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Perdita e grave lesione del rapporto parentale: le nuove sfide dell'osservatorio di Milano sui criteri di liquidazione del danno

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Academic year: 2022

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(1)

Perdita e grave lesione del

rapporto parentale: le nuove sfide dell'Osservatorio di Milano sui

criteri di liquidazione del danno Perdita e grave lesione del

rapporto parentale: le nuove sfide dell'Osservatorio di Milano sui

criteri di liquidazione del danno

XXVII CONGRESSO NAZIONALE MEDICO GIURIDICO MELCHIORRE GIOIA Roma 18-19 maggio 2018

XXVII CONGRESSO NAZIONALE MEDICO GIURIDICO MELCHIORRE GIOIA Roma 18-19 maggio 2018

Dr. Damiano Spera

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La Tabella danno superstiti La Tabella danno superstiti

Edizione 1995 Edizione 1995

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Tabelle milanesi Edizioni 1995 e 1996 Tabelle milanesi Edizioni 1995 e 1996

Equo criterio di liquidazione del danno morale soggettivo subito dalla vittima primaria fosse la misura da ¼ a ½ di quanto riconosciuto alla stessa vittima a titolo di danno biologico

Circa il "danno morale" subito dalle vittime secondarie per morte del prossimo congiunto fu approvata, nell’anno 1995, una specifica "Tabella danno superstiti".

Equo criterio di liquidazione del danno morale soggettivo subito dalla vittima primaria fosse la misura da ¼ a ½ di quanto riconosciuto alla stessa vittima a titolo di danno biologico

Circa il "danno morale" subito dalle vittime secondarie per morte del prossimo congiunto fu approvata, nell’anno 1995, una specifica "Tabella danno superstiti".

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La Tabella del danno non patrimoniale per la morte di un familiare La Tabella del danno non patrimoniale per la morte di un familiare

Edizione 2004 Edizione 2004

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Tabelle milanesi edizione 2004 Tabelle milanesi edizione 2004

Anche questa farraginosa “Tabella danno superstiti” rimase “in vigore” fino all’anno 2003 e cioè fino alle citate sentenze c.d. “gemelle” della Cassazione n. 8827-8828 del

31.5.2003.

In queste sentenze si affermano importantissimi principi di diritto che rivoluzionano la nozione, i parametri normativi ed i criteri di liquidazione del danno da uccisione del prossimo congiunto, che viene ora denominato “danno da perdita del rapporto parentale”.

Premette la Cassazione che, in caso di fatto illecito che abbia cagionato un evento plurioffensivo, la lesione è contestuale ed immediata per tutti i soggetti che sono titolari dei vari interessi incisi (Cass., S.U. sent. n. 9556/2002).

Anche questa farraginosa “Tabella danno superstiti” rimase “in vigore” fino all’anno 2003 e cioè fino alle citate sentenze c.d. “gemelle” della Cassazione n. 8827-8828 del

31.5.2003.

In queste sentenze si affermano importantissimi principi di diritto che rivoluzionano la nozione, i parametri normativi ed i criteri di liquidazione del danno da uccisione del prossimo congiunto, che viene ora denominato “danno da perdita del rapporto parentale”.

Premette la Cassazione che, in caso di fatto illecito che abbia cagionato un evento plurioffensivo, la lesione è contestuale ed immediata per tutti i soggetti che sono titolari dei vari interessi incisi (Cass., S.U. sent. n. 9556/2002).

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Tabelle milanesi edizione 2004 Tabelle milanesi edizione 2004

Cassazione n. 8828/2003: Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che ciò implichi, di per sé, una duplicazione di risarcimento.

La liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza della uccisione del familiare deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico; e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo

familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.

Cassazione n. 8828/2003: Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che ciò implichi, di per sé, una duplicazione di risarcimento.

La liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza della uccisione del familiare deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico; e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo

familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.

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Tabelle milanesi edizioni 2009-2014 Tabelle milanesi edizioni 2009-2014

Sentenze di San martino 2008: La perdita del prossimo congiunto cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto

inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili

della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).

