel 2008 Miroglio ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa 1 miliardo di euro, di cui circa [700-1.000]1 milioni di euro per vendite in Europa e circa [461-700] milioni di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell’operazione è l’affitto di un ramo d’azienda della società Rialto S.r.l., costituito dall’esercizio commerciale per la vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento donna, accessori e calzature, individuato con il n. 13, sito nel Centro commerciale “La Fontana” di Cinisello Balsamo, precedentemente condotto in gestione dalla società Pellicano S.r.l..

Rialto S.r.l. è una società attiva nella distribuzione, all’ingrosso e al dettaglio, di generi alimentari e non alimentari anche attraverso centri commerciali integrati al dettaglio, supermercati ed ipermercati anche in forma associata di operatori commerciali ed è interamente controllata dalla società Grandi Magazzini e Supermercati Gigante S.p.A..

Nel 2008 il ramo d’azienda citato, condotto in gestione dalla società Pellicano S.r.l., ha realizzato in Italia 559.000 euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione in esame ha ad oggetto l’affitto, da parte di Miroglio, per un periodo di sette anni, del ramo di azienda di cui sopra, comprensivo dei locali, degli impianti, dell’avviamento e dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature ed accessori.

L’operazione in esame è volta a far ottenere a Miroglio la disponibilità di un nuovo spazio commerciale per la vendita dei propri prodotti a marchio “Fiorella Rubino”.

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 461 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Sotto il profilo merceologico, il settore interessato è quello della distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento “pronto”, formale ed informale, e dei relativi accessori; in particolare, la società Miroglio, attiva nella produzione di capi femminili di genere sia formale sia informale, attraverso l’operazione di cui si tratta, intende integrarsi a valle acquisendo un nuovo punto vendita da gestire direttamente.

In Italia, la distribuzione dei capi d'abbigliamento e degli accessori avviene attraverso due canali principali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto, e la distribuzione moderna. La distribuzione moderna si distingue da quella tradizionale al dettaglio innanzitutto per il servizio offerto al cliente: nei punti vendita della distribuzione moderna prevale infatti il libero servizio, mentre nei negozi tradizionali la vendita assistita. Inoltre la distribuzione moderna si caratterizza, dal punto di vista della tipologia dei punti vendita, per la grande superficie di questi ultimi e per la presenza di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti (abbigliamento uomo, donna, bambino, abbigliamento intimo), mentre i punti vendita tradizionali sono spesso specializzati in una gamma ristretta di prodotti.

Deve, tuttavia, osservarsi che i punti vendita di abbigliamento sono, ormai in misura significativa, negozi specializzati nella vendita di un unico marchio, i cosiddetti negozi “monomarca”(ad esempio Max Mara, Stefanel, Replay, Mariella Burani e Max & Co.), dove prevale il libero servizio, che permette al consumatore di scegliere autonomamente, ma allo stesso tempo assicura, qualora venga richiesta, la vendita assistita tipica dei negozi tradizionali. E’ necessario, inoltre, evidenziare come la disposizione in un unico punto vendita di tutte le tipologie di prodotto non rivesta un’importanza determinante, in quanto i capi di abbigliamento e gli accessori sono beni durevoli, di valore unitario elevato, che soddisfano vari bisogni: quello primario di vestirsi, ma anche un insieme complesso di altre necessità legate all'immagine individuale e sociale di una persona. Il consumatore è, dunque, disposto a visitare diversi negozi, comparandone le offerte in termini di qualità, prezzo e gusto, nonché a ripetere la ricerca per ogni articolo di cui ha bisogno.

Sulla base delle considerazioni che precedono, può, dunque, affermarsi che la distribuzione moderna e i negozi tradizionali facciano parte del medesimo mercato.

Il mercato geografico

Dal punto di vista geografico, il mercato del prodotto ha dimensione locale. L’esatta delimitazione della dimensione geografica deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei

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bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione.

Pertanto, il mercato geografico rilevante ai fini della presente operazione può essere considerato di dimensioni provinciali, corrispondenti, nel caso di specie, alla provincia di Milano.

