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Pertanto, in mancanza della documentazione richiesta, potrà essere prodotto il bilancio o una dichiarazione concernente il fatturato relativo al triennio relativo all’attività oggetto di gara

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CHIARIMENTI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – CUI 011654005892017020

QUESITI

Quesito 1): Da quando decorrono i 180 giorni di validità della garanzia provvisoria?

Risposta:

Il paragrafo 9.3, punto 3), del disciplinare di gara prevede che la garanzia provvisoria deve “avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta” e, pertanto, dal 31 luglio 2017.

Quesito 2): In caso di una sola referenza bancaria come si può provare la propria capacità economica e finanziaria?

Risposta:

L’operatore che non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del d. lgs. 50/2016, la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Pertanto, in mancanza della documentazione richiesta, potrà essere prodotto il bilancio o una dichiarazione concernente il fatturato relativo al triennio 2014 – 2015 - 2016 relativo all’attività oggetto di gara. La società potrà, altresì, avvalersi delle referenze di altra impresa con le modalità di cui all’art. 89 del d.lgs.

50/2016.

Quesito 3): Riguardo al DGUE - Parte II A: “iscrizione in elenchi ufficiali o possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’art. 90 del codice dei contratti pubblici”, è richiesta qualche referenza specifica?

Risposta:

Non è richiesta alcuna referenza specifica per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto.

Quesito 4): Riguardo al DGUE - Parte II A: “possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici”, è richiesta tale attestazione per questa procedura di gara?

Risposta:

No. L’attestazione SOA è obbligatoria per la partecipazione alle sole gare di appalto per lavori pubblici e, pertanto, non è richiesta per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto.

Quesito 5): Riguardo al DGUE - Parte II C “informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del codice dei contratti pubblici”, quali requisiti occorre indicare?

Risposta:

Tale parte va compilata solo nel caso in cui la società si avvalga di altra impresa per il possesso dei requisiti di capacità economica.

(2)

Quesito 6): Riguardo al DGUE - Parte IV A “iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro”, a cosa si fa riferimento?

Risposta:

Si fa riferimento all’iscrizione nel registro delle imprese della Cciaa o in altro registro/albo previsto per l’attività oggetto di gara.

Quesito 7): Cosa si intende per “costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”? Occorre indicare l’importo del Duvri?

Risposta:

No. I costi aziendali di cui all’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici, da indicare nell’offerta economica, sono i costi che sostiene l’impresa per attuare le disposizioni in materia di salute e sicurezza rapportati alle attività oggetto dell’appalto.

Invece i costi della sicurezza da interferenza indicati nel Duvri, non soggetti a ribasso, sono individuati dalla stazione appaltante e verranno remunerati all’impresa dietro idonea documentazione giustificativa.

Quesito 8): Per “costi del personale” si intendono quelli della società in generale o del personale impiegato nei servizi oggetto di gara?

Risposta:

Per costi del personale si intendono quelli del personale impiegato per i servizi oggetto di gara.

Quesito 9): In caso di RTI le due referenze bancarie richieste come requisito di capacità economica e finanziaria devono essere prodotte sia dall’impresa mandataria che dalle imprese mandanti, oppure è sufficiente che ne venga presentata una per ogni impresa?

Risposta:

Le due referenze bancarie richieste come requisito di capacità economica e finanziaria devono necessariamente essere prodotte da ciascun componente del RTI, cioè sia dall’impresa mandataria che dalle imprese mandanti, fermo restando che, qualora la singola impresa per fondati motivi non sia “in grado di presentare le referenze richieste, può provare, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del d. lgs. 50/2016, la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. Pertanto, in mancanza della documentazione richiesta, potrà essere prodotto il bilancio o una dichiarazione concernente il fatturato relativo al triennio 2014 – 2015 – 2016 relativo all’attività oggetto di gara (cfr. quesito n. 2).

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