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Settore Ambiente – Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel. 011 571 6943/9 Fax 011 571 6946 Email ambiente@to.camcom.it Web http://www.to.camcom.it/ambiente

AREA DISTRIBUZIONE, INTERMEDIAZIONE E TRASPARENZA DEL MERCATO

SETTORE AMBIENTE

Oggetto: Comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990

Nota informativa n° 2/2005

In merito al rispetto della L. 241/90 occorre ricordare l’art. 10 bis, il quale richiede che vi sia una comunicazione all’interessato di anticipazione dei motivi di rigetto.

La norma in questione recita nel seguente modo:

“Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.”

Si comunica quindi come la presente Sezione Regionale prevede di operare al fine di rispettare la norma in esame.

1. COMUNICAZIONE EX ART. 10BIS NELLA PROCEDURA ORDINARIA E SEMPLIFICATA 1.1. Comunicazione nella procedura ordinaria

In sede di procedura ordinaria la comunicazione in esame può essere inviata, con uguale valenza, sia in sede di piena istruttoria, sia in sede di richiesta del rilascio della garanzia finanziaria come previsto dall’art. 12, comma 4, D.M. 406/1998.

Si ritiene di poter operare in questo modo in quanto:

- non si è ancora avuto alcun formale provvedimento né di accoglimento né di iscrizione in merito all’istanza, in quanto si è solo deliberato sull’accoglibilità della domanda;

- se l’impresa ottempera in questa fase a quanto richiesto in sede di invito comunicazione, il provvedimento di iscrizione è di integrale accoglimento.

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1. 2. Procedura semplificata

Naturalmente poiché in sede di procedura semplificata non è previsto il rilascio della garanzia finanziaria, la comunicazione è all’interno dell’istruttoria.

Poiché si tratta di comunicazione anticipata del rigetto parziale/totale della domanda, il termine di dieci giorni per procedere all’iscrizione viene interrotto –come previsto dal testo stesso dell’art. 10bis- onde permettere all’impresa interessata di proporre le sue deduzioni e presentare eventuale ulteriore documentazione.

2. PROVVEDIMENTI CON CONTENUTO VINCOLATO

E’ chiaro che la comunicazione ex art. 10bis, come affermato dalla giurisprudenza, non è dovuta in caso di provvedimento a contenuto strettamente vincolato e non derivante da alcuna discrezionalità del settore.

Pertanto, aderendo all’orientamento dei nostri giudici, nei casi qui di seguito riportati non vi è la necessità di effettuare la comunicazione in esame: il momento partecipativo dell’impresa non ha ragione di essere, non potendo modificare il contenuto del provvedimento; si conosce già in anticipo –perché principio generale- che certi contenuti di istanze non possono essere in toto di per sé accolti.

Si riportano gli esempi più chiarificatori in merito.

2.1. Provvedimenti con contenuto vincolato in procedura ordinaria

I casi di provvedimenti con contenuto vincolato in procedura ordinaria sono principalmente i seguenti.

2.1.1. Codici finali 99 non specificati

La Circolare del Ministero Ambiente n. 661 del 19.4.2005 ha precisato “che nel caso di utilizzazione dei codici che terminano con le cifre 99, dovranno essere descritte, nella documentazione a corredo della domanda di iscrizione e/o variazione, le tipologie di rifiuti che l’impresa effettivamente gestisce o intende gestire”. Alla luce di ciò, la mancata indicazione, seppur generica, dei rifiuti implica di per sé che non si può procedere al relativo accoglimento.

Pertanto, solo nel caso di successiva effettiva individuazione del rifiuto che l’impresa gestisce, la stessa può richiedere un’estensione di tipologie di rifiuti, con le consuete modalità.

2.1.2. Rifiuti ADR

I veicoli che non possiedono l’idoneità ADR non possono trasportare i rifiuti di cui all’ADR medesima.

In ragione di ciò, non può essere accolta di per sé l’istanza di trasportare un rifiuto in ADR da parte di un mezzo che non ha i relativi requisiti di idoneità.

2.1.3. Categoria 1 e rifiuti non rientranti nella stessa

Nella categoria 1, come ben si sa, rientrano solo i rifiuti urbani ed assimilati.

In ragione di ciò, non può essere accolta la domanda avente ad oggetto rifiuti non rientranti in detta tipologia. Pertanto possono essere autorizzati, a seconda del tipo di attività richiesta, a seguito della Circolare 15.12.2000 prot. n. 7665, solo i seguenti capitoli:

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- tutto il capitolo 20

- tutto il capitolo 15 01, ad eccezione del 15 01 11* (in quanto codice non derivante dai codici 20 00 00 anteriori alla Direttiva 9.4.2002)

- del capitolo 18, solo 18 01 03*

2.1.4. Categorie 4 e 5 con riferimento ai codici 20 00 00

Per quanto riguarda i codici 20 00 00, la Circolare del Ministero Ambiente n. 8388 del 22.12.1999, come modificata dalla successiva n. 1175 del 29.7.2005 ha previsto che possono essere ammessi nella categoria 4 solo i seguenti attuali C.E.R.:

- 20 01 08;

- 20 01 25;

- 20 03 04;

- 20 03 06.

