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LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER IL PROFESSIONISTA e PER LA CONDUZIONE DELL’AMBULATORIO

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Academic year: 2022

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TAGETE 1-2007 Anno XIII

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LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER IL PROFESSIONISTA e

PER LA CONDUZIONE DELL’AMBULATORIO

Dr. Daniela Bernuzzi Bassi*

R.C.PROFESSIONALE

La polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale copre il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai pazienti durante lo svolgimento dell’ attività professionale.

Alcune polizze operano anche per prestazioni di primo soccorso con carattere di urgenza effettuate per ragioni deontologiche (in vacanza, per la strada, ecc.)

* Amministratore Delegato Assita S.p.A., Milano ABSTRACT

This paper deals with Professionals’ and Surgeries’ Insurance Policies.

Insurance policies of civil professional liability cover compensations for involuntarily damages caused to patients during professional activities.

Some policies involve first aid and urgent services carried out for ethical reasons (on holiday, in the street etc.)

The cover for judicial defence offers legal assistance and refunds legal expenses, civil and criminal, for litigations concerning insured activities.

It is important to underline that the service doesn’t overlap civil liability but completes it.

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Il MASSIMALE ASSICURATO, che rappresenta la somma massima messa a disposizione dalla compagnia per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall’

Assicurato nello stesso periodo, è a scelta del professionista ed in genere consta di tre/quattro opzioni.

Si tratta quindi di un importo “a consumo” nel corso dell’annualità assicurativa, esaurito il quale il professionista si trova scoperto.

Un massimale “capiente” è importante per sentirsi davvero garantiti e lavorare con maggiore tranquillità.

Non occorre ricordare che la complessità degli interventi chirurgici e riabilitativi può determinare lesioni funzionali e/o gravi inestetismi permanenti dando luogo, quindi, a richieste di risarcimento assai rilevanti.

Nell’ambito della responsabilità professionale il verificarsi del sinistro si identifica in maniera sostanzialmente diversa rispetto alle altre garanzie assicurative: la garanzia incendio, per esempio, opera nel momento in cui il bene assicurato ha preso fuoco, la garanzia furto nel momento in cui il bene è stato sottratto, ecc.

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Nel caso della responsabilità civile professionale, invece, la garanzia scatta quando al professionista perviene una richiesta danni che può essere riferita ad una prestazione professionale anche precedente alla data di sottoscrizione della copertura assicurativa.

Questo regime di operatività si definisce RETROATTIVITA’.

Su tutte le polizze si legge che l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall’ Assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto… ma questo non basta per affermare che sia compresa la garanzia retroattiva.

Occorre che di seguito sia previsto…e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nei … anni precedenti alla data di effetto della presente polizza.

Mancando questa aggiunta la retroattività non è operativa.

La prosecuzione della garanzia - GARANZIA POSTUMA – è indispensabile in caso di cancellazione dall’Albo, pensionamento o decesso dell’Assicurato.

Trattasi della possibilità di poter disporre di un ulteriore massimale (mai superiore a quello indicato in polizza) a consumo per tutte le richieste di risarcimento che pervengano nel periodo successivo - ben quantificato in

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polizza in 1- 2 –5 anni – dalla data di cessazione del contratto, a fronte del versamento in un’unica soluzione di un certo importo (50% o 100% dell’ultima annualità di premio) e semprechè il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del contratto stesso, cioè durante la vigenza della polizza.

Per ogni sinistro rimarrà a carico dell’ Assicurato l’importo relativo al compenso delle prestazioni professionali che hanno dato luogo al sinistro.

Nel caso in cui l’attività dichiarata in polizza preveda l’ IMPLANTOLOGIA, per i danni conseguenti a tale attività, rimane a carico dell’assicurato uno scoperto o una franchigia, o entrambi che dovranno risultare ben specificati nelle condizioni contrattuali.

La polizza può essere stipulata anche a favore di uno STUDIO PROFESSIONALE – Studio Associato – associazioni di professionisti, che in qualità di Contraente potrà detrarsi fiscalmente il premio.

Assicurati si intenderanno i professionisti iscritti all’Albo elencati in polizza.

In tal caso la garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale indicato nel contratto, per sinistro e per anno assicurativo, il quale resta unico ad ogni

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effetto anche nel caso di corresponsabilità dei singoli professionisti con il contraente/assicurato o tra loro.

L’assicurazione è sempre limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell’assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivategli in via di solidarietà.

Dopo il pagamento del danno la compagnia subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all’assicurato - DIRITTO DI RIVALSA – per il recupero di quanto pagato.

La compagnia non effettuerà rivalsa nei confronti dei dipendenti e di tutti i collaboratori dell’assicurato che non esercitano l’attività professionale in forma autonoma o di impresa.

Il PREMIO è quantificato sulla base dell’attività svolta:

· senza implantologia

· con implantologia osteointegrata

· con implantologia in genere

· e del massimale prescelto.

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Ai fini dell’assicurazione di R.C.Professionale non sono indennizzabili i danni provocati :

· al coniuge, ai genitori, ai figli dell’assicurato, nonché a qualsiasi altro parente o affine a lui convivente;

· quando l’assicurato non sia una persona fisica, al legale rappresentante, al socio a responsabilità illimitata, all’amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precente;

· ai dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di studio;

· ai collaboratori, ai dipendenti ed ai praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell’assicurato.

