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Contratto relativo all affidamento del servizio di ristorazione. scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle

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REPERTORIO N. 13149

Contratto relativo all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 25 luglio 2011. Lotto n. 12. Municipio Roma VIII.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di luglio avanti a me, Dott. Gianluca VIGGIANO, Vice Segretario Generale di “ROMA CAPITALE”, avente ufficio per ragioni di carica in Campidoglio - Palazzo Senatorio - intervengono al presente contratto a mezzo di rappresentante come infra specificato:

1) “ROMA CAPITALE” con sede in Campidoglio, Palazzo Senatorio, in persona della Dott.ssa Ivana BIGARI nata a Roma il giorno 1 agosto 1955, nella sua qualità di Direttore della Direzione Servizi di Supporto al sistema Educativo Scolastico del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - incaricata con Ordinanza della Sindaca n. 49 del 16 marzo 2018 - che interviene al presente contratto giusta i poteri che Le derivano dall’art. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dall’art.

34 del vigente Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013.

“ROMA CAPITALE” ha codice fiscale n. 02438750586;

ll presente contratto, sconta una imposta di bollo pari ad € 45,00 ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 assolta in sede di registrazione.

Il presente contratto è comprensivo di n.6 allegati in Pdf di cui n. 1 allegato soggetto a bollo sin dall’origine e sconta una imposta di bollo pari ad Euro 1.056,00 (autorizza- zione I. di F. di Roma n.

100363/73 REP 2/T).

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2) “EURORISTORAZIONE S.r.l.” con sede in Torri di Quartesolo (VI), Via Savona n. 144, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, numero di iscrizione 01998810244, corrispondente al codice fiscale, nella persona del Sig. Giuliano ONGARO, nato a Valdagno (VI) il 29 ottobre 1959 e domiciliato per la carica presso la sede societaria, ove sopra, che interviene al presente contratto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società, in forza della nomina e dei poteri a Lui conferiti dall’Assemblea dei Soci del 15 novembre 2018, giusta estratto delle pagine 2010/85, 2010/86, 2010/87, 2010/88, 2010/89 e 2010/90 del LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ certificato dalla Dott.ssa Angiola GIORDANI, Notaio in Camisano Vicentino, iscritta nel collegio notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, in data 28 febbraio 2020, repertorio n. 40665, che in copia informatica certificata conforme all’originale dal Notaio medesimo, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si allega sub A).

“EURORISTORAZIONE S.r.l.” che d’ora innanzi sarà indicata come CONTRAENTE, elegge domicilio, ai fini del presente contratto, Via Luigi Petroselli n. 50, presso la Casa Comunale.

I Signori comparenti, delle cui identità personali, qualifiche, idoneità, validità ed efficacia di ciascun certificato elettronico di firma digitale io Vice Segretario Generale sono certo,

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premettono:

che “ROMA CAPITALE”, con determinazioni dirigenziali del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici (di seguito Dipartimento) n. 1695 del 26 giugno 2017, n. 2143 del giorno 8 settembre 2017 e n. QM/2337 del 29 settembre 2017, conservate in atti, stabiliva di provvedere, mediante procedura aperta - ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 25 luglio 2011, suddiviso in quindici lotti, prestazionali e territoriali, con valore stimato: il prezzo unitario del singolo pasto giornaliero posto a base di gara pari a € 5,53 di cui € 5,52 soggetto a ribasso e € 0,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo a base di gara, limitatamente al lotto n. 12, di € 13.295.906,19 (tredicimilioniduecentonovantacinquemilanovecentosei e cente- simi diciannonove) di cui 24.043,23 (ventiquattro- milaquarantatre e centesimi ventitre) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che a seguito della gara espletata nei giorni 15, 16, 19, 20, 21, 22 febbraio 2018 e 8 marzo 2018, giusta verbale repertorio n. 12955

