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UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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Academic year: 2022

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UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Prot. n. 16-004177 del 12.07.2016

Oggetto: Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116 - Illecito disciplinare denominato “falsa attestazione della presenza in servizio”.

Si rende noto che nella GU n. 149 del 28.06.2016, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116

“Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.”

Nello specifico, il Decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata

“falsa attestazione della presenza in servizio”. L’intervento, oltre a specificare tutte le condotte riconducibili alla fattispecie, prevede la sospensione obbligatoria dal servizio e dalla retribuzione in caso di illecito riscontrato in flagranza.

In particolare, costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’Amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso.

Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva od omissiva la condotta fraudolenta.

La falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato

Il provvedimento di sospensione scatterà entro 48 ore e il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro 30 giorni.

Sono previste la responsabilità per danno erariale del dipendente, con una condanna minima pari a 6 mensilità, ove la condotta illecita abbia comportato un danno di immagine all’Amministrazione, e la responsabilità disciplinare del Dirigente che non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento.

Le disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data del 13 luglio 2016.

F.to

Il Responsabile dei procedimenti disciplinari (Dott.ssa Maria Simona Lorenti)

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