In tale rinnovato contesto, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed onnnicomprensiva - del danno non patrimoniale.

Sentenze di San martino 2008: La perdita del prossimo congiunto cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto

inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili

della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).

In tale rinnovato contesto, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed onnnicomprensiva - del danno non patrimoniale.

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Tabelle milanesi edizioni 2009-2014 Tabelle milanesi edizioni 2009-2014

Nei “Criteri orientativi della Tabella milanese – Edizione 2009” si affermava: “A seguito della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, l’Osservatorio propone infine anche un adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale”.

In particolare l’Osservatorio aumentava la forbice per la perdita dei prossimi congiunti genitori-figlio-coniuge (da Euro 106.376,00 - Euro 212.752,00, prevista nell’anno 2008) ad Euro 150.000,00 – Euro 300.000,00 ed aumentava invece secondo gli indici ISTAT la forbice per il decesso del fratello (da Euro 21.275,00 – ad Euro 127.651,00, prevista nell’anno 2008) ad Euro 21.711,00 - Euro 130.266,00.

Nei “Criteri orientativi della Tabella milanese – Edizione 2009” si affermava: “A seguito della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, l’Osservatorio propone infine anche un adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale”.

In particolare l’Osservatorio aumentava la forbice per la perdita dei prossimi congiunti genitori-figlio-coniuge (da Euro 106.376,00 - Euro 212.752,00, prevista nell’anno 2008) ad Euro 150.000,00 – Euro 300.000,00 ed aumentava invece secondo gli indici ISTAT la forbice per il decesso del fratello (da Euro 21.275,00 – ad Euro 127.651,00, prevista nell’anno 2008) ad Euro 21.711,00 - Euro 130.266,00.

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I lavori del “Gruppo 3”

dell’Osservatorio di Milano sulla Tabella del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale I lavori del “Gruppo 3”

dell’Osservatorio di Milano sulla Tabella del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale

Edizione 2018 Edizione 2018

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Tabelle milanesi edizione 2018:

la legittimazione attiva

Tabelle milanesi edizione 2018:

la legittimazione attiva

Il “Gruppo 3” (del “Gruppo danno alla persona dell’Osservatorio di Milano”),

brillantemente coordinato dalla dott.ssa Adriana Cassano Cicuto (Presidente della VI Sezione civile del Tribunale di Milano), dalla fine dell’anno 2015 ha in corso (tra l’altro) l’esame della tabella avente ad oggetto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

La selezione degli aventi diritto va, dunque, operata avendo riguardo, in primo luogo, alla famiglia c.d. “nucleare”, che ricomprende oltre al coniuge e ai figli, anche i fratelli e le sorelle, comunque legati da stretti vincoli di parentela, salvo la prova della

compromissione del rapporto affettivo con la vittima; la legittimazione attiva oggi spetta anche agli uniti civilmente secondo quanto disposto dalla legge n. 76/2016 (c.d. “Legge Cirinnà”).

Il “Gruppo 3” (del “Gruppo danno alla persona dell’Osservatorio di Milano”),

brillantemente coordinato dalla dott.ssa Adriana Cassano Cicuto (Presidente della VI Sezione civile del Tribunale di Milano), dalla fine dell’anno 2015 ha in corso (tra l’altro) l’esame della tabella avente ad oggetto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

La selezione degli aventi diritto va, dunque, operata avendo riguardo, in primo luogo, alla famiglia c.d. “nucleare”, che ricomprende oltre al coniuge e ai figli, anche i fratelli e le sorelle, comunque legati da stretti vincoli di parentela, salvo la prova della

compromissione del rapporto affettivo con la vittima; la legittimazione attiva oggi spetta anche agli uniti civilmente secondo quanto disposto dalla legge n. 76/2016 (c.d. “Legge Cirinnà”).

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Tabelle milanesi edizione 2018:

la legittimazione attiva

Tabelle milanesi edizione 2018:

la legittimazione attiva

Quanto agli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.), la legittimazione può essere loro riconosciuta soltanto se, oltre all’esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare

abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (in questi termini, S.

