• Non ci sono risultati.

10 novembre 1969, richiedendo i "premi speciali unitari&#34

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "10 novembre 1969, richiedendo i "premi speciali unitari&#34"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 31 del 6 luglio 1979

Oggetto: Assicurazione dei titolari di imprese artigiane, dei soci di società di artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti, addetti alle lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente per conto di terzi.

Riconduzione alla forma contributiva ordinaria.

Con circolare n. 32/1976-36 T.U. è stato reso noto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto 16 febbraio 1976, aveva approvato le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione nelle sedute dell'8 aprile e del 7 ottobre 1975, con le quali era stato stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 1974, la contribuzione relativa all'assicurazione delle persone addette alle lavorazioni meccanico-agricole, eseguite esclusivamente per conto di terzi, doveva essere attuata in forma ordinaria.

Per quanto riguarda i titolari di imprese artigiane, i soci di società di artigiani lavoratori nonché i familiari coadiuvanti addetti alle lavorazioni anzidette, risulta che alcune unità operative, attribuendo valore preminente alla qualifica artigianale del soggetto assicurato, hanno applicato la normativa di cui al D.M. 10 novembre 1969, richiedendo i "premi speciali unitari" previsti dal citato decreto. Altre Sedi, invece, attribuendo valore preminente alla lavorazione meccanico-agricola, hanno applicato la disciplina di cui al predetto D.M. 16 febbraio 1976, calcolando il premio a tariffa ordinaria sulle retribuzioni medie convenzionali giornaliere stabilite, per i lavoratori addetti alle lavorazioni meccanico-agricole, con i decreti ministeriali 5 giugno 1974 e 14 agosto 1975.

Al fine di regolare in modo univoco l'assicurazione dei soggetti in parola tenendo conto della peculiarità dell'attività svolta, caratterizzata dall'estrema varietà delle lavorazioni, il Consiglio di amministrazione, nelle sedute del 25 luglio e del 18 dicembre 1978, ha stabilito:

- che l'assicurazione delle persone in argomento va attuata con il sistema dell'assicurazione ordinaria ai sensi del D.M. 16 febbraio 1976, applicando il tasso previsto dalla vigente Tariffa dei premi sulle retribuzioni medie convenzionali stabilite dal D.M. 14 agosto 1975;

- che peraltro le posizioni assicurative per le quali, per il periodo 1° gennaio 1974 - 31 dicembre 1978, sono stati applicati i premi speciali unitari fissati per il settore artigiano devono considerarsi definite con tale sistema contributivo limitatamente al periodo anzidetto.

Per quanto concerne l'aspetto risarcitivo, a partire dal 1° gennaio 1979, la liquidazione delle prestazioni economiche deve essere effettuata sulla base delle retribuzioni medie convenzionali stabilite dal già citato D.M. 14 agosto 1975 e tenuto comunque presente il limite minimo della retribuzione giornaliera stabilito dal D.M. 16 marzo 1979.

Ciò comporta le seguenti conseguenze pratiche:

- il calcolo delle rendite rimarrà invariato, atteso che nella erogazione di tali prestazioni deve farsi comunque riferimento al minimale retributivo in vigore;

- l'indennità per inabilità temporanea assoluta, invece, corrisposta fino al 31 dicembre 1978 secondo la normativa vigente per il settore artigiano, verrà adeguata, dal 1° gennaio 1979, alle basi retributive previste dai predetti decreti sia per i casi verificatisi successivamente a tale data sia per i casi in cui, dalla data stessa, risulti in corso il relativo trattamento.

Per l'individuazione delle fattispecie definite alla data di emanazione della presente circolare il Servizio Meccanizzazione predisporrà apposito tabulato.

Le Sedi interessate dovranno segnalare a questa Direzione generale, Servizio Meccanizzazione, le variazioni per la trasformazione del tipo di posizione assicurativa da 2 e 3 a 4 operando secondo le modalità di cui alle "Istruzioni per l'aggiornamento dell'archivio magnetico delle posizioni assicurative" (cfr.

pagina 106 e seguenti da tipo 2 a tipo 4, pagina 110 da tipo 3 a tipo 4) ovvero secondo le istruzioni di cui all'allegato A della lettera del 18 agosto 1976 - Servizio Meccanizzazione - pagine 43/47.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si precisa che dovranno continuare ad essere riscossi a cario della gestione 113 i premi relativi al periodo 1° gennaio 1974 - 31 dicembre 1978 applicati nella forma dei premi speciali unitari per il settore artigiano.

(2)

Nei casi in cui, a decorrere dal 1° gennaio 1979, si sia continuato ad applicare i premi speciali unitari anzidetti in luogo della forma ordinaria di contribuzione e si renda necessario operare un conguaglio, l'importo del premio speciale unitario già riscosso ed imputato alla gestione 113 come da circolare n.

118/1969 dovrà figurare, quale rimborso, al capitolo 430 "restituzione premi e contributi di assicurazione", sottoconto 01 "premi e contributi", sempre a carico della summenzionata gestione 113.

Si invitano, pertanto, le unità periferiche a regolarsi in conformità alle suddette disposizioni.

Riferimenti

Documenti correlati

- Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.6.1988: "Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul

Il Comitato tecnico grandi invalidi, nella seduta del 26 marzo 1991, ha deliberato di aumentare come di seguito riportato la misura della elargizione in denaro

Organo: INAIL. Documento:

Il Comitato tecnico grandi invalidi del lavoro, nella seduta del 6 marzo 1986, ha deliberato di aumentare come appresso la misura dell'elargizione in denaro a favore degli

Il Comitato tecnico grandi invalidi del lavoro, nella seduta del 16 marzo 1982, ha deliberato di aumentare come appresso la misura dell'elargizione in denaro a favore degli

Oggetto: Assicurazione dei titolari di imprese artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonchè dei familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi euro 42.908.611,00, gravanti sul capitolo di spesa

il "Patto per il lavoro e per il Clima" stabilisce impegni e responsabilità condivisi rispetto ad un percorso comune che migliori la qualità della vita