Effetti dell’operazione

Nella provincia di Milano, Miroglio è già presente con sei punti vendita ed una quota di mercato pari a circa il [1-5%]. Si osserva, altresì, che nel mercato interessato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

Pertanto, vista la modesta entità della quota detenuta da Miroglio e la trascurabile incidenza dell’acquisizione del controllo, da parte di quest’ultima, di un ulteriore punto vendita, si ritiene che l’operazione di concentrazione comunicata non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza nel mercato della distribuzione di capi di abbigliamento e accessori nella provincia di Milano.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C10439 - MIROGLIO FASHION/RAMO DI AZIENDA DI PIEMMEFFE Provvedimento n. 20777

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2010;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Miroglio Fashion S.r.l., pervenuta in data 19 gennaio 2010;

I. LE PARTI

Miroglio Fashion S.r.l. (di seguito, Miroglio Fashion) è una società di diritto italiano con sede in Alba (Cuneo), controllata interamente da Miroglio S.p.A. (di seguito, Miroglio), attiva nella produzione e commercializzazione di articoli tessili e filati, di articoli di abbigliamento ed accessori per l’abbigliamento femminile.

Miroglio è controllata congiuntamente dalla società Mirfin, società semplice facente capo alla famiglia Miroglio, e da tre persone fisiche, appartenenti alla medesima famiglia.

Nel 2008 Miroglio ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa 1 miliardo di euro, di cui circa [700-1.000]1 milioni di euro per vendite in Europa e circa [461-700] milioni di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell’operazione è l’affitto di un ramo d’azienda della società Piemmeffe S.a.s. di Triboli Pasquale & C. (di seguito, Piemmeffe), costituito dall’esercizio commerciale per la vendita al dettaglio di articoli non alimentari sito in Corso Vittorio Emanuele III, n. 110, in Vibo Valentia.

Piemmeffe è una società attiva nella produzione e nel commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di articoli di vestiario confezionati e di articoli tessili, compresi quelli per l’arredamento della casa, calzature ed articoli in pelle, articoli da regalo.

Il fatturato del ramo d’azienda oggetto di acquisizione, nel 2008, è stato pari a circa [inferiore al milione di] euro, interamente realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata ha ad oggetto l’affitto, da parte di Miroglio, per un periodo di 5 anni e 7 mesi, del ramo di azienda di cui sopra, comprensivo dell’avviamento, dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di articoli non alimentari, dei beni strumentali di corredo e degli impianti presenti nei locali, nonché il subentro di Miroglio nel contratto di locazione dei locali commerciali stipulato tra Piemmeffe ed un soggetto terzo.

L’operazione prevede, inoltre, una clausola di non concorrenza a carico del venditore, in base alla quale Piemmeffe si dovrà astenere dal subentrare nel contratto di locazione dei locali commerciali attigui a quelli oggetto di cessione.

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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L’operazione in esame è volta a far ottenere a Miroglio la disponibilità di uno spazio commerciale per la vendita dei propri prodotti a marchio “Motivi”.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 461 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell’operazione e ad essa necessarie2. In particolare, nel caso di specie l’impegno assunto dal venditore a beneficio dell’acquirente risponde all’esigenza di garantire a quest’ultimo la piena conservazione del valore economico dell’impresa acquisita. Tuttavia, per non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la durata sia contenuta entro i due anni, essendo l’acquirente già presente nel mercato interessato e potendosi, quindi, la cessione prospettata ricondursi al solo avviamento.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Sotto il profilo merceologico, il settore interessato è quello della distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento “pronto”, formale ed informale, e dei relativi accessori; in particolare, la società Miroglio, attiva nella produzione di capi femminili di genere sia formale sia informale, attraverso l’operazione di cui si tratta, intende integrarsi a valle acquisendo nuovi punti vendita da gestire direttamente.

In Italia, la distribuzione dei capi d'abbigliamento e degli accessori avviene attraverso due canali principali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto, e la distribuzione moderna. La distribuzione moderna si distingue da quella tradizionale al dettaglio innanzitutto per il servizio offerto al cliente: nei punti vendita della distribuzione moderna prevale infatti il libero servizio, mentre nei negozi tradizionali la vendita assistita. Inoltre la distribuzione moderna si caratterizza, dal punto di vista della tipologia dei punti vendita, per la grande superficie di questi ultimi e per la presenza di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti (abbigliamento uomo, donna, bambino, abbigliamento intimo), mentre i punti vendita tradizionali sono spesso specializzati in una gamma ristretta di prodotti.