Ciardo, “Il danno parentale nei nuovi lavori dell’Osservatorio di Milano – Gruppo 3”, in Ridare.it).

Quanto agli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.), la legittimazione può essere loro riconosciuta soltanto se, oltre all’esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare

abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (in questi termini, S.

Ciardo, “Il danno parentale nei nuovi lavori dell’Osservatorio di Milano – Gruppo 3”, in Ridare.it).

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Tabelle milanesi edizione 2018:

la legittimazione attiva

Tabelle milanesi edizione 2018:

la legittimazione attiva

Alla tesi di chi voglia estendere la tabella ad altri soggetti l’Osservatorio di Milano ha replicato che un ampliamento dei soggetti legittimati, con la previsione di apposite tabelle, avrebbe determinato certamente un “effetto trascinamento”, con aumento

esponenziale delle possibili parti che, nel processo o anche in via stragiudiziale, avrebbero chiesto il risarcimento del danno.

Peraltro, è la stessa Cassazione (sentenza n. 21230/2016) a sostenere che sia innegabile la necessità di “conciliare il diritto del superstite alla tutela del rapporto parentale con

l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari”. La Cassazione stigmatizza, inoltre, che deve essere sempre “fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l'entità dei danni”.

Alla tesi di chi voglia estendere la tabella ad altri soggetti l’Osservatorio di Milano ha replicato che un ampliamento dei soggetti legittimati, con la previsione di apposite tabelle, avrebbe determinato certamente un “effetto trascinamento”, con aumento

esponenziale delle possibili parti che, nel processo o anche in via stragiudiziale, avrebbero chiesto il risarcimento del danno.

Peraltro, è la stessa Cassazione (sentenza n. 21230/2016) a sostenere che sia innegabile la necessità di “conciliare il diritto del superstite alla tutela del rapporto parentale con

l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari”. La Cassazione stigmatizza, inoltre, che deve essere sempre “fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l'entità dei danni”.

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Tabelle milanesi edizione 2018:

la legittimazione attiva

Tabelle milanesi edizione 2018:

la legittimazione attiva

Tuttavia, per i prossimi congiunti non considerati nella tabella milanese, è assolutamente precluso il ricorso alla "presunzione di danno risarcibile" in favore di un numero sempre maggiore di soggetti, rispetto ai quali, di regola, la lesione del legame con il de cuius non è degna di ristoro. Il giudice deve quindi motivare circa la prova che la perdita del

prossimo congiunto abbia cagionato un permanente e imprevedibile sconvolgimento delle abitudini di vita del congiunto sopravvissuto.

L’Edizione 2018 ha precisato espressamente: “Ovviamente il giudice potrà riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti in Tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale

sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (ma ciò vale anche per la grave lesione biologica) del congiunto”.

Tuttavia, per i prossimi congiunti non considerati nella tabella milanese, è assolutamente precluso il ricorso alla "presunzione di danno risarcibile" in favore di un numero sempre maggiore di soggetti, rispetto ai quali, di regola, la lesione del legame con il de cuius non è degna di ristoro. Il giudice deve quindi motivare circa la prova che la perdita del

prossimo congiunto abbia cagionato un permanente e imprevedibile sconvolgimento delle abitudini di vita del congiunto sopravvissuto.

L’Edizione 2018 ha precisato espressamente: “Ovviamente il giudice potrà riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti in Tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale

sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (ma ciò vale anche per la grave lesione biologica) del congiunto”.

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La questione della parametrazione del danno da lesione del rapporto parentale da risarcire ai

congiunti residenti all’estero

La questione della parametrazione del danno da lesione del rapporto parentale da risarcire ai

congiunti residenti all’estero

Per quanto attiene alla determinazione dell’obbligazione risarcitoria, secondo un primo orientamento giurisprudenziale (ormai superato), occorrerebbe considerare anche le condizioni socio-economiche dell’area in cui vive il danneggiato.

