I DIVERSI RIFERIMENTI LEGISLATIVI NEL SISTEMA VALUTATIVO IN AMBITO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE
di
Giancarlo lacovelli*
1. In tema di valutazione del danno alla persona in ambito previdenziale e assistenziale una questione che viene subito in evidenza concerne i differenti riferimenti legislativi che è obbligatorio prendere in considerazione in quanto precipui delle singole normative che disciplinano le varie forme di tutela.
2. Si tratta di una problematico complessa oggetto di molteplici apporti dottrinari dai quali traspare una sentita esigenza di unificazione concettuale, la cui soluzione non sembra imminente nonostante una recente legge (n.335/95) prescriva un riordino in termini di omogeneizzazione, di tutta questa materia con particolare riferimento alle situazioni di Invalidità.
3. Tenendo conto dell'evoluzione dottrinaria riteniamo che, qualunque sia l'ambito normativo di riferimento, il denominatore comune da assumere in sede di valutazione del danno dovrebbe essere il danno biologico in quanto menomazione dell'integrità psicofisica (componente anatomo- funzionale del danno biologico), scevra da riverberi professionali e sociali.
4. Per quanto concerne la quantificazione del danno biologico si deve constatare che non possono considerarsi soddisfacenti le tabelle italiane attualmente in uso in quanto impostate con riferimento a parametri lavorativi e non morfo-funzionali. Pertanto l'elaborazione e l'adozione di una Guida per la stima del danno biologico appare come la soluzione più confacente anche nella precisione della "armonizzazione" dei criteri di riconoscimento del danno alla persona in ambito previdenziale e sociale richiesta dalle legge 335/95.
5. Per quanto riguarda la validità della Guida questa dipende dai criteri che verranno seguiti per la quantificazione dei deficit funzionari. Infatti il grado di attendibilità dipende dalla qualificazione degli elementi obiettivi che debbono essere rilevati per stabilire il livello di gravità delle menomazioni. Diventa pertanto fondamentale realizzare una scala di valori che non lasci spazio alla soggettività interpretativa ma che risulti ancorata a dati clinico-strumentali documentati e verificabili.
6. Assumendo il danno biologico come evento base, da valutare con lo stesso metro in tutti gli ambiti, per quanto (riguarda il pregiudizio lavorativo, sembra rispondente in campo previdenziale
* Primario di Medicina Legale, INPS, Roma
Collana Medico Giuridica ADDITO SALIS GRANO
ed. Acomep, 1998
ed assicurativo-sociale , il riferimento alla "incapacità al lavoro in occupazioni confacenti" ed alla
"impossibilità lavorativa assoluta" che ritroviamo nelle definizioni legislative della 222/84.
Collana Medico Giuridica ADDITO SALIS GRANO
ed. Acomep, 1998