Deve, tuttavia, osservarsi che i punti vendita di abbigliamento sono, ormai in misura significativa, negozi specializzati nella vendita di un unico marchio, i cosiddetti negozi “monomarca”(ad esempio Max Mara, Stefanel, Replay, Mariella Burani e Max & Co.), dove prevale il libero

2 Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

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servizio, che permette al consumatore di scegliere autonomamente, ma allo stesso tempo assicura, qualora venga richiesta, la vendita assistita tipica dei negozi tradizionali. E’ necessario, inoltre, evidenziare come la disposizione in un unico punto vendita di tutte le tipologie di prodotto non rivesta un’importanza determinante, in quanto i capi di abbigliamento e gli accessori sono beni durevoli, di valore unitario elevato, che soddisfano vari bisogni: quello primario di vestirsi, ma anche un insieme complesso di altre necessità legate all'immagine individuale e sociale di una persona. Il consumatore è, dunque, disposto a visitare diversi negozi, comparandone le offerte in termini di qualità, prezzo e gusto, nonché a ripetere la ricerca per ogni articolo di cui ha bisogno.

Sulla base delle considerazioni che precedono, può, dunque, affermarsi che la distribuzione moderna e i negozi tradizionali facciano parte del medesimo mercato.

Il mercato geografico

Dal punto di vista geografico, il mercato del prodotto ha dimensione locale. L’esatta delimitazione della dimensione geografica deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione.

Pertanto, il mercato geografico rilevante ai fini della presente operazione può essere considerato di dimensioni provinciali, corrispondenti, nel caso di specie, alla provincia di Vibo Valentia.

Effetti dell’operazione

Nella provincia di Vibo Valentia, Miroglio è presente con una quota di mercato pari a circa il [1- 5%]. Si osserva, altresì, che nel mercato interessato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

Pertanto, vista la modesta entità della quota citata e la trascurabile incidenza dell’acquisizione del controllo, da parte di Miroglio, di un ulteriore punto vendita, si ritiene che l’operazione di concentrazione comunicata non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza nel mercato della distribuzione di capi di abbigliamento e accessori nella provincia di Vibo Valentia.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza pattuita è accessoria alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tale clausola nella misura in cui si realizzi oltre la durata ivi indicata;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

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Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C10440 - MIROGLIO FASHION/RAMO DI AZIENDA DI MONTIPO' TRADING Provvedimento n. 20778

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2010;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Miroglio Fashion S.r.l., pervenuta in data 19 gennaio 2010;

I. LE PARTI

Miroglio Fashion S.r.l. (di seguito, Miroglio Fashion) è una società di diritto italiano con sede in Alba (Cuneo), controllata interamente da Miroglio S.p.A. (di seguito, Miroglio), attiva nella produzione e commercializzazione di articoli tessili e filati, di articoli di abbigliamento ed accessori per l’abbigliamento femminile.

Miroglio è controllata congiuntamente dalla società Mirfin, società semplice facente capo alla famiglia Miroglio, e da tre persone fisiche, appartenenti alla medesima famiglia.

Nel 2008 Miroglio ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa 1 miliardo di euro, di cui circa [700-1.000]1 milioni di euro per vendite in Europa e circa [461-700] milioni di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell’operazione è l’affitto di un ramo d’azienda della società Montipò Trading S.r.l. (di seguito Montipò), costituito dall’esercizio commerciale per la vendita al dettaglio di articoli non alimentari individuato con il n. 22, sito presso il centro Commerciale di Galliate (Novara) di nuova costituzione.

Montipò è una società attiva nel settore immobiliare in genere e, in particolare, nella costruzione, compravendita, ristrutturazione e gestione di beni immobili, compresi centri commerciali.

Il ramo di azienda oggetto dell’operazione non ha realizzato alcun fatturato, essendo allo stato inattivo.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata ha ad oggetto l’affitto, da parte di Miroglio, per un periodo di 8 anni del ramo di azienda di cui sopra, comprensivo dei locali commerciali, dei beni strumentali di corredo, degli impianti ivi presenti e dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di articoli non alimentari.

L’operazione in esame è volta a far ottenere a Miroglio la disponibilità di uno spazio commerciale per la vendita dei propri prodotti a marchio “Fiorella Rubino”.