Tecnicamente, come chiarito dalla Cassazione nella risalente sentenza n. 1637/2000, ciò presupporrebbe:

a) la definizione di una somma di denaro assunta come equa per la riparazione del danno in base al potere di acquisto medio;

b) la successiva operazione di valutazione di corrispondenza di tale importo al particolare potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso è presumibilmente destinato ad essere speso.

Per quanto attiene alla determinazione dell’obbligazione risarcitoria, secondo un primo orientamento giurisprudenziale (ormai superato), occorrerebbe considerare anche le condizioni socio-economiche dell’area in cui vive il danneggiato.

Tecnicamente, come chiarito dalla Cassazione nella risalente sentenza n. 1637/2000, ciò presupporrebbe:

a) la definizione di una somma di denaro assunta come equa per la riparazione del danno in base al potere di acquisto medio;

b) la successiva operazione di valutazione di corrispondenza di tale importo al particolare potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso è presumibilmente destinato ad essere speso.

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La questione della parametrazione del danno da lesione del rapporto parentale da risarcire ai

congiunti residenti all’estero

La questione della parametrazione del danno da lesione del rapporto parentale da risarcire ai

congiunti residenti all’estero

Da ultimo, in dichiarata conferma di questo indirizzo, la Cassazione, con la sentenza n.

3767/2018, ha cassato con rinvio proprio la sentenza 3223/2015 della Corte d’Appello di Milano sopra citata.

Anche il “Gruppo 3” ha quindi aderito a quest’ultimo orientamento, condividendo l’irrilevanza del criterio della residenza del danneggiato ai fini della liquidazione del

danno (condivisione raggiunta, altresì, nell’Assemblea nazionale degli Osservatori, tenuta a Roma dal 19 al 21 maggio 2017).

Da ultimo, in dichiarata conferma di questo indirizzo, la Cassazione, con la sentenza n.

3767/2018, ha cassato con rinvio proprio la sentenza 3223/2015 della Corte d’Appello di Milano sopra citata.

Anche il “Gruppo 3” ha quindi aderito a quest’ultimo orientamento, condividendo l’irrilevanza del criterio della residenza del danneggiato ai fini della liquidazione del

danno (condivisione raggiunta, altresì, nell’Assemblea nazionale degli Osservatori, tenuta a Roma dal 19 al 21 maggio 2017).

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La versione aggiornata della Tabella del danno non patrimoniale derivante dalla perdita o grave lesione del

rapporto parentale La versione aggiornata della

Tabella del danno non patrimoniale derivante dalla perdita o grave lesione del

rapporto parentale

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La versione aggiornata della Tabella La versione aggiornata della Tabella

E’ da segnalare che nei “Criteri orientativi” Edizione 2018 i valori monetari della forbice sono indicati (come nei criteri delle Edizioni precedenti) nella colonna “da”, che indica i valori minimi (Euro 165.960,00 e Euro 24.020,00), e nella colonna “a”, che indica i valori massimi (Euro 331.920,00 ed Euro 144.130,00).

Peraltro, nella scheda riepilogativa dei valori monetari, dopo la pag. 30/30 degli importi liquidabili per danno non patrimoniale da lesione del bene salute, le predette colonne indicano, per il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per perdita del rapporto parentale, la medesima forbice dei valori monetari, ma le colonne sono

denominate “valore monetario medio”, per gli importi minimi e “aumento personalizzato (fino a max)” per gli importi massimi.

E’ da segnalare che nei “Criteri orientativi” Edizione 2018 i valori monetari della forbice sono indicati (come nei criteri delle Edizioni precedenti) nella colonna “da”, che indica i valori minimi (Euro 165.960,00 e Euro 24.020,00), e nella colonna “a”, che indica i valori massimi (Euro 331.920,00 ed Euro 144.130,00).

Peraltro, nella scheda riepilogativa dei valori monetari, dopo la pag. 30/30 degli importi liquidabili per danno non patrimoniale da lesione del bene salute, le predette colonne indicano, per il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per perdita del rapporto parentale, la medesima forbice dei valori monetari, ma le colonne sono

denominate “valore monetario medio”, per gli importi minimi e “aumento personalizzato (fino a max)” per gli importi massimi.

