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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 11 del 3 marzo 1986

Oggetto: Legge 8 agosto 1985, n. 443: Legge quadro per l'artigianato.

La legge quadro per l'artigianato modifica la precedente disciplina in materia, con conseguente superamento di alcuni criteri, in contrasto con la legge stessa, adottati dall'Istituto (cfr. circ. n. 29/196S e lett. circ. n. 59/1984).

Il suddetto provvedimento all'articolo 1 riafferma la potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di artigianato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Nei successivi articoli delinea il quadro normativo che comunque deve essere rispettato nell'ambito nazionale, con l'eccezione disposta per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome che, in materia, godono di una speciale autonomia (cfr. art. 13 - 6° comma).

Si premette che i requisiti per la configurabilità dell'imprenditore (art. 2) e dell'impresa artigiani (art. 3) non sono sostanzialmente modificati rispetto all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860 che precedentemente regolava la materia. Ciò a parte l'esclusione esplicita, dal novero delle attività artigiane, delle attività agricole, di quelle di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e salvo che siano strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

Si pone altresì in rilievo che l'ultimo comma dell'articolo 3 sancisce il divieto per l'imprenditore artigiano di essere titolare di più di una impresa artigiana; dovranno quindi adeguarsi le disposizioni impartite con la circolare n. 8/1980, nel senso che conserveranno la loro validità solo se le eventuali due diverse attività dell'imprenditore, siano esercitate nell'ambito di un'unica impresa.

Sono invece sensibilmente mutati, così come indicato dall'articolo 4, i limiti dimensionali dell'impresa artigiana. E' da notare che, ai fini del calcolo di detti limiti, i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, non sono computati "sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana" (art. 4 - 20 comma, punto 2). In tal senso si intendono modificate le istruzioni impartite con lettera del Servizio rischi - Uff. 11/1 n. 645/PG/B 5 del 20 settembre 1982 inviata ai Direttori degli Ispettorati regionali e provinciale.

Risulta comunque pregiudiziale ad ogni questione circa l'individuazione dell'impresa artigiana l'importante innovazione contenuta nell'articolo 5 in base alla quale l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e obbligatoria (1° comma) ed ha valore costitutivo (4° comma).

Pertanto tale iscrizione, disposta dalle competenti Commissioni provinciali per l'artigianato secondo le modalità previste dall'articolo 7, è ora da considerarsi presupposto indispensabile per poter istituire il rapporto assicurativo con il titolare artigiano.

Ciò varrà a superare alcuni punti ancora controversi ed in particolare la discussa questione dei titolari di autoscuole (cfr. 4° periodo della lett. circ. n. 59/1984) i quali, se compresi in detto Albo, non dovranno essere considerati artigiani.

Ai fini della istituzione del rapporto assicurativo, le Sedi richiederanno la presentazione dell'attestato di iscrizione all'Albo. Il numero di tale iscrizione dovrà risultare nella denuncia di esercizio e, in genere, essere indicato nei provvedimenti relativi all'istituzione ed alla gestione della posizione assicurativa.

Nelle more del rilascio dell'attestato da parte delle predette Commissioni, le Sedi potranno ritenere valida, per le aziende aventi caratteristiche e dimensioni riconducibili a quelle artigiane, la data di presentazione della domanda di iscrizione con riserva di successiva verifica e, in caso di mancata accettazione della domanda stessa, di restituzione dei premi e ripetizione delle prestazioni eventualmente erogate.

Per quanto riguarda la verifica della validità delle posizioni assicurative "artigiane" in corso, questa Direzione generale (Servizio meccanizzazione) provvederà ad inserire nei moduli 3/S.M., elaborati in occasione dell'adeguamento delle retribuzioni per gli artigiani, apposito invito a presentare il suddetto attestato con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.

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Unitamente ai moduli 3/S.M. sarà trasmesso un tabulato contenente per ciascuna azienda artigiana il numero di posizione assicurativa con il relativo contro codice, la ragione sociale, la data di decorrenza, la classificazione in vigore nonché, laddove presenti in archivio magnetico, il numero di iscrizione allo specifico Albo, il numero dei dipendenti in forza al 30 giugno 1985, il numero delle ore lavorate, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte.

Tale tabulato costituirà lo strumento di lavoro utile per riscontrare le risposte fornite dagli interessati e per effettuare i necessari controlli in ordine ai limiti dimensionali della impresa.

Le Sedi avranno cura, nei casi in cui si rilevi in occasione di accertamenti ispettivi e della trattazione di pratiche di Infortunio e malattia professionale - la mancanza dei requisiti per la configurabilità della natura artigianale dell'attività, di trasmettere alle Commissioni provinciali le comunicazioni previste dal citato articolo 7.

Si richiama inoltre l'attenzione sul comma 8 quater dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione, con modificazioni del decreto legge n. 688 del 2 dicembre 1985, che impone alle Commissioni stesse l'obbligo di comunicare trimestralmente agli Enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali ogni variazione apportata agli albi, elenchi o registri delle imprese o delle professioni.

Circa i corsi previsti dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i partecipanti agli stessi avranno assicurati, per il periodo di durata, secondo le modalità previste per gli allievi di corsi di qualificazione professionale. Ciò vale anche per i titolari artigiani in quanto gli stessi, durante la partecipazione all'attività di formazione di cui all'ultimo comma di detto articolo, perdono la qualifica di artigiani per assumere quella di allievi. Questo orientamento, del resto, risulta già seguito sia pure per singole fattispecie, dall'Istituto.

Le presenti disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della nuova legge e cioè dal 9 settembre 1985.

Le istruzioni fornite in precedenza, in particolare quelle contenute nei primi quattro periodi della lettera circolare n. 59/1984 o per singole fattispecie, che risultino in contrasto con la nuova normativa debbono naturalmente ritenersi abrogate.

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