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Le prospettive di un barème europeo per la valutazione del danno alla persona in responsabilità civile

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Le prospettive di un barème europeo per la valutazione del danno alla persona in responsabilità civile

Prof. Marino Bargagna*

L’occasione di un confronto, come quello oggi reso possibile dall’Associazione Melchiorre Gioia, è da considerare preziosa anche per la sua rarità. Malgrado che non poche volte la materia sia stata oggetto di considerazione in sessioni delle società scientifiche dei paesi di cultura e tradizione latina, tuttavia pochi progressi sono stati fatti; sono infatti mancate condizioni e volontà perché si avesse un effettivo, serrato, stringente confronto, primo indispensabile passo.

In un nostro intervento al 38° Congresso Internazionale di lingua francese di Medicina Legale e di Medicina Sociale tenutosi in Strasburgo nel maggio 1986, illustriamo alcuni presupposti circa le caratteristiche che avrebbe dovuto possedere un ipotetico barème europeo. Le considerazioni allora espresse ci sembrano ancora attuali e, pertanto, vale la pena richiamarle.

In generale i barème o guide (non ci soffermiamo sulle questioni terminologiche), sono considerati espressione di apprezzamenti empirici ispirati a soggettività, in genere allestiti per particolari settori d’interesse medico legale.

I barème, per essere ritenuti effettivamente utili, debbono invece fondarsi su un razionale assetto, su un'adeguata coerenza interna e sulla riproducibilità delle stime. Inoltre, essi dovrebbero ricondurre ad un unico insieme di rapporti le sequele di tutte le possibili noxae lesive e non soltanto di quelle traumatiche ed essere sottoposti ad una costante revisione ed a messe a punto periodiche, anche in tempi relativamente ravvicinati. In altri termini essi dovrebbero essere aperti a tutte le nuove acquisizioni fornite dall’esperienza e dalla cultura medico legale, non trascurando quelle proprie delle diverse specialità.

In ogni caso i barème non dovrebbero limitarsi a fornire delle indicazioni percentuali di tipo tariffario ma dovrebbero essere orientati sul fatto che ad essi faccia ricorso verso una più attenta riflessione ed un efficace ragionamento caso per caso.

Certamente l’allestimento di un barème, oggi, appare un’impresa molto complessa ed articolata, da trattare con il massimo possibile di scientificità e senza lasciarsi andare ad eccessive, seppur inevitabili, approssimazioni.

Ben difficilmente potrà realizzarsi in tempi ravvicinati lo stesso strumento in più Stati, pur nel limitato ambito della Comunità Europea.

Del resto, gli esami dei barème che di volta in volta sono stati proposti e/o adottati nei nostri stessi Paesi lo dimostra sia in ordine alle menomazioni prese in considerazione, sia, ciò che più conta, per quanto attiene ai criteri di volta in volta prescelti per la loro realizzazione.

Percentualizzare il valore umano (se è questo che intendiamo fare), anche soltanto sotto il profilo funzionale, è operazione che risente della variabilità delle opinioni collettive in un determinato momento storico, variabilità che è influenzata nei singoli Paesi dall’evoluzione culturale, morale e politica anche al di là dei progressi scientifici e tecnici nei diversi settori della medicina.

Anche se l’Europa, considerata nel suo insieme, sembra presentare una relativa omogeneità di tradizioni storiche e culturali, non è certo impresa facile quella di ricercare un’intesa adeguata circa un barème europeo da proporre e veder adottato in tutti i Paesi, o anche soltanto in una parte di essi, per le finalità proprie della valutazione del danno a persona.

Oggi, come nel 1986, permane evidente la difficoltà di comporre i punti di vista divergenti, sotto il profilo giuridico, circa la natura del danno alla persona nell’ambito della responsabilità civile, anche per la stessa ripartizione tra danni patrimoniali e non patrimoniali, tra danni economici e non economici.

* Ordinario di Medicina Legale, Pisa

Collana Medico Giuridica DE MINIMIS CURAT PRAETOR

ed. Acomep, 1999

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La criteriologia di apprezzamento, differente da paese a paese, rende problematici i tentativi che si vogliono intraprendere. D’altra parte numerosi sono i barème adottabili nei diversi Paesi europei quando si considerino, oltre a quelli “locali”, quelli di “importazione”, come le guide AMA.

Tuttavia è possibile immaginare, almeno come punto di partenza, un barème che possa rispondere alle predominanti ma comuni esigenze, vale a dire un sorta di minimo comune denominatore da impiegare nel settore della responsabilità civile.

Ci sembra che una proposta di barème dovrebbe superare i limiti dovuti alle previsioni delle leggi speciali, tanto diverse da Stato a Stato, ed alle stesse obbligazioni contrattuali.

E’ da dire che il divario esistente tra gli ordinamenti giuridici, come già dapprima accennato, messo bene in evidenza in diverse opere (tra le più significative quella curata dal Dr. André Dessertine, L’èvaluation du prèjudice corporel dans le pays de la C.E.E., Atti del colloquio del 18 novembre 1988, Edition Litec, 1990), non agevola tentativi del genere. Le problematiche a livello di evoluzione unitaria della Comunità Europea sono molto numerose e complesse perciò appare difficile immaginare, a breve termine, innovazioni normative così significative da consentire il superamento delle diversità esistenti nei Paesi membri nel settore che ci concerne. In proposito basta ricordare il contributo di Margeat, pubblicato nel volume ora menzionato, circa la quantificazione del danno nei Paesi europei. Tra l’altro, in tale studio, emerge altresì la scarsa importanza che è data ai barème nella Germania Federale, nella Gran Bretagna, nell’Irlanda e nei Paesi Bassi.