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La versione aggiornata della Tabella La versione aggiornata della Tabella

il “Gruppo 3” del “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio di Milano, costituito nel settembre 2015, ha registrato due diverse criticità nell’applicazione della Tabella in

esame:

a) un’interpretazione errata: alcuni giudici ed avvocati hanno ritenuto che si potesse agevolmente applicare un valore mediano tra quelli minimi e massimi indicati nella predetta forbice, con la conseguenza che, anche in mancanza di specifiche allegazioni e prove, fosse consentita la liquidazione di valori di circa Euro 245.000,00 in favore del coniuge/figlio/genitore e di circa Euro 80.000,00 in favore del fratello/nonno;

b) una liquidazione eccessivamente discrezionale e pertanto una decisione non sufficientemente prevedibile: il giudice è chiamato ad individuare, nella fattispecie concreta, un valore monetario ritenuto congruo in un range che prevede importi in aumento fino al 100% di quello base, per la prima serie dei prossimi congiunti, e fino al 500%, per la seconda serie dei prossimi congiunti.

il “Gruppo 3” del “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio di Milano, costituito nel settembre 2015, ha registrato due diverse criticità nell’applicazione della Tabella in

esame:

a) un’interpretazione errata: alcuni giudici ed avvocati hanno ritenuto che si potesse agevolmente applicare un valore mediano tra quelli minimi e massimi indicati nella predetta forbice, con la conseguenza che, anche in mancanza di specifiche allegazioni e prove, fosse consentita la liquidazione di valori di circa Euro 245.000,00 in favore del coniuge/figlio/genitore e di circa Euro 80.000,00 in favore del fratello/nonno;

b) una liquidazione eccessivamente discrezionale e pertanto una decisione non sufficientemente prevedibile: il giudice è chiamato ad individuare, nella fattispecie concreta, un valore monetario ritenuto congruo in un range che prevede importi in aumento fino al 100% di quello base, per la prima serie dei prossimi congiunti, e fino al 500%, per la seconda serie dei prossimi congiunti.

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La versione aggiornata della Tabella Danno da grave lesione del rapporto parentale

La versione aggiornata della Tabella Danno da grave lesione del rapporto parentale

Per quanto attiene al danno conseguente a grave lesione del rapporto parentale, si devono confermare le valutazioni espresse nella precedente Tabella: disancorare la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest’ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al prossimo congiunto, è opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità

dell’alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni).

La difficoltà di tipizzazione delle infinite variabili nei casi concreti suggerisce l’individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo previsto per ciascun rapporto parentale considerato (da applicare solo allorché sia provato il massimo sconvolgimento della vita familiare), non essendo possibile ipotizzare un danno non patrimoniale “medio” (v. Cassazione, sentenza n. 14402/2011 e n.

18641/2011).

Per quanto attiene al danno conseguente a grave lesione del rapporto parentale, si devono confermare le valutazioni espresse nella precedente Tabella: disancorare la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest’ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al prossimo congiunto, è opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità

dell’alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni).

La difficoltà di tipizzazione delle infinite variabili nei casi concreti suggerisce l’individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo previsto per ciascun rapporto parentale considerato (da applicare solo allorché sia provato il massimo sconvolgimento della vita familiare), non essendo possibile ipotizzare un danno non patrimoniale “medio” (v. Cassazione, sentenza n. 14402/2011 e n.

18641/2011).

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La versione aggiornata della Tabella La versione aggiornata della Tabella

Per quanto attiene, infine al regime delle preclusioni nel processo civile, si deve evidenziare quanto segue:

solo i fatti principali - devono necessariamente confluire negli atti introduttivi, nella prima o

