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CONVENZIONE tra INPS E INAIL per il reciproco utilizzo dei rispettivi sistemi di autenticazione per l’accesso ai propri servizi attraverso le credenziali e il sistema di accesso dell’altra amministrazione.

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Academic year: 2022

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CONVENZIONE tra

INPS E INAIL

per il reciproco utilizzo dei rispettivi sistemi di autenticazione per l’accesso ai propri servizi attraverso le credenziali e il sistema di accesso dell’altra amministrazione.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato “INPS” o, congiuntamente all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro “le Parti”), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21 – codice fiscale 80078750587 - legalmente rappresentato dal

e

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato “INAIL” o, congiuntamente all’INPS, “le Parti”), con sede in Roma, P.le Giulio Pastore 6 – codice fiscale 01165400589 – legalmente rappresentato

premesso che:

- l’art. 38, comma 5, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, ha previsto l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell’amministrazione finanziaria, degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi ai fini della presentazione di denunce, istanze, atti, versamenti mediante l’utilizzo esclusivo dei sistemi telematici ovvero della posta elettronica certificata;

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- il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, propone alle Pubbliche Amministrazioni, unitamente all’adozione di specifiche misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, un utilizzo crescente dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per lo svolgimento delle attività di competenza e la conseguente realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione;

- l’INPS sta concludendo il percorso verso la telematizzazione dei propri servizi avviato con la determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” ed ha già oltre 9,9 milioni di utenti telematici in possesso di un Personal Identification Number (PIN);

- l’INAIL sta concludendo il percorso verso la telematizzazione dei propri servizi avviato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 55 del dicembre 2011

- nell’attuale contesto socio-economico le Parti ritengono prioritario definire le azioni per la riorganizzazione delle attività istituzionali dirette non solo ad una più efficiente erogazione dei servizi ma anche a ridurre le spese ed eliminare gli sprechi per realizzare economie di bilancio in aderenza all’azione di Governo in materia di spending review,

convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. Con la presente convenzione l’INPS e l’INAIL convengono sull’opportunità di consentire reciprocamente l’utilizzo dei propri sistemi di autenticazione per l’accesso ai propri servizi attraverso le credenziali e il sistema di accesso dell’altra amministrazione.

2. Gli accessi previsti al comma 1 verranno implementati mediante sistemi di autenticazione federata.

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3. L’attivazione di ogni profilo di federazione dovrà essere oggetto di valutazione preventiva in relazione agli specifici contesti e casi d’uso di applicazione che verranno individuati.

Art. 2

Servizio di Help Desk

1. Le Parti garantiscono agli utenti del sistema di autenticazione informatica un servizio di Help Desk per i sottosistemi di propria competenza.

Art. 3

Informativa agli utenti ex d.l.vo n. 196/2003 e s.m.i.

1. INPS ed INAIL si impegnano a fornire agli utenti, attraverso il canale telematico, la necessaria informativa con riferimento alle modalità dell’autenticazione informatica che consente l’utilizzo dei rispettivi servizi on line.

Art. 4

Individuazione referenti

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto in convenzione le Parti provvederanno a comunicarsi i rispettivi referenti con scambio di apposite comunicazioni.

Art. 5 Spese

1. Sono a carico delle Parti le spese di adeguamento dei rispettivi sistemi informativi derivanti dalla definizione della presente convenzione.

ART. 6

Durata della Convenzione

1. La convenzione ha durata triennale a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto.

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ART. 7 Modifiche

1. Le Parti si impegnano a definire con successivo accordo le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio previsto nella presente convenzione che si dovessero rendere necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

Roma,

per INPS per INAIL

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