In ambito medico legale ricordiamo brevemente alcuni recenti apporti in materia.

Nel 1992, al XII Symposium de l’Acadèmie Internationale de Medécine Légale et de Medécine Sociale venne affrontato il tema delle prospettive di valutazione medico legale nei diversi Paesi europei confluiti nella C.E.E..

In un contributo mirato al raffronto tra i barème in Spagna, Grecia, Portogallo ed Italia da parte del Dr. Barni e coll., furono evidenziate le rilevanti differenze esistenti tra questi quattro paesi in specie se apportate alla realtà francese e belga. La situazione è recentemente mutata, a nostra conoscenza, in Spagna, ma di questo potrà parlarci il Prof. Borobia. Per quanto concerne il Portogallo sembra che all’epoca fosse disponibile soltanto il barème relativo agli infortuni sul lavoro. Più note a tutti noi, crediamo, le problematiche proprie della Francia, Belgio e Lussemburgo di cui in quel Simposio genovese riferiscono il Dr. Marin e coll. Da quei contributi si evince una relativa affinità tra i Paesi oggi qui rappresentati. Ovviamente saranno i partecipanti a quest’incontro ad esprimersi ed a informarsi reciprocamente, a raffronatarsi ma tenendo conto che al tavolo si trovano esclusivamente rappresentanti di Paesi neolatini. Si dovrà tener conto, infatti, che in altri Paesi europei non è avvertita la necessità di un comune barème, forse anche per la debolezza della disciplina medico legale, nel settore della valutazione del danno alla persona, manifestatasi presso di essi.

Da un punto di vista più generale appare significativo quanto si legge in un dossier dell’AREDOC dell’ottobre 1993 avente per soggetto “une expertise européenne”. Nell’introduzione si legge che qualche anno prima, quando il Comitato Europeo delle Assicurazioni aveva preso contatto con l’AREDOC per definire un approccio che permettesse di comparare i metodi di valutazione del danno e del pregiudizio corporale nel caso di lesioni provocate dalla circolazione dei veicoli a motore, apparve che erano soltanto possibili, per un avvio ad una compiuta riflessione, raffronti relativi a singoli casi.

Sotto il profilo giuridico, limitatamente alla problematica odierna, e cioè in relazione alla necessità di individuare un parametro unitario di base, è opportuno richiamare la Direttiva CEE n.

375/85 sulla responsabilità da prodotti difettosi che, all’art. 9, distingue il danno causato da lesioni personali, indicato come voce di danno sempre risarcibile, dal danno morale sulla cui risarcibilità i singoli ordinamenti sono lasciati liberi di legiferare. In altri termini, da tale Direttiva sembra desumersi che il danno base, che potrebbe essere il comune denominatore di cui già si è fatto cenno, sia rappresentato proprio da quello causato da lesioni personali, dizione che può essere interpretata come compromissione dell’integrità psicofisica.

Collana Medico Giuridica DE MINIMIS CURAT PRAETOR

ed. Acomep, 1999

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In una bozza di Direttiva di qualche anno dopo, concernente la responsabilità dei servizi, si formula la definizione di “danno cagionato da qualsiasi lesione della salute o dell’integrità fisica delle persone”, da distinguere da tutti i danni materiali economici direttamente derivanti proprio dalla lesione della salute e dell’integrità fisica. Da tale documentazione, considerata nel suo insieme, è messa in evidenza come voce di danno prioritaria e sempre risarcibile, la compromissione dell’integrità psicofisica, comunque meritevole di un risarcimento indipendentemente dall’incidenza della menomazione sul reddito e sul patrimonio del danneggiato.

A tutt’oggi siamo orientati a proporre, come parametro fondamentale di riferimento, la compromissione dell’integrità psicofisica, secondo quanto testé scritto.

Tale compromissione, con riferimento alla “capacité phisiologique”, definita come la somma delle capacità fisiche ed intellettuali di ogni singolo soggetto, ricondotta agli atti semplici e ordinari dell’esistenza, sembra imporsi come base comune presso i diversi Paesi della Comunità.

Ma è evidente che si tratta soltanto dell’inizio di un lavoro molto lungo nella sua articolazione di raffronto su ogni singolo aspetto caratterizzante i troppi barème a disposizione circolanti in Europa.

Un primo problema, per dare l’avvio al raffronto, è rappresentato dalla possibilità o meno di valutare globalmente, tramite un barème unitario, il danno estetico, il danno alla vita di relazione e le sofferenze fisiche e psichiche. A nostro avviso le condizioni proprie della nostra esistenza non possono essere scomposte; si deve avere una visione totalizzante dell’uomo, nei suoi attributi e nelle sue principali funzioni. Ogni tentativo di scomposizione appare contrastante con la realtà umana che deve essere oggetto di stima. Per queste ragioni soltanto il medico è dotato degli strumenti conoscitivi idonei per guidare il Giudice nel suo difficile compito di liquidare il danno alla persona.

La nostra posizione può essere così riassunta:

a) un barème europeo di “capacité phisiologique” è proponibile e potrebbe rivelarsi utile;

b) un confronto approfondito tra i barème esistenti potrebbe consentire un primo passo verso il supermercato delle diversità, almeno per quanto concerne le più comuni e più semplici menomazioni dell’integrità psicofisica;

c) si dovrebbe mirare non tanto all’allestimento di un tariffario ma indirizzarsi verso una vera propria Guida ragionata, accompagnata da esempi suggeriti dall’esperienza medico legale;

d) tentativi del genere dovrebbero poi essere verificati in successione nel tempo in modo che il barème potrebbe essere corretto ed adattato alle ulteriori necessità emergenti.

Collana Medico Giuridica DE MINIMIS CURAT PRAETOR

ed. Acomep, 1999

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