(eccezionalmente) nella seconda memoria dell’art. 183, sesto comma, c.p.c. mentre i fatti secondari, stante la loro funzione meramente probatoria, possono tradursi anche in un capitolo di prova formulato nella seconda o terza memoria ex art. 183 c.p.c. ;

relativamente al danno, patrimoniale e non patrimoniale, l’individuazione del confine non può

prescindere dalla posizione della giurisprudenza di legittimità, che configura quali elementi costitutivi dell’illecito civile il danno evento, consistente nella lesione dell’interesse giuridicamente protetto, ed il danno conseguenza, consistente nel concreto pregiudizio che ne è derivato;

nelle domande di risarcimento, l’onere di allegazione investe, quindi, necessariamente non solo il danno evento ma anche tutti i danni conseguenza lamentati;

circa l’onere di contestazione specifica in ordine al danno evento e a quello conseguenza, l’art. 115 c.p.c., nell’attuale formulazione, come modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, subordina la rilevanza della contestazione alla sua specificità, per cui una contestazione generica non è più sufficiente a far ricadere un fatto nel “thema probandum”.

Per quanto attiene, infine al regime delle preclusioni nel processo civile, si deve evidenziare quanto segue:

solo i fatti principali - devono necessariamente confluire negli atti introduttivi, nella prima o

(eccezionalmente) nella seconda memoria dell’art. 183, sesto comma, c.p.c. mentre i fatti secondari, stante la loro funzione meramente probatoria, possono tradursi anche in un capitolo di prova formulato nella seconda o terza memoria ex art. 183 c.p.c. ;

relativamente al danno, patrimoniale e non patrimoniale, l’individuazione del confine non può

prescindere dalla posizione della giurisprudenza di legittimità, che configura quali elementi costitutivi dell’illecito civile il danno evento, consistente nella lesione dell’interesse giuridicamente protetto, ed il danno conseguenza, consistente nel concreto pregiudizio che ne è derivato;

nelle domande di risarcimento, l’onere di allegazione investe, quindi, necessariamente non solo il danno evento ma anche tutti i danni conseguenza lamentati;

circa l’onere di contestazione specifica in ordine al danno evento e a quello conseguenza, l’art. 115 c.p.c., nell’attuale formulazione, come modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, subordina la rilevanza della contestazione alla sua specificità, per cui una contestazione generica non è più sufficiente a far ricadere un fatto nel “thema probandum”.

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Analisi statistica delle sentenze

monitorate dall’Osservatorio di Milano Analisi statistica delle sentenze

monitorate dall’Osservatorio di Milano

Il “Gruppo 3” ha ritenuto opportuno di procedere ad un ampio monitoraggio di decisioni nella materia in esame per verificare in base a quali parametri, in concreto, i singoli

giudici liquidino il danno nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti nell’ampia forbice della tabella.

Il “Gruppo 3” ha ritenuto opportuno di procedere ad un ampio monitoraggio di decisioni nella materia in esame per verificare in base a quali parametri, in concreto, i singoli

giudici liquidino il danno nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti nell’ampia forbice della tabella.

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a) Risarcimento

riconosciuto alla madre per la perdita del figlio a) Risarcimento

riconosciuto alla madre per la perdita del figlio

Per quanto concerne il danno subito dalla madre per la perdita del figlio sono state raccolte

dall’Osservatorio sentenze con liquidazioni relative a 53 soggetti risarciti.

Tradotti i valori in termini percentuali, si può notare che il 47% delle madri considerate come

campione ha ricevuto a titolo di risarcimento somme comprese tra Euro 250.000,00 ed Euro 330.000,00; il 41% tra Euro 163.000,00 ed Euro 250.000,00 come mostra il grafico che segue.

In 6 casi sono stati risarciti valori sotto le soglie previste dalle Tabelle Milanesi.

Per quanto concerne il danno subito dalla madre per la perdita del figlio sono state raccolte

dall’Osservatorio sentenze con liquidazioni relative a 53 soggetti risarciti.

Tradotti i valori in termini percentuali, si può notare che il 47% delle madri considerate come

campione ha ricevuto a titolo di risarcimento somme comprese tra Euro 250.000,00 ed Euro 330.000,00; il 41% tra Euro 163.000,00 ed Euro 250.000,00 come mostra il grafico che segue.