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 461 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Sotto il profilo merceologico, il settore interessato è quello della distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento “pronto”, formale ed informale, e dei relativi accessori; in particolare, la società Miroglio, attiva nella produzione di capi femminili di genere sia formale sia informale, attraverso l’operazione di cui si tratta, intende integrarsi a valle acquisendo nuovi punti vendita da gestire direttamente.

In Italia, la distribuzione dei capi d'abbigliamento e degli accessori avviene attraverso due canali principali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto, e la distribuzione moderna. La distribuzione moderna si distingue da quella tradizionale al dettaglio innanzitutto per il servizio offerto al cliente: nei punti vendita della distribuzione moderna prevale infatti il libero servizio, mentre nei negozi tradizionali la vendita assistita. Inoltre la distribuzione moderna si caratterizza, dal punto di vista della tipologia dei punti vendita, per la grande superficie di questi ultimi e per la presenza di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti (abbigliamento uomo, donna, bambino, abbigliamento intimo), mentre i punti vendita tradizionali sono spesso specializzati in una gamma ristretta di prodotti.

Deve, tuttavia, osservarsi che i punti vendita di abbigliamento sono, ormai in misura significativa, negozi specializzati nella vendita di un unico marchio, i cosiddetti negozi “monomarca”(ad esempio Max Mara, Stefanel, Replay, Mariella Burani e Max & Co.), dove prevale il libero servizio, che permette al consumatore di scegliere autonomamente, ma allo stesso tempo assicura, qualora venga richiesta, la vendita assistita tipica dei negozi tradizionali. E’ necessario, inoltre, evidenziare come la disposizione in un unico punto vendita di tutte le tipologie di prodotto non rivesta un’importanza determinante, in quanto i capi di abbigliamento e gli accessori sono beni durevoli, di valore unitario elevato, che soddisfano vari bisogni: quello primario di vestirsi, ma anche un insieme complesso di altre necessità legate all'immagine individuale e sociale di una persona. Il consumatore è, dunque, disposto a visitare diversi negozi, comparandone le offerte in termini di qualità, prezzo e gusto, nonché a ripetere la ricerca per ogni articolo di cui ha bisogno.

Sulla base delle considerazioni che precedono, può, dunque, affermarsi che la distribuzione moderna e i negozi tradizionali facciano parte del medesimo mercato.

Il mercato geografico

Dal punto di vista geografico, il mercato del prodotto ha dimensione locale. L’esatta delimitazione della dimensione geografica deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei

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bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione.

Pertanto, il mercato geografico rilevante ai fini della presente operazione può essere considerato di dimensioni provinciali, corrispondenti, nel caso di specie, alla provincia di Novara.

Effetti dell’operazione

Nella provincia di Novara, Miroglio è presente con una quota di mercato pari a circa il [1-5%]. Si osserva, altresì, che nel mercato interessato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

Pertanto, vista la modesta entità della quota citata e la trascurabile incidenza dell’acquisizione del controllo, da parte di Miroglio, di un ulteriore punto vendita, si ritiene che l’operazione di concentrazione comunicata non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza nel mercato della distribuzione di capi di abbigliamento e accessori nella provincia di Novara.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

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C10441 - CEF ENERGIA/SUNHOLDING Provvedimento n. 20779

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2010;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società CEF Energia B.V., pervenuta in data 20 gennaio 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

CEF ENERGIA B.V. (di seguito, CEF ENERGIA) è una società di diritto olandese, di recente costituzione, deputata a svolgere attività di acquisizione e gestione di partecipazioni societarie.

CEF ENERGIA fa parte del Gruppo Fortis Investments, che opera a livello internazionale principalmente nel settore di servizi assicurativi e bancari offerti a clienti privati, istituzionali e commerciali. Il capitale sociale della capogruppo di Fortis Investments è in maggioranza detenuto, attraverso una partecipazione sia diretta che indiretta, dal Gruppo BNP Paribas1. Il Gruppo Fortis Investments non è attivo sul mercato nazionale della produzione di energia da fonte rinnovabile.

Nel 2008 il fatturato complessivo realizzato dal Gruppo BNP Paribas è stato pari ad 83,2 miliardi di euro, di cui circa [8-9]2 miliardi di euro realizzati in Italia.