Allo stesso modo, la Circolare del Ministero Ambiente n. 8388 del 22.12.1999, come modificata dalle successive nn. 2937 del 22.4.2003 e n. 1175 del 29.7.2005 ha previsto che possono essere ammessi nella categoria 5 solo i seguenti attuali C.E.R.:

- 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 26*; 20 01 29*; 20 01 33*; 20 01 35*; 20 01 37*.

Alla luce di queste disposizioni, tutti gli altri codici CER della tipologia 20 00 00 non possono essere accolti.

2.1.5. Categoria 5 e cisterne con carrozzeria spurgo pozzi neri

La Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 138/1997 del 22.12.1997 ha precisato che “i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali liquidi, fatta esclusione dei rifiuti classificati tossici e nocivi, ai sensi dell’art. 2, 4° comma, punti 1), 2) e 5) del D.P.R.

10 settembre 1982, n. 915 e di quelli aventi caratteristiche di pericolosità, ai sensi del Decreto Legislativo sopracitato, devono rispondere, per la loro approvazione tecnica, alle prescrizioni stabilite per i veicoli adibiti al trasporto specifico spurgo pozzi neri e pozzetti stradali, già emanate con Circolari D.G. n. 174/95 del 20 ottobre 1995, D.G. n. 47/96 del 4.4.1996 e IV D.C. n. B92-97 del 2.9.1997, fermo restando che rimane invariato il loro regime autorizzativo attuale.”

Da ciò discende che non vengono autorizzate nella categoria 5 le cisterne con carrozzeria spurgo pozzi neri, aspetto tecnico risultante dalla relativa carta di circolazione.

2.2. PROVVEDIMENTI VINCOLATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

Per quanto riguarda i provvedimenti vincolati a contenuto negativo in procedura semplificata, , sulla cui base non viene effettuata la comunicazione ex art. 10bis, si possono portare i seguenti casi esemplificativi:

- all’interno di una certa tipologia di rifiuti, l’indicazione di un C.E.R. non previsto dalla direttiva del Ministero Ambiente 9.4.2002 nella relativa voce;

- all’interno della tipologia 7.1 della categoria 3 ex D.M. 12.6.2002, n. 161, il C.E.R. 07 06 02 non può essere autorizzato in quanto indicato erroneamente nella trasposizione dei codici C.E.R. di cui a questa norma mentre viene autorizzato il C.E.R. 06 07 02 per l’elenco generale dei rifiuti;

- all’interno della tipologia 10. 3, il C.E.R. 16 01 03 non può essere accolto in quanto è stato soppresso dal Decr. Ministero Ambiente 9.1.2003;

- la tipologia 12.16, riportante il C.E.R. 06 15 03 non può essere autorizzato in quanto non previsto nell’elenco dei rifiuti di cui alla Direttiva Min. Ambiente 9.4.2002 sebbene

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indicato erroneamente nello “schema di trasposizione dei codici C.E.R. nei codici dell’elenco dei rifiuti” di cui all’allegato C della medesima disposizione normativa;

- la tipologia 5.18, riportante il C.E.R. 10 02 09, non può essere autorizzato in quanto non previsto nell’elenco dei rifiuti di cui alla Direttiva Min. Ambiente 9.4.2002 sebbene indicato erroneamente nello “schema di trasposizione dei codici C.E.R. nei codici dell’elenco dei rifiuti” di cui all’allegato C della medesima disposizione normativa;

- all’interno della tipologia 16.1, lettera L, qualora venisse indicato il C.E.R. 20 01 01 è a intendersi come 20 02 01, come da esito di ricorso in sede di Comitato Nazionale del 20.11.2002, e pertanto da questo sostituito d’ufficio nel provvedimento finale di autorizzazione.

3. RINUNZIA ALL’ART. 10BIS

E’ chiaro che se il legale rappresentante dell’impresa dichiara sin da subito una propria rinunzia ad avvalersi del termine di cui all’art. 10bis il Settore può ovviare al rispetto di questo termine in quanto trattasi di termine previsto esclusivamente a favore dell’impresa.

Pertanto l’ufficio può procedere ad emettere i dovuti provvedimenti, come già comunicato in precedenza ex art. 10bis.

La rinunzia naturalmente:

- deve essere fatta per iscritto;

- deve fare espresso riferimento alla comunicazione di cui all’art. 10bis;

- deve essere contestuale e/o successiva all’invio della comunicazione di cui all’art. 10bis;

- può essere invita via fax unitamente a copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa.

Torino, 23 dicembre 2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Anna NICOLA

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