In 6 casi sono stati risarciti valori sotto le soglie previste dalle Tabelle Milanesi.

da Euro 0 a Euro 163.000 6

da Euro 163.000 a Euro 250.000 26

da Euro 250.000 a Euro 330.000 30

oltre Euro 330.000 2

TOTALE 53

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b) Risarcimento

riconosciuto al padre per la morte del figlio

b) Risarcimento

riconosciuto al padre per la morte del figlio

da Euro 0 a Euro 163.000 6

da Euro 163.000 a Euro 250.000 22

da Euro 250.000 a Euro 330.000 23

oltre Euro 330.000 1

TOTALE 51

L’analisi delle somme riconosciute quale

risarcimento al padre per la morte del figlio è

sostanzialmente sovrapponibile a quella fatta per la madre discostandosene solo in casi limite.

Possiamo, infatti, come mostra la tabella che

segue, individuare lo stesso numero di casi sotto le soglie tabellari.

L’analisi delle somme riconosciute quale

risarcimento al padre per la morte del figlio è

sostanzialmente sovrapponibile a quella fatta per la madre discostandosene solo in casi limite.

Possiamo, infatti, come mostra la tabella che

segue, individuare lo stesso numero di casi sotto le soglie tabellari.

(24)

c) Risarcimento

riconosciuto al figlio per la morte del genitore

c) Risarcimento

riconosciuto al figlio per la

morte del genitore

Per quanto attiene al risarcimento riconosciuto al figlio per la morte del genitore, è interessante

analizzare i 5 casi in cui il danno viene liquidato per importi inferiori ai 150.000 Euro.

Si tratta di fattispecie particolari in cui vi erano scarse possibilità di sopravvivenza del de cuius e in cui non risulta adempiuto l’onere della prova

riguardo al legame affettivo (in un caso non è neppure noto se il richiedente il risarcimento fosse convivente con il padre o meno).

Per quanto attiene al risarcimento riconosciuto al figlio per la morte del genitore, è interessante

analizzare i 5 casi in cui il danno viene liquidato per importi inferiori ai 150.000 Euro.

Si tratta di fattispecie particolari in cui vi erano scarse possibilità di sopravvivenza del de cuius e in cui non risulta adempiuto l’onere della prova

riguardo al legame affettivo (in un caso non è neppure noto se il richiedente il risarcimento fosse convivente con il padre o meno).

da Euro 0 a Euro 150.000 5

da Euro 150.000 a Euro 250.000 48

da Euro 250.000 a Euro 330.000 27

oltre Euro 330.000 4

TOTALE 54

(25)

d) Risarcimento

riconosciuto al coniuge per la morte dell’altro coniuge

d) Risarcimento

riconosciuto al coniuge per la morte dell’altro

coniuge

Come mostra chiaramente il grafico, la

liquidazione del danno subito dal congiunto con cifre inferiori alla soglia tabellare è maggiore per i casi relativi al decesso del coniuge (13%).

Il segnalato aumento è dovuto al fatto che vi sono state richieste di risarcimento da parte di coniugi sopravvissuti separati e/o non conviventi da

numerosi anni (ad esempio 18 anni nel caso della sentenza del Tribunale di Monza n. 1169/2016, 8 anni nel caso della sentenza 3436/2017 del

Tribunale di Milano).

Come mostra chiaramente il grafico, la

liquidazione del danno subito dal congiunto con cifre inferiori alla soglia tabellare è maggiore per i casi relativi al decesso del coniuge (13%).

Il segnalato aumento è dovuto al fatto che vi sono state richieste di risarcimento da parte di coniugi sopravvissuti separati e/o non conviventi da

numerosi anni (ad esempio 18 anni nel caso della sentenza del Tribunale di Monza n. 1169/2016, 8 anni nel caso della sentenza 3436/2017 del

Tribunale di Milano).

da Euro 0 a Euro 163.000 7

da Euro 163.000 a Euro 250.000 22

da Euro 250.000 a Euro 330.000 22

oltre Euro 330.000 3

TOTALE 53

(26)

e) Risarcimento

riconosciuto al fratello per la morte dell’altro fratello e) Risarcimento

riconosciuto al fratello per la morte dell’altro fratello

Il riconoscimento del danno subito dai fratelli, con importi inferiori ai minimi tabellari, è mutuato da vari indici: il vincolo familiare dedotto risulta attenuato dell’età dei fratelli, dall’aver formato nuclei familiari autonomi e dal fatto di risiedere in paesi diversi senza possibilità di incontrarsi.

Nei casi di liquidazione sotto soglia non sono stati provati il legame tra i fratelli e la frequentazione.

Il riconoscimento del danno subito dai fratelli, con importi inferiori ai minimi tabellari, è mutuato da vari indici: il vincolo familiare dedotto risulta attenuato dell’età dei fratelli, dall’aver formato nuclei familiari autonomi e dal fatto di risiedere in paesi diversi senza possibilità di incontrarsi.

Nei casi di liquidazione sotto soglia non sono stati provati il legame tra i fratelli e la frequentazione.

da Euro 0 ad Euro 20.000 5 da Euro 20.000 a Euro 40.000 25 da Euro 40.000 a Euro 100.000 18 da Euro 100.000 a Euro 120.000 10 da Euro 120.000 a Euro 150.000 26

oltre 200.000 6

TOTALE 91

(27)

f) Risarcimento

riconosciuto ai nonni per la perdita dei nipoti

f) Risarcimento

riconosciuto ai nonni per la perdita dei nipoti

Il risarcimento del danno viene richiesto dai nonni per il decesso dei nipoti in 10 casi.

Lo stesso viene sempre riconosciuto tranne in una sentenza del Tribunale di Milano in cui si afferma che “nessuna somma può essere liquidata alla nonna in assenza di una rigorosa prova circa la sussistenza di un vincolo affettivo particolare che vada al di là della generica allegazione dello stato di coabitazione nel medesimo domicilio con il de cuius” (sentenza n. 6853/2016)

Le cifre accordate ai nonni sono comprese tra Euro 10.000,00 ed Euro 83.000,00.

Il risarcimento del danno viene richiesto dai nonni per il decesso dei nipoti in 10 casi.

Lo stesso viene sempre riconosciuto tranne in una sentenza del Tribunale di Milano in cui si afferma che “nessuna somma può essere liquidata alla nonna in assenza di una rigorosa prova circa la sussistenza di un vincolo affettivo particolare che vada al di là della generica allegazione dello stato di coabitazione nel medesimo domicilio con il de cuius” (sentenza n. 6853/2016)

Le cifre accordate ai nonni sono comprese tra Euro 10.000,00 ed Euro 83.000,00.

(28)

g) Risarcimento

riconosciuto ai nipoti per la perdita dei nonni

g) Risarcimento

riconosciuto ai nipoti per la perdita dei nonni

Il risarcimento del danno viene richiesto dai nipoti in seguito alla dipartita dei nonni in 11 casi e lo stesso viene sempre riconosciuto tranne in 3 fattispecie: in due perché non è stata data

nessuna prova della frequentazione e del legame esistente tra il nonno e il nipote; nella terza, invece, il Tribunale di Treviso argomenta (n. 1884/2016)

apoditticamente, non riconoscendo il danno sul presupposto che le Tabelle Milanesi non

prevedono il risarcimento a favore dei nipoti per la perdita del nonno.

Negli altri 8 casi il nipote viene risarcito con somme comprese tra Euro 10.000,00 ed Euro 75.000,00.

Il risarcimento del danno viene richiesto dai nipoti in seguito alla dipartita dei nonni in 11 casi e lo stesso viene sempre riconosciuto tranne in 3 fattispecie: in due perché non è stata data

nessuna prova della frequentazione e del legame esistente tra il nonno e il nipote; nella terza, invece, il Tribunale di Treviso argomenta (n. 1884/2016)

apoditticamente, non riconoscendo il danno sul presupposto che le Tabelle Milanesi non

prevedono il risarcimento a favore dei nipoti per la perdita del nonno.

Negli altri 8 casi il nipote viene risarcito con somme comprese tra Euro 10.000,00 ed Euro 75.000,00.

(29)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE GRAZIE PER L’ATTENZIONE

dr. Damiano Spera dr. Damiano Spera

Riferimenti

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