Sunholding S.r.l. (di seguito Sunholding) è una società finanziaria di recente costituzione interamente controllata da Zimnia Ltd (di seguito Zimnia), società di diritto cipriota che effettua investimenti in progetti fotovoltaici.

Sunholding controlla, a sua volta, la società Megasol S.r.l. (di seguito Megasol), la quale svolge attività di studio, sviluppo, realizzazione e gestione, per conto proprio o di terzi, di impianti volti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, in particolare, da fonte fotovoltaica.

Megasol è titolare dei diritti, autorizzazioni e permessi per la costruzione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza pari a 13,24 MWp, e con riferimento al quale la società ha avviato un iter autorizzativo per incrementare la potenza dell’impianto di ulteriori 16,72 MWp (per una potenza complessiva pari a 29,96 MWp) da realizzare in un’area sita nel comune di Montalto di Castro (Viterbo).

In considerazione della sua recente costituzione, Sunholding non ha prodotto alcun fatturato.

1 Tuttavia, le Parti precisano che il Gruppo Fortis Investment opera sul mercato come entità indipendente, in quanto i relativi soci, tra cui BNP Paribas, non esercitano alcuna influenza o controllo sulle sue politiche di investimento per effetto della regolamentazione dei mercati finanziari vigente sia in Francia che in Belgio, tesa a minimizzare i conflitti di interesse degli azionisti di imprese di investimento.

2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Sunholding da parte di CEF ENERGIA.

In particolare, l’operazione è disciplinata da un contratto di compravendita di quote stipulato da Zimnia e CEF ENERGIA, in base al quale quest’ultima acquisisce la totalità delle quote di Sunholding.

Oggetto ultimo dell’acquisizione è in realtà Megasol, interamente controllata da Sunholding a seguito del conferimento in essa, da parte di Zimnia, della totalità delle quote di Megasol.

A seguito della presente operazione CEF ENERGIA acquisirà dunque la titolarità dei diritti, autorizzazioni e permessi spettanti a Megasol per la costruzione e gestione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare da realizzare nel comune di Montalto di Castro.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

L’operazione rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 461 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

L’operazione in esame riguarda l’attività di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte fotovoltaica, che rientra nell’ambito del più ampio settore della generazione di energia elettrica da fonti sia tradizionali sia rinnovabili. L’energia elettrica generata in Italia e quella importata definiscono, dal lato merceologico, l’offerta all’ingrosso di energia destinata alla copertura del fabbisogno nazionale e quindi il mercato dell’approvvigionamento all’ingrosso.

Dal punto di vista geografico, il mercato dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica è di dimensioni sovraregionali, sulla base di una suddivisione in macrozone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna) dettata sia da vincoli di trasmissione che da differenze nella struttura dell’offerta, che si riflettono in differenze stabili nei prezzi di vendita dell’energia elettrica3.

Con riferimento all’impianto in esame, il mercato geografico è quello della macrozona Sud, in cui sarà localizzato l’impianto fotovoltaico di Megasol.

Effetti dell’operazione

Nella macrozona Sud, il gruppo Fortis Investments non è presente e neanche l’impianto di Megasol è ancora operativo. La quota di mercato di Megasol, una volta realizzato l’impianto, sarà in ogni caso di gran lunga inferiore all’1%.

3 Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, febbraio 2005, in Boll. n. 6/05.

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Pertanto, poiché non si realizzano sovrapposizioni orizzontali fra le Parti, l’operazione non appare idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali presenti nel mercato di riferimento.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

(30)

C10442 - ZARA ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI PRIMA5 Provvedimento n. 20780

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2010;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Zara Italia S.r.l., pervenuta in data 20 gennaio 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Zara Italia S.r.l. (di seguito, Zara Italia) è una società attiva nella commercializzazione e distribuzione di capi di abbigliamento femminili, maschili e per bambino, di genere sia formale sia informale, casual, sportivo e c.d. street wear; di abbigliamento intimo; di articoli ed accessori per l’abbigliamento ed il tempo libero, calzature, cosmetici, occhiali, orologi, borse ed ombrelli;

nonché di complementi di arredo per la casa, contraddistinti dal marchio “Zara” di proprietà del Gruppo Inditex, per il tramite di esercizi commerciali ad insegne “Zara”, tutti di proprietà e specializzati nella vendita dei summenzionati prodotti.

