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276/2003, in base alla disciplina per i Cfl e all’individuazione delle aree operata dal decreto interministeriale 10 aprile 2013

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(1)

Allegato 2 Nella tabella che segue sono esposte le riduzioni contributive applicabili ai premi assicurativi per la specifica categoria delle donne, di cui all’art. 54, c. 1, lett. e), del d.lgs. 276/2003, in base alla disciplina per i Cfl e all’individuazione delle aree operata dal decreto interministeriale 10 aprile 2013.

Natura del

datore di lavoro Ubicazione

territoriale Misura dell’agevolazione

Datori di lavoro non aventi natura di impresa

Centro – Nord (compreso il Veneto)

25% (codice A da indicare nella dichiarazione delle retribuzioni)

Lazio (1), Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (2)

50% (codice F da indicare nella dichiarazione delle retribuzioni)

Imprese

Centro – Nord (compreso il Veneto)

25% (codice A da indicare nella dichiarazione delle retribuzioni)

Lazio (1), Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (2)

100% codice C – l’obbligo

contributivo nei confronti dell’Inail viene assolto con il pagamento all’Inps di un contributo in misura fissa del 10% (come previsto per gli apprendisti) (3 e 4)

Imprese del settore

Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti

Veneto 40% codice D (3)

Lazio (1), Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (2)

100% codice C – l’obbligo

contributivo nei confronti dell’Inail viene assolto con il pagamento all’Inps di un contributo in misura fissa del 10% (come previsto per gli apprendisti) (3 e 4)

Imprese artigiane

Veneto, Lazio (1), Abruzzo, Molise, Campania,

Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (2)

100% codice C – l’obbligo

contributivo nei confronti dell’Inail viene assolto con il pagamento all’Inps di un contributo in misura fissa del 10% (come previsto per gli apprendisti) (3 e 4)

(1) Si applica solo per assunzioni intervenute negli anni 2009, 2010 e 2011 e solo nella zone espressamente indicate dall’art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218) e, cioè Latina, Frosinone, Rieti ex circondario di Cittaducale e comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina.

(2)

2

(2) Si applica solo per assunzioni intervenute negli anni 2009 e 2010.

(3) La fruizione di misure agevolative superiori al 25% è subordinata all’integrale rispetto delle condizioni oggettive previste dal Regolamento (CE) 800/2008 e illustrate al punto 2 della circolare. In caso contrario, sarà possibile accedere alla sola riduzione contributiva generalizzata del 25%.

(4) A queste fattispecie si applica la disciplina prevista per l’apprendistato che prevede un contributo in misura fissa, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da versare direttamente all’Inps (art. 3, comma 6, d.l. 726/1984, art. 22 l. 25/1955 e art. 1, comma 773, l.

296/2006 – vedi circolari Inail 13/1988, 7/1989, 57/1991 e 83/1995).

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