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La spesa complessiva di € 150,00 (IVA inclusa nella misura del 22%) è da imputare sul conto di finanziaria U manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili” del bilancio di previsione 2020

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FIRENZE,19/10/2020 RELAZIONE

Oggetto: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE TERRAZZA E DEMOLIZIONE PORZIONE DI PAVIMENTO DISTACCATO PRESSO LA SEDE INAIL DI PIOMBINO

CIG: Z5E2E924E7

In data 25 agosto c.a. la sede di Piombino ha inoltrato allo scrivente ufficio una richiesta di intervento a seguito di rigonfiamento della pavimentazione della terrazza in corrispondenza della porta secondaria di accesso, che impedisce la corretta apertura, allegando documentazione fotografica.

Tenuto conto dell’urgenza per ovvi motivi di sicurezza, la sede ha prontamente interpellato la ditta specializzata Piombino Edilizia srl - C.F./P.IVA: 01178980494 che si è resa disponibile ad effettuare il giorno successivo un sopralluogo presso lo stabile di viale Pertini in presenza del RSPP, arch.Nello Lucioli.

La ditta ha poi fornito il relativo preventivo, quantificato in € 150,00 (oltre IVA), somma congruita dallo stesso Lucioli, nominato nel frattempo RUP con atto del 28/09/2020.

Con nota tecnica in data 01/10/2020 il RUP ha attestato la regolarità dei lavori, in quanto risolutivi per le problematiche emerse.

La spesa complessiva di € 150,00 (IVA inclusa nella misura del 22%) è da imputare sul conto di finanziaria U.1.03.02.09.008.01 “manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili” del bilancio di previsione 2020.

Considerato che trattasi di spesa rientrante nelle limitazioni previste dall’art.1 commi 591/592 della legge 27 dicembre 2019, n.160 che stabilisce che a decorrere dal 01/01/2020 le Amministrazioni Pubbliche non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018;

considerato che, a seguito di verifica prevista dalla nota della DCPBC prot.3011 del 5 maggio 2020, è risultato che l’impegno di spesa può essere effettuato in quanto rientrante nella media del triennio; considerato che seppur la spesa non va da ricondursi all’erogazione di prestazioni istituzionali o all’emergenza sanitaria la stessa non può considerarsi meramente discrezionale in quanto necessaria per garantire la messa in sicurezza del locale in questione, qualora la S.V.

concordi, si propone di autorizzare:

-l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, nonché degli artt.19 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina del Presidente n.65 del 08/02/2018, a favore della ditta Piombino Edilizia srl dei lavori di

“ripristino pavimentazione terrazza e demolizione porzione di pavimento distaccato” presso la sede INAIL di Piombino viale Pertini n.25;

-la stipula del relativo contratto con la ditta Piombino Edilizia srl per l’importo complessivo di € 150,00 (oltre IVA);

- la registrazione dell’impegno di spesa dell’importo di € 150,00 (oltre IVA nella misura del 22%

pari a € 33,00, per un totale di € 183,00) sul conto di finanziaria U.1.03.02.09.008.01

“manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili” del bilancio di previsione 2020.

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Il Responsabile del subprocesso Ernestina Esposito

Il Responsabile del processo dott.ssa Silvia Agabiti

Responsabile Struttura Dirigenziale ROSSANA RUGGIERI

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