L’assicurazione non vale:

· se al momento del sinistro l’assicurato risulti sospeso

· per qualunque causa dall’esercizio della professione;

· per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività di primario (a meno che non sia esplicitamente dichiarato in polizza):

· per i danni derivanti dall’impiego per scopi non terapeutici di farmaci prescritti o somministrati dall’Assicurato.

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Circa i tempi di presentazione della denuncia di sinistro alla compagnia, è indispensabile farlo ogni volta che si riceve una richiesta di risarcimento da parte di terzi.

Infatti è importante ricordare che il diritto alla prestazione assicurativa (quindi il pagamento del risarcimento al terzo danneggiato), presenta un termine di prescrizione di UN ANNO, e questo decorre dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta di risarcimento: una denuncia presentata oltre il termine di un anno determina la perdita del diritto alla copertura.

Qualche consiglio pratico al professionista:

· informare accuratamente il paziente sui tempi, le caratteristiche e le eventuali difficoltà della prestazione e raccogliere sempre il CONSENSO INFORMATO all’inizio di ogni fase della cura;

· predisporre una “scheda paziente” su cui annotare con precisione il proprio operato stilando un diario degli interventi effettuati, conservando referti radiografici ed ogni altro documento relativo alla situazione del paziente.

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Per quanto laboriosi tali adempimenti possano apparire, permetteranno una migliore gestione del sinistro e forniranno maggiori elementi per la difesa del professionista.

In base all’esperienza maturata dalle compagnie di assicurazione è emerso che la percentuale più elevata di sinistri stranamente si verifica all’atto della presentazione della parcella.

Quindi, se possibile, non si aspetti la fine degli interventi per presentare la parcella, ma si richiedano acconti al termine di ogni fase della prestazione in modo che il saldo finale sia solo un importo marginale.

TUTELA GIUDIZIARIA

La copertura di tutela giudiziaria offre assistenza legale e rimborsa le spese legali sostenute - sia in sede civile che penale - per controversie riguardanti l’attività assicurata.

E’ importante rilevare che tale prestazione non si sovrappone a quella della responsabilità civile (la quale – per legge - mette a disposizione un importo pari ad un quarto del massimale previsto nella polizza di r.c.professionale), ma ne costituisce il completamento.

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Infatti la copertura di tutela giudiziaria interviene:

· in sede penale per il rimborso delle spese sostenute dall’avvocato penalista

· in sede civile qualora il massimale messo a disposizione dalla polizza di responsabilità civile si sia esaurito, oppure quando la compagnia abbia scelto di pagare il risarcimento richiesto dal danneggiato e non abbia più alcun interesse nel proseguire nelle azioni di difesa, mentre il professionista decida di proseguire un’azione sino all’ultimo grado di giudizio per tutelare la propria immagine.

I massimali disponibili per ogni sinistro e/o anno assicurativo variano a discrezione della compagnia: da 10.000 •uro sino al Massimale illimitato.

Il costo della copertura tutela giudiziaria è in funzione:

· del massimale prescelto

· del numero di professionisti e dipendenti che operano nello studio

· del tipo di garanzie scelte

Nel caso del Medico Dentista-Odontoiatra sarebbe opportuno ottenere in polizza la specifica “comprese le vertenze contrattuali con i clienti”.

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Attenzione, a differenza di quanto previsto nella garanzia di responsabilità civile professionale, la copertura di tutela giudiziaria si riferisce a situazioni - presunte violazioni da parte di terzi o dell’Assicurato - che si siano verificate dopo la data di stipulazione del contratto.

Si noti bene:

· l’assicurato potrà anche scegliere un legale di sua fiducia ma, perché le spese siano a carico della compagnia, occorre che questa ne abbia autorizzato l’incarico;

· alcune polizze rimborsano anche le spese inerenti a vertenze con i dipendenti

· sono escluse multe, ammende e sanzioni inflitte all’assicurato e derivanti, per esempio, da presunta violazione degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (legge 626/94)

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RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE DELL’ AMBULATORIO

Copre i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alla conduzione dello studio professionale.

Questa copertura è indispensabile per tutelarsi dai danni che possono derivare dalla gestione di un immobile, oppure che accidentalmente possono accadere ai pazienti in sala d’aspetto o nello studio, o ancora che possono subire i collaboratori e/o dipendenti durante lo svolgimento della loro attività sia nello studio che all’esterno per attività di servizio.

Questa garanzia solitamente è fornita in abbinamento alla garanzia di responsabilità civile professionale, senza il pagamento di un ulteriore premio, ma con un massimale ridotto rispetto a quello previsto per la r.c.professionale.

Copre le richieste di risarcimento riferite ad eventi che possono avvenire durante il periodo di durata del contratto.

Per la tipologia dei danni garantiti, risulta immediato lo stretto legame tra il verificarsi dell’evento e la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato: il dipendente infortunato o il paziente che è scivolato nello studio, infatti, procederanno immediatamente a formulare le loro richieste di risacimento.

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La garanzia non opera quindi in regime di RETROATTIVITA’.

In questo caso la denuncia di sinistro deve essere tempestiva e corredata del maggior numero possibile di informazioni e documenti utili per una efficace gestione delle vertenze (estremi danneggiati, copia libri matricola e paga)

Si noti bene che:

· il conduttore dello studio, proprietario o locatario che sia, è sempre responsabile della conduzione dell’immobile

· per i danni da spargimento d’acqua e danni ai veicoli di terzi parcheggiati nello spazio di pertinenza o proprietà dello studio, la garanzia opera sempre con una franchigia a carico dell’assicurato specificata in polizza.

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