r>(^oT.C<^S4
AtuttiiprofessionistichecollaboranoconilTribunale inqualitàdicuratori
Al fine di gestire con modalità esclusivamente telematiche le varie ipotesi di rettìficadellostatopassivosi disponequantosegue.
Le comunicazioni di cessione del credito o di surroga ex art. 115, comma2, 1.
fall., da chiunque provenienti, devono essere veicolate dal curatore al giudice delegato con richiesta di autorizzazione alla rettificadello stato passivo, dando attodeirintervenutaverificadellasussistenzadeirelativi presuppostiedallegando ladocumentazioneprodottadall’istante.
Allostessomodoilcuratoreprocederàincasodiaccoglimentototaleoparzialedi opposizioneallostatopassivo.
In seguito, ottenute le autorizzazioni alla rettifica dello stato passivo, non si procederàpiù allaloromaterialeannotazionesuH’originaledell’atto, maogni sei mesi, e comunque imprescindibilmente prima del deposito di un progetto di riparto,parzialeovverofinale, ilcuratoreprowederàadepositareinpctunostato passivoaggiornato,riportante in grassettotuttele rettifichesin li autorizzate,che lacancelleriacollegheràdivoltainvoltaallostatopassivooriginario
Si disponel’inoltredellapresentecircolareaiConsiglidell’OrdinedeiCommercialistie degliAvvocatidiVeronaconpreghieradicurarnel’ulteriorediffusioneagliiscritti
Verona,6agosto2020
IlPresidentedellaIISezioneCivile E)olt»^MdhicaAttanasio