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del giorno 8 marzo 2018 e nei giorni 28 novembre 2018, 6, 10 e 13 dicembre 2018, giusta verbale prot. n. SU/19591 del 13 dicembre 2018 che si allegano rispettivamente sub B) e sub C) e della formulazione della graduatoria provvisoria, avvenuta nelle sedute pubbliche dei giorni 13 e 14 maggio 2019, giusta verbale repertorio n. 13042 del 14 maggio 2019, che si allega sub D), è stata proposta provvisoriamente prima in graduatoria, limitatamente al lotto n. 12, la Società "BIORISTORO ITALIA S.r.l.";

che, successivamente, per effetto dello scorrimento della graduatoria e seguendo i criteri di assegnazione dei lotti di cui alla sezione 9 del Disciplinare di gara, con determinazione dirigenziale del Dipartimento n. 1851 del 5 novembre 2019, conservata in atti, è stata disposta, per le motivazioni ivi indicate, l’aggiudicazione definitiva al CONTRAENTE che ha ottenuto il punteggio complessivo di 80,326 (ottanta e millesimi trecentoventisei) offrendo il prezzo unitario del pasto pari a € 4,680 (quattro e millesimi seicentottanta) corrispondente al ribasso percentuale unico del 15,217% (quindici e millesimi duecentodiciassette per cento) per un importo complessivo presunto pari a € 11.252.231,64 (undicimilioniduecentocinquantaduemiladuecento- trentuno e centesimi sessantaquattro) e, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, ha indicato gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pari a € 16.028,00 (sedicimilaventotto e centesimi zero) annui e il costo della

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manodopera pari a € 2.290.405,47 (duemilioniduecentonovanta- milaquattrocentocinque e centesimi quarantasette) annui;

che con successive determinazioni dirigenziali del Dipartimento n.

QM/1941 del 15 novembre 2019, n. QM/2081 del 20 dicembre 2019 e n. QM/60 del 29 gennaio 2020, conservate in atti, sono state approvate integralmente le soluzioni migliorative proposte dal CONTRAENTE medesimo ed è stato approvato il nuovo Schema di contratto integrato dalle suddette soluzioni migliorative ed è stato, altresì, rilasciato il nulla osta alla stipula del contratto;

che, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’accertamen- to, conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle verifiche del Prefetto competente, dell’esistenza a carico del CONTRAENTE di una delle cause di decadenza, sospensione, divieto di cui all’art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del D. Lgs. sopracitato;

che, ad oggi, risulta decorso il termine di 30 giorni dalla data di consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e dalle verifiche del Prefetto competente;

che, ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice penale, il CONTRAENTE dichiara di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, giusta anche la dichiarazione

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conservata in atti.

Tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, i Signori comparenti convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1

“ROMA CAPITALE”, come sopra rappresentato, affida al CONTRAENTE, che accetta, il servizio indicato in premessa.

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei suddetti provvedimenti, nello Schema di contratto - integrato con l’offerta migliorativa presentata dal CONTRAENTE - e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, che in un unico inserto si allega sub E), nell’offerta tecnica ed economica prodotta dal CONTRAENTE medesimo e sarà, inoltre, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che, conosciute ed accettate dal CONTRAENTE, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, in quanto in esso richiamati pur non essendo allo stesso materialmente allegati, avendo comunque efficacia vincolante tra le parti per essere dalle stesse pienamente conosciuti ed accettati senza riserva alcuna:

i seguenti Allegati Tecnici al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale: n. 1 (Elenco Centri Refezionali e pasti previsti); n. 2 (Specifiche tecniche relative ai menu per ciascuna tipologia di

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utenti); n. 3 (Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari e non alimentari, dei pasti crudi semilavorati e delle preparazioni gastronomiche); n. 4 (Indicazioni per diete speciali per motivi di salute e a carattere etico-religioso); n. 5 (Specifiche tecniche relative alle procedure operative); n. 6 (Programma delle attività di verifica e controllo dei locali e delle attrezzature affidati in appalto – Obblighi di pronto intervento – piccola manutenzione dei locali e delle attrezzature affidati in appalto); n. 7 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - D.U.V.R.I., di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81); n. 8 (Manuale operativo per le attività delle Commissioni Mensa); n. 9 (Standard dei valori microbiologici e chimico-fisici delle derrate alimentari e degli ambienti); n. 10 (Criteri di valutazione delle offerte); n. 11 (Dettaglio del Personale attualmente impiegato nei Centri Refezionali);

gli atti della gara e il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983, del quale il CONTRAENTE dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettarne tutte le condizioni.

