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la proficua collaborazione tra I'INAIL e la Banca d'Italia istituita con Delibera del Commissario Straordinario dell'INAIL n

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ATTO DI CONVENZIONE TRA INAIL "ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO" E LA BANCA D'ITALIA IN TEMA DI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DIINFORTUNI O INFERMITA.'

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Ente pubblico dotato di strutture sanitarie per lo svolgimento di accertamenti medico-legali nei confronti dei lavoratori (ex DPR 1124/1965 e art. 12 della L. 67/1988), con sede legale in Roma, via IV novembre 144, codice fiscale 01165400589, di seguito denominato INAIL, rappresentato da

e

la Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico, con sede legale in Roma, via Nazionale 91, rappresentata da

VISTO

- che la Banca d'Italia, ai sensi di disposizioni regolamentari interne, ha facoltà di sottoporre i propri dipendenti a visite medico-legali presso un ente pubblico o una pubblica istituzione sanitaria;

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- gli indirizzi strategici generali, mirati a realizzare economie di scala e valorizzazioni di rapporti di cooperazione tra Enti, ridimensionando il rischio di sovrapposizione e ridondanze di interventi;

- la proficua collaborazione tra I'INAIL e la Banca d'Italia istituita con Delibera del Commissario Straordinario dell'INAIL n. 199 del 7 marzo 2003, rinnovata con periodicità biennale;

PRESO ATTO

della volontà della Banca d’Italia di stipulare una nuova Convenzione, risultando scaduta quella precedente in essere, condivisa ai fini di una più snella e funzionale gestione delle istanze presentate dai dipendenti della Banca d' Italia, finalizzate al riconoscimento dei benefici previsti per gli eventi infortunistici e per le infermità riconducibili a “causalità di servizio”, nonché per una più puntuale aderenza alle novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,

CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. l

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina le modalità e le condizioni con le quali l'INAIL, su richiesta della Banca d'Italia, tramite i propri medici di ruolo della Sovrintendenza Sanitaria Centrale (SSC), in regime di attività libero-professionale, secondo la specifica normativa di riferimento, provvederà:

• all'accertamento medico-legale relativo alle istanze presentate dal personale della Banca per il riconoscimento della dipendenza da "causa di servizio" di infortuni o infermità ed alla valutazione dei postumi residuati ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo;

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• al riconoscimento dei periodi di assenza dal lavoro afferenti alle lesioni o infermità riconosciute dipendenti da "causa di servizio";

• all'accertamento medico-legale per la cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante, quale causa unica, diretta ed immediata dal servizio prestato.

Ove necessario (ad esempio per l'effettuazione di visite domiciliari) l'incarico potrà essere affidato anche a medici di ruolo dell'INAIL non in servizio presso la SSC o a medici specialisti che svolgono per l'INAIL attività in regime di "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti Ambulatoriali interni".

Articolo 2 Modalità operative

La Banca, ricevuta l'istanza presentata dal proprio dipendente, valuta preliminarmente se l'evento infortunistico o la malattia siano stati trattati dall'Unità Territoriale competente dell'INAIL e se la stessa abbia riconosciuto un danno biologico. Nel caso in cui la trattazione non sia ancora conclusa, attende la definizione della pratica, laddove l'Istituto si sia espresso positivamente in merito alla probabile sussistenza dei postumi.

A definizione avvenuta la Banca segue il seguente flusso operativo:

1. nei casi di infortunio o malattia professionale riconosciuti dall'INAIL a seguito di visita medico-legale con valutazione del danno biologico da 0% al 5%, la Banca fa propria la valutazione espressa nel relativo provvedimento, senza necessità di inoltro alla SSC dell'INAIL;

2. nei casi di infortunio o malattia professionale per i quali vi sia stata una definizione positiva da parte dell'INAIL, con un danno biologico riconosciuto compreso tra il 6% ed il 15%, la Banca, trasmette – con Posta Elettronica Certificata (PEC) – alla SSC dell'INAIL tutta la documentazione, comprensiva, ove necessario, oltre che della domanda del richiedente, delle certificazioni sanitarie, di notizie sulle cause e sulle circostanze dell'evento (in caso di infortunio), ovvero di informazioni sulle mansioni svolte, sulle condizioni ambientali e sulle procedure di lavoro (per le malattie riferite al servizio), nonché eventuale altra

