Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 55 del 17 ottobre 1991
Oggetto: Definizione contabile delle somme dovute per ratei di rendita maturati ante mortem dell'assicurato, non pagabili per mancanza o irreperibilità degli eredi. Modifica della circolare n.
15/1986.
Il Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio - in data 31 maggio 1991 ha fornito apposite precisazioni in ordine alla propria competenza a ricevere, ai sensi dell'articolo 586 c.c., le eredità dei cittadini italiani deceduti ab intestato e senza successibili legittimi, cioè coniuge e parenti entro il sesto grado.
In proposito il Ministero ha specificato che l'attivo liquido ereditario deve essere versato presso l'Ufficio del Registro con imputazione al cap. 2650 dello stato di previsione dell'entrata specificando inoltre che alla mancanza di successibili legittimi è equiparata l'incertezza assoluta sulla loro esistenza, nonché la rinunzia di tutti i predetti successibili all'eredità.
Pertanto, a modifica di quanto disposto con la circolare n. 15/1986, pagina 2, ultimo capoverso e pagina 3, primo, secondo e terzo capoverso, l'Istituto - per i ratei di rendita maturati ante mortem dall'assicurato non pagabili per mancanza o irreperibilità o rinuncia da parte degli eredi - è tenuto, ai sensi dell'articolo 1220 c.c. ad effettuare offerta scritta non formale della prestazione - non già all'Ufficio provinciale del tesoro - bensì all'Intendenza di Finanza territorialmente competente rispetto al luogo dell'apertura della successione che è l'ultimo domicilio del de cuius.
Con l'occasione si precisa che alla pagina 3, quarto capoverso, della citata circolare n. 15/1986 la dizione "articolo 1120 c.c." deve essere sostituita con "articolo 1220 c.c.".