ART. 2

Il servizio ha avuto inizio il giorno 1 gennaio 2020 con affidamento in via d’urgenza - ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 - con termine il 31 luglio 2020, giusta

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determinazione dirigenziale del Dipartimento n. QM/2090 del 27 dicembre 2019, conservata in atti.

Successivamente con determinazione dirigenziale del Dipartimento n. 290 del 17 giugno 2020, conservata in atti, si è preso atto che con D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e successivi è stato proclamato lo stato di emergenza sanitaria per la diffusione del Virus SARS COV-2 su tutto il territorio nazionale e la sospensione delle attività educative e scolastiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale dal giorno 5 marzo 2020 ed è stato pertanto disposto – stante l’eccezionalità e l’imprevedibilità dell’evento pandemico e in considerazione dell’affidamento ed esecuzione d’urgenza finalizzato alla prosecuzione di un servizio essenziale per l’esercizio al diritto allo studio che ha comportato da parte degli affidatari l’erogazione delle prestazioni dal giorno 1 gennaio fino al 4 marzo u.s. - di differire la prosecuzione del servizio di ristorazione del restante periodo dell’affidamento a decorrere dalla data che sarà indicata dal Governo per la riapertura dell’anno educativo-scolastico.

ART. 3

Il CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente a “ROMA CAPITALE”, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi incluse le modificazioni soggettive di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 4

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Il corrispettivo dovuto da “ROMA CAPITALE” al CONTRAENTE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, è calcolato su base mensile in ragione del numero dei pasti effettivamente erogati e del prezzo unitario del pasto offerto per un importo complessivo di € 2.386.837,44 (duemilionitrecentottantaseimilaottocentotrenta- sette e centesimi quarantaquattro) oltre a € 5.100,08 (cinquemilacento e centesimi otto) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ove dovuti, per un totale di € 2.391.937,52 (duemilionitrecentonovantunomilanovecentotrentasette e centesimi cinquantadue) al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote previste dalla normativa vigente, giusta determinazioni dirigenziali del Dipartimento n. QM/1941/2019, n. QM/2081/2019 e n. QM/60 del 29 gennaio 2020, innanzi citate.

Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.

190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da “ROMA CAPITALE”.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n.

633/1972.

ART. 5

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,

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finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il CONTRAENTE si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Codice identificativo di gara (CIG) è 721806038B.

Il CONTRAENTE si impegna, inoltre, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento. Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub - contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub - contratto stesso a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale.

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Il CONTRAENTE si impegna, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi previsti dal “Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento.

Nel caso di violazione di uno degli impegni assunti con l’accettazione del suddetto Protocollo di Integrità, ai sensi dell’art.

1456 del Codice civile, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto nonché all’immediato incameramento della cauzione definitiva. Verrà contestualmente applicata una penale pari al 5%

del valore del contratto, fatta salva l’esistenza di un danno maggiore.

L’Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici quali indicati dall’art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione delle eventuali penali.

In ottemperanza al “Protocollo di azione” sottoscritto in data 19 luglio 2017 con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che il CONTRAENTE dichiara di ben conoscere e accettare, parimenti conservato in atti presso il Dipartimento, Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti

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dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del presente atto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

ART. 6

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, nonché ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 – come altresì indicato all’art. 24 dello Schema di contratto, allegato sub E) al presente atto - il CONTRAENTE deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.

Vengono affidati al CONTRAENTE i seguenti compiti:

organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;

organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.