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documentazione ritenuta utile per la valutazione dei casi. Il dirigente medico della SSC, definito "Medico Verificatore Centrale", sulla scorta dell'analisi degli atti inviati e di quanto presente nella cartella clinica informatizzata dell'INAIL, redige una relazione riportando il valore percentuale del danno biologico conseguente all’evento segnalato dalla Banca, scorporandolo da valutazioni complessive formulate in sede di accertamento postumi (AP) per la sussistenza di menomazioni conseguenti ad altri eventi, ferma restando l'applicazione della formula Gabrielli, come espressamente richiamato al successivo art. 3. Nei casi di malattia professionale, qualora risulti che il dipendente abbia lavorato presso datori di lavoro diversi dalla Banca d'Italia, comunica la posizione lavorativa cui è stata attribuita la malattia in sede di AP;

3. nei casi di infortunio o malattia professionale per i quali vi sia stata una definizione positiva da parte dell'Unità Territoriale competente dell'INAIL, con un danno biologico superiore al 15%, la Banca trasmette alla SSC dell'INAIL la richiesta di visita medico-legale, con tutta la documentazione come dettagliata al precedente comma 2, sempre tramite PEC;

4. nei casi in cui l'infortunio denunciato all'INAIL come lavorativo sia stato respinto per assenza dei requisiti assicurativi di legge e nei casi in cui l'infortunio o malattia siano stati definiti positivamente dall'INAIL, senza riconoscimento di postumi in assenza di visita medico-legale, si procederà a sottoporre a visita medico-legale il dipendente su specifica richiesta della Banca;

5. nei casi di malattia professionale definiti negativamente da parte dell'Unità Territoriale competente dell'INAIL, le istanze presentate dai dipendenti vengono direttamente respinte dalla Banca senza necessità di inoltro alla SSC dell'INAIL.

Il “Medico Verificatore Centrale” provvede a comunicare alla Banca, Servizio Risorse Umane, la data della visita medica tramite posta elettronica.

In ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura ovvero di impossibilità clinica dell'interessato a recarsi a visita medica - risultante da certificato medico motivato - la visita potrà essere effettuata da un solo medico INAIL presso il domicilio segnalato o, comunque, nel luogo di ricovero e il relativo processo verbale dovrà essere validato da parte del “Medico Verificatore Centrale”.

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Il presente articolo si applica a tutte le attività prestate dai medici dell'INAIL successivamente alla data di stipula della presente Convenzione, anche quando relative a istanze presentate entro il 1° febbraio 2018.

Articolo 3

Ricorso e visita collegiale di appello

In caso di ricorso alla Banca da parte del dipendente avverso il giudizio medico-legale espresso ai sensi di quanto previsto ai punti 3 e 4 dell’art. 2 della presente Convenzione, su incarico della Banca il “Medico Verificatore Centrale” attiva la procedura relativa alla visita medica collegiale.

Il Collegio è formato da tre medici della SSC, tra i quali il Medico Verificatore Centrale svolge le funzioni di Presidente. In ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura ovvero di impossibilità clinica dell'interessato di sottoporsi alla visita medica collegiale - risultante da certificato medico motivato - la visita viene effettuata da un solo medico presso il domicilio segnalato o, comunque, nel luogo di ricovero, e il relativo processo verbale dovrà essere validato da parte del “Medico Verificatore Centrale”.

Articolo 4

L'accertamento medico-legale

L' accertamento medico-legale verrà effettuato, in linea di massima, entro 45 giorni dal ricevimento dell’intera documentazione da parte dell’INAIL. L’inoltro via PEC del verbale definitivo alla Banca, Servizio Organizzazione - Centro di Assistenza Sanitaria, avverrà entro 30 giorni dalla data della visita medica.

Il richiedente ha la possibilità di designare un medico di fiducia con funzioni meramente consultive e con onorario a suo carico. In tal caso può intervenire, con le medesime funzioni, anche un medico designato e retribuito dalla Banca.

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Qualora il dipendente, per gravi e documentati motivi, si trovi nell'impossibilità di intervenire alla visita medica, la Banca dovrà far pervenire, nel più breve tempo possibile, prima della data della riunione, comunicazione scritta alla SSC dell'INAIL. In tal caso si darà luogo a nuova convocazione.