Zara Italia è una società interamente controllata dalla società di diritto spagnolo Inditex S.A., società holding dell’omonimo gruppo spagnolo (di seguito, gruppo Inditex), quotata alla Borsa di Madrid.

Nel 2008, il gruppo Inditex ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa 10,4 miliardi di euro, di cui circa [8-9]1 miliardi di euro nell’Unione Europea e circa [700-1.000]

milioni di euro in Italia.

Oggetto di affitto è un ramo di azienda appartenente alla società Prima Cinque S.p.A. (di seguito Prima5) costituito da un esercizio commerciale sito in Roma, via Del Corso n. 189, in precedenza condotto in gestione dalla società La Rinascente S.r.l., dotato di autorizzazione amministrativa per l’attività di vendita al dettaglio di abbigliamento ed accessori (di seguito il ramo d’azienda).

Prima5 è una società attiva principalmente nel settore immobiliare e, segnatamente, nella costruzione, acquisto, alienazione, locazione e trasformazione di immobili.

I dati di fatturato del ramo d’azienda oggetto dell’operazione, precedentemente condotto in gestione dalla società La Rinascente S.r.l., non sono disponibili.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione in esame riguarda l’affitto da parte di Zara Italia, per la durata di diciotto anni, del ramo d’azienda di cui sopra, composto dai locali, dagli impianti, arredi e attrezzature ivi presenti, dall’autorizzazione commerciale per la vendita di beni alimentari e non, e dall’avviamento.

1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

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L’operazione in esame consentirà a Zara Italia di allargare la propria rete distributiva, acquisendo un ulteriore punto vendita per la commercializzazione dei prodotti a marchio “Zara”.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 461 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il settore interessato dalla presente operazione è quello della distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento e dei relativi accessori2; in particolare, il gruppo Inditex è attivo nella produzione, commercializzazione e distribuzione di capi di abbigliamento femminili, maschili e per bambino, di genere sia formale sia informale, casual, sportivo e c.d. street wear e relativi accessori, nonché di abbigliamento intimo, contraddistinti dai marchi di proprietà del gruppo, tra i quali Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear e Stradivarius.

In Italia la distribuzione dei capi d'abbigliamento e degli accessori avviene attraverso due canali principali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto, e la distribuzione moderna. La distribuzione moderna si distingue da quella tradizionale al dettaglio innanzitutto per il servizio offerto al cliente: nei punti vendita della distribuzione moderna prevale, infatti, il libero servizio, mentre nei negozi tradizionali la vendita assistita. Inoltre la distribuzione moderna si caratterizza, dal punto di vista della tipologia dei punti vendita, per la grande superficie di questi ultimi e per la presenza di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti (abbigliamento uomo, donna, bambino, abbigliamento intimo), mentre i punti vendita tradizionali sono spesso specializzati in una gamma ristretta di prodotti.

Deve, tuttavia, osservarsi che i punti vendita di abbigliamento sono, ormai in misura significativa, negozi specializzati nella vendita di un unico marchio, i cosiddetti negozi “monomarca” (ad esempio Max Mara, Stefanel, Replay, Mariella Burani, Max & Co.), dove prevale il libero servizio che permette al consumatore di scegliere autonomamente, ma allo stesso tempo assicura, qualora venga richiesta, la vendita assistita tipica dei negozi tradizionali. E’ necessario, inoltre, evidenziare come la disposizione in un unico punto vendita di tutte le tipologie di prodotto non rivesta un’importanza determinante, in quanto i capi di abbigliamento e gli accessori, sono beni durevoli, di valore unitario elevato, che soddisfano vari bisogni: quello primario di vestirsi, ma anche un insieme complesso di altre necessità legate all'immagine individuale e sociale di una persona. Il

2 Cfr, tra gli altri, C9220, del 27 marzo 2008 - BENCOM/Ramo d’azienda, in Boll. n. 12/08; C9198, del 20 marzo 2008 - Miroglio/Ramo d’azienda di Pitagora, in Boll. n. 11/08; C8858, del 24 ottobre 2007, BENCOM/Ramo d’azienda di Stefanel, in Boll. n. 40/07.

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