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Istituzione dei moduli 8/bis-U.V

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 10 dell'8 febbraio 1975

Oggetto: Esazione dei premi e contributi: procedura per l'accettazione e la custodia di effetti cambiari. Istituzione dei moduli 8/bis-U.V. e 2/bis-C.

Questa Direzione generale ha rilevato la necessità che in tema di accettazione e di custodia di cambiali rilasciate a garanzia di crediti dell'Istituto le unita operative seguano modalità uniformi nello svolgimento dei relativi adempimenti.

Pertanto, nel richiamare le disposizioni emanate con la circolare n. 4/1975 per la parte che attiene alle "dilazioni e rateazioni di pagamento", si dispone l'adozione della procedura appresso descritta e l'istituzione dei nuovi moduli:

8/bis-U.V. - "Protocollo degli effetti cambiari" costituito da fascicoli numerati, ciascuno dei quali è composto di cinque fogli (matrice e quattro copie);

2/bis-C. - "Nota degli effetti cambiari", da compilare solo in originale.

UFFICIO DATORI DI LAVORO: nei casi in cui, a garanzia del credito, siano accettati effetti cambiari, il datore di lavoro deve dichiarare esplicitamente per iscritto, secondo lo schema allegato, che il rilascio delle cambiali costituisce solamente ed esclusivamente una forma di garanzia per l'Istituto e non una "novazione oggettiva" dell'obbligazione.

Sulle cambiali, sotto la dizione "nome ed indirizzo del debitore", devono essere indicati la denominazione dell'Istituto di credito e l'indirizzo della sede, filiale od agenzia dello stesso, per facilitare all'emittente il ritiro delle cambiali alle rispettive scadenze.

Ricevuti gli effetti cambiari, l'ufficio effettua l'esame dei requisiti formali e controlla che gli effetti stessi siano conformi alle condizioni ed ai termini stabiliti. Provvede, quindi:

- a registrare sul protocollo, modulo 8/bis-U.V., il numero della posizione assicurativa, il nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro emittente e, per ciascuna cambiale, il numero d'ordine, la data del rilascio, l'importo e la data di scadenza;

- a compilare, per ciascun effetto, una "nota", modulo 2/bis-C., che deve essere contraddistinta dal numero d'ordine attribuito alla cambiale sul protocollo modulo 8/bis-U.V.

Il "protocollo" e la "nota" devono essere vistati dal Capo dell'ufficio o da persona dallo stesso incaricata.

Gli effetti, su ciascuno dei quali sarà riportato il corrispondente numero d'ordine del protocollo modulo 8/bis-U.V., devono essere trasmessi all'ufficio ragioneria unitamente al protocollo stesso ed alle relative "note".

UFFICIO RAGIONERIA: effettua il controllo, vista le "note" e il "protocollo" e restituisce l'originale di quest'ultimo all'ufficio datori di lavoro, trattenendo le quattro copie, gli effetti e le note modulo 2/bis-C. Queste devono essere inserite in un raccoglitore, in ordine cronologico di scadenza; le cambiali, invece, unitamente alle quattro copie del protocollo modulo 8/bis-U.V., devono essere trasferite al settore cassa.

- Settore cassa: il cassiere, controllati gli effetti e controfirmate le registrazioni esposte sulle copie del protocollo modulo 8/bis-U.V., trasmette una copia di detto protocollo all'ufficio datori di lavoro per gli atti della posizione assicurativa della ditta o del fascicolo di ingiunzione. Inoltra,

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subito, tutte le cambiali all'Istituto di credito, unitamente alle altre tre copie del protocollo stesso.

Ove non fosse possibile nello stesso giorno procedere al deposito delle cambiali, il cassiere deve custodire nella cassaforte le cambiali e le copie del modulo 8/bis-U.V., riportandone il numero e l'importo complessivo sul retro del modulo 13-C.

Il cassiere, all'atto della consegna alla banca delle cambiali e dei moduli 8/bis-U.V., avrà cura di farsi restituire dall'Istituto di credito una copia del protocollo, controfirmata per ricevuta, sulla quale apporrà la propria sigla prima di trasmetterla all'ufficio ragioneria per la conservazione in un apposito raccoglitore.

Al riguardo si precisa che i Direttori delle unità operative devono prendere accordi, preferibilmente con le Banche con le quali si intrattengono rapporti di conto corrente, per concordare le modalità relative al servizio gratuito di custodia e di incasso delle cambiali, tenendo presenti le vigenti disposizioni sulla "Tariffa per l'incasso o l'accettazione di effetti, assegni bancari e documenti sull'Italia", vincolante per tutti gli Istituti di credito.

Qualora non sia possibile ottenere la "custodia gratuita", il cassiere deve custodire nella cassaforte le cambiali e le tre copie del modulo 8/bis-U.V., riportandone giornalmente il numero e l'importo complessivo sul retro del modulo 13-C.

Nell'ipotesi predetta l'ufficio ragioneria deve segnalare al cassiere, con 10 giorni di anticipo, la scadenza degli effetti per la presentazione all'incasso.

Al cassiere è fatto obbligo di trasmettere, in tempo utile, all'Istituto di credito gli effetti di volta in volta segnalati dall'ufficio ragioneria, allegando in questo caso un elenco in triplice copia comprendente i seguenti dati: numero d'ordine del protocollo modulo 8/bis-U.V.; nominativo e indirizzo del datore di lavoro emittente; data del rilascio; importo e data di scadenza delle cambiali.

Il cassiere, così come previsto per il modulo 8/bis-U.V., avrà cura di farsi restituire dall'Istituto di credito una copia dell'elenco suddetto, controfirmata per ricevuta.

Dopo aver siglato in calce detta copia, il cassiere la trasmette all'ufficio ragioneria per la conservazione in un apposito raccoglitore.

UFFICIO RAGIONERIA: ricevuta dalla Banca la "contabile" relativa agli importi degli effetti andati a buon fine, emette la reversale-quietanza modulo 4-C per le corrispondenti posizioni assicurative, riportando gli estremi della reversale stessa sulla nota