Il CONTRAENTE dichiara di essere consapevole che i dati e le

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informazioni che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

Il CONTRAENTE dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

ART. 7

Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii. e dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 8

Le parti prestano il loro consenso affinchè il Segretario Generale di Roma Capitale, anche per mezzo dei propri Uffici, tratti e conservi i loro dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Pertanto, in relazione agli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.

ART. 9

Il CONTRAENTE, a garanzia dell’esatto e puntuale

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adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, ha costituito il deposito cauzionale definitivo con la polizza fidejussoria n. 1576242, prestata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Genova - in data 30 dicembre 2019, nell’interesse del CONTRAENTE ed a favore di “ROMA CAPITALE”, fino alla concorrenza di € 182.018,00 (centottantaduemiladiciotto e centesimi zero) corrispondenti all’ammontare del deposito cauzionale dovuto - ridotto del cinquanta per cento - ex art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

La fidejussione prestata con detta polizza, corredata dalla certificazione di sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 9001:2015, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, è conservata in atti presso il Dipartimento e cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Il CONTRAENTE, ai sensi di quanto indicato dall’art. 14 dello Schema di contratto e dalle note del Dipartimento prot. n.

QM/8286 del 6 aprile 2020 e n. QM/16545 del 5 giugno 2020, ha costituito le garanzie assicurative per la Responsabilità Civile verso Terzi, verso Prestatori di Lavoro e per la copertura per danni a impianti, opere, cose o persone e tutti i rischi elencati all’art. 14 dello Schema di contratto - allegato sub E) al presente atto - con la polizza di assicurazione n. 0I/M11071687 prestata da ITAS MUTUA - Agenzia A020 MEZZOLOMBARDO - con decorrenza dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 e relativa appendice n. 167

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emessa in data 30 dicembre 2019 conservata in atti presso il Dipartimento medesimo.

ART. 10

Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del CONTRAENTE che chiede, ai sensi dell’art.

40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, essendo l’appalto in questione soggetto all’imposta sul valore aggiunto.

ART. 11

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è esclusa la competenza arbitrale, ed è competente il Foro di Roma.

ART. 12

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del CONTRAENTE, si procederà all’applicazione delle penali secondo le modalità e gli importi indicati nell’art. 7 dello Schema di contratto, che trovasi allegato sub E) al presente atto.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.

160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.

Le parti espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti

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degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile i seguenti articoli contenuti nello Schema di contratto che trovasi allegato sub E) al presente atto, portante:

art. 14 “Assicurazioni a carico dell’esecutore”, comma 1 (esonero da responsabiltà di Roma Capitale in caso di infortuni e danni arrecati alle persone ed alle cose, di Roma Capitale e dei terzi qualunque ne sia la natura o la causa); comma 2 (esonero da responsabilità di Roma Capitale per le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi);

art. 23 “Recesso dal contratto”, comma 1 (facoltà di recesso dal contratto da parte di Roma Capitale).

ART. 13

Atto fatto in Roma, in Campidoglio e letto da me, Vice Segretario Generale, ai Signori comparenti i quali, a mia domanda, hanno dichiarato che lo approvano pienamente per essere in tutto conforme alla loro volontà e mi hanno dispensato dal dar lettura degli allegati.

Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile in pagine diciassette e viene letto mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici, ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti alle ore 11 e minuti 30 circa, nelle suddette qualità come appresso mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta

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mediante “dispositivo di firma” idoneo del quale, prima della sottoscrizione di me Vice Segretario Generale, è stata previamente accertata la validità ed efficacia temporale di ciascun relativo certificato elettronico qualificato, come rilasciato da Ente certificatore accreditato a rilasciare certificati conformi alla Direttiva Europea 1999/93/CE ed alla normativa nazionale.

Immediatamente dopo di ciò io Vice Segretario Generale ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti suddette.

Firmato digitalmente da:

Dott.ssa Ivana Bigari Sig. Giuliano Ongaro Dott. Gianluca Viggiano

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