Qualora nel corso della visita medica emergesse la necessità di integrare l'istruttoria amministrativa o di approfondire gli accertamenti diagnostici, la seduta verrà conclusa ad acquisizione della documentazione richiesta, di norma, senza necessità di riconvocare il dipendente. In particolare, gli ulteriori accertamenti diagnostici, da comunicare preventivamente alla Banca, saranno effettuati a spese della Banca stessa presso la struttura sanitaria pubblica più consona in relazione alla residenza del dipendente.

Al termine degli accertamenti medico-legali viene redatto un processo verbale, da inoltrare alla Banca, sempre tramite PEC, contenente tra l'altro:

• il giudizio motivato sulla dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità, lesione o morte, oggetto di accertamento;

• ove sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, ma questa concorra con altri fattori causali, le motivazioni per le quali si attribuisce alla concausa di servizio un'efficienza preponderante rispetto alle altre concause;

• la valutazione degli eventuali postumi, ai fini dell'equo indennizzo, con indicazione della misura percentuale del danno biologico, ai sensi delle tabelle INAIL annesse al D.M. 38 del 12 luglio 2000, secondo la criteriologia medico-legale dell'INAIL in riferimento all'applicazione della formula Gabrielli (postumi derivanti da menomazioni preesistenti concorrenti extra-lavoro) e per le valutazioni complessive dei postumi da menomazioni concorrenti lavorative, per la parte non già liquidata con precedente equo indennizzo.

Articolo 5

Medico Verificatore Centrale

Con apposito e separato incarico sarà individuato dall’INAIL il medico di ruolo, in servizio presso la SSC, che svolgerà l’incarico di “Medico Verificatore Centrale”, ai sensi di quanto previsto agli articoli 2 e 3, con compiti di coordinamento delle attività medico-

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legali di cui alla presente Convenzione. Al Medico Verificatore Centrale è affidato anche il compito di validare gli accertamenti medico-legali svolti dagli altri medici.

Articolo 6 Compensi

La Banca d'Italia corrisponde all'INAIL per ogni prestazione resa dai propri medici legali in attività di libera professione:

• € 75,00 per parere medico-legale sugli atti e validazione effettuati da parte del

"Medico Verificatore Centrale";

• € 300,00 per visita medico-legale con redazione del relativo processo verbale;

• € 350,00 per ciascun medico, per partecipazione e redazione del relativo processo verbale a seguito di visita collegiale di appello;

• € 500,00 per ogni accertamento di visita presso il domicilio o il luogo di ricovero del dipendente.

Il pagamento della prestazione è effettuato alla ricezione della relazione medico-legale e della relativa fattura.

Tutti gli oneri a carico della Banca d'Italia sopra indicati sono al netto dell'Iva.

Il presente articolo si applica a tutte le attività prestate dai medici dell'INAIL successivamente alla data di stipula della presente convenzione, anche quando relative a istanze presentate entro il 1°febbraio 2018.

Articolo 7 Rapporti finanziari

La Banca d'Italia è tenuta a corrispondere i compensi per le prestazioni ottenute entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, fermo restando le modalità

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stabilite dall'INAIL con i propri medici, previste dal regolamento dell'attività libero professionale.

Articolo 8

Sicurezza e riservatezza delle informazioni

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti i soggetti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

In conformità di quanto sopra, ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi (art. 30 D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).

Articolo 9 Controversie

Le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, saranno devolute alla cognizione del Foro di Roma

Articolo 10 Spese

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La presente Convenzione sarà registrata, solo in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 11 Variazioni

Ogni contraente si impegna a portare preventivamente a conoscenza dell'altra parte le variazioni che attengono alla materia della presente Convenzione con modalità atta a comprovarne l'avvenuta ricezione.

Articolo 12 Durata

La presente Convenzione ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e non può essere tacitamente rinnovata.

La Convenzione potrà essere rinnovata e aggiornata tramite comunicazione scritta di ciascuna delle parti con modalità atta a comprovarne l’avvenuta ricezione.

Durante la vigenza della Convenzione, ciascuna delle parti potrà recedere dalla stessa con preavviso di sei mesi, tramite formale comunicazione da inviare con modalità atta a comprovarne l’avvenuta ricezione.

In caso di mancato rinnovo, l'INAIL garantirà comunque il completamento delle pratiche in corso di trattazione alla data di scadenza della Convenzione e la Banca d'Italia corrisponderà i compensi previsti dalla Convenzione stessa.

per la Banca d’Italia per l’Inail

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