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1.749 b) per il lavoratore di età superiore ai 16 anni: L

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 5 del 14 gennaio 1975

Oggetto: Liquidazione delle rendite dei settori industriale ed agricolo e misura dell'indennità per inabilità temporanea assoluta dovuta agli infortunati del settore agricolo per il triennio 1° luglio 1974 - 30 giugno 1977.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 305 del 23 novembre 1974 sono stati pubblicati i Decreti interministeriali del 15 novembre 1974, allegati in copia, che a norma degli articoli 116 e 234 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fissano, rispettivamente, le seguenti retribuzioni annue, minima e massima per il settore industriale, e convenzionali per il settore agricolo, per il triennio 1° luglio 1974 - 30 giugno 1977, nonché per lo stesso settore agricolo, le misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

1) Settore industriale

- Retribuzione annua minima per il calcolo della rendita:

L. 1.348.200

- Retribuzione annua massima per il calcolo della rendita:

L. 2.503.800

2) Settore agricolo

- Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluti fino al 90° giorno:

a) per il lavoratore di età non superiore ai 16 anni: L. 1.749

b) per il lavoratore di età superiore ai 16 anni: L. 3.081

- Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dopo i 90 i giorni, anche non continuativi:

a) per i lavoratori di età non superiore ai 16 anni: L. 2.298

b) per i lavoratori di età superiore ai 16 anni: L. 3.947

- Retribuzione annua convenzionale per il calcolo delle rendite:

a) per i lavoratori di età non superiore ai 16 anni: L. 949.221

b) per i lavoratori di età superiore ai 16 anni: L. 1.631.994

Gli anzidetti limiti retributivi - che sostituiscono quelli indicati dalla circolare n. 4/1972 - operano a decorrere dal 1° luglio 1974 in sede di prima liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti.

Si forniscono le seguenti precisazioni in merito a particolari categorie di assicurati.

Studenti

A seguito della variazione intervenuta nella misura delle retribuzioni minima e massima stabilita per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali, in conformità al disposto dell'articolo 2 del D.M. 12 dicembre 1968, vanno liquidate, dal 1° luglio 1974, sulle seguenti retribuzioni convenzionali, che sostituiscono quelle indicate con le circolari nn. 4/1972 (pagina 3) e 46/1972:

a) per gli alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado e, comunque, fino a 15 anni compiuti sulla retribuzione convenzionale annua di L. 1.348.200;

(2)

b) per gli alunni e studenti delle scuole secondarie di 2° grado e, comunque, dal 16° anno di età fino a 21 anni compiuti, sulla retribuzione convenzionale annua di L. 1.419.157;

c) per gli studenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e, comunque, dal 22° anno di età in poi, sulla retribuzione convenzionale annua di L. 1.537.421.

Medici radiologi

Le indicate retribuzioni minima e massima riferite al settore industriale non sono applicabili per la liquidazione delle rendite a medici radiologi.

Per tale categoria resta confermata la retribuzione annua di L. 4.200.000 di cui alla lettera circolare n.

78/1972 (pag. 5), fino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, con il quale sarà fissata la nuova retribuzione annua da valere per il triennio 2 marzo 1974 - 10 marzo 1977.

Riliquidazione delle rendite in corso di godimento al 1° luglio 1974.

Le operazioni di riliquidazione delle rendite in corso di godimento alla data del 1° luglio 1974 saranno effettuate da questa Direzione generale, che si riserva di illustrare, con apposita normativa, i criteri applicati.

Rateazione delle rendite

Con effetto dal 1° luglio 1974, in attuazione della deliberazione adottata dal Comitato esecutivo dell'Istituto il 15 ottobre 1974, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con lettera del 27 dicembre 1974, a modifica di quanto stabilito al riguardo dalla circolare n. 4/1972 (pag.4), la rateazione delle rendite così disciplinata:

- pagamento bimestrale per le rendite per inabilità permanente di importo sino a L. 270.000 annue;

- pagamento mensile per le rendite per inabilita permanente di importo superiore a L. 270.000 e per le rendite ai superstiti di qualunque ammontare.

Resta fermo che potrà essere autorizzato, caso per caso, un diverso frazionamento ai titolari di rendita che lo richiedano e comprovino di averne effettiva necessità.

Azione di surroga e regresso - Aggiornamento valori capitali di rendite

Nell'occasione si dispone di provvedere con la massima sollecitudine possibile ad una nuova formulazione delle richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso.

I relativi calcoli dovranno naturalmente essere svolti secondo le modalità di cui alle circolari n. 53/1971 e n. 22/1974.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Consulenze legali dovranno, allo scopo, chiedere anche il rinvio delle cause ad evitare che - tanto in primo grado quanto in sede di appello - esse vengano rimesse al Collegio su conclusioni non aggiornate.

Ci si dovrà altresì, astenere dal concludere accordi transattivi senza tenere conto, nei limiti concretamente possibili della nuova situazione creditoria.

All. n. 2

All. n. 1 alla circ. .5/1975

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

per il lavoro e la previdenza sociale

(3)

di concerto con

IL MINISTRO PER IL TESORO

VISTO l'art. 234 del Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

VISTO l'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1973 e risultato pari a 248,8;

CONSIDERATO, che rispetto all'indice salariale accertato per l'anno 1970 è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento,

DECRETA

Art. 1

A norma dell'art. 234 del Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata per il triennio 1° luglio 1974 - 30 giugno 1977 nella misura di L. 1.631.994 per i, lavoratori di età superiore a sedici anni e di L. 949.221 per i lavoratori di età non superiore a sedici anni.

Art. 2

A norma dell'art. 234 del Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta è fissata per i lavoratori di età superiore a sedici anni nella misura di L. 3.081 e per i lavoratori di età non superiore a sedici anni nella misura di L. 1.749.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire 3.947 ed a lire 2.298.

All. n. 2 alla circ. n. 5/1975

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

per il lavoro e la previdenza sociale

di concerto con

IL MINISTRO PER IL TESORO

VISTO l'art. 116 del Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

VISTE le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1973 e definiti nel medesimo esercizio;

CONSIDERATO che è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera assunta a base per la determinazione del massimale e del minimale quali determinati con Decreto ministeriale 18 novembre 1971,

DECRETA

Art. 1

(4)

A norma dell'art. 6 del Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno,1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera fissata per il triennio 1° luglio 1974 - 30 giugno 1977 nella misura di L.

6.420, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di a. 2.503.800 e di L. 1.348.200.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima o della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito rispettivamente in:

L. 3.605.472 - per i comandanti e i capi macchinisti;

L. 3.054.636 - per i primi ufficiali di coperta e di macchina;

L. 2.779.218- per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite previste dal penultimo comma dell'art.116 del Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

- anno 1970 e precedenti 1,4391

- anno 1971 e precedenti 1,2753

- anno 1972 e precedenti 1,1801

- anno 1973 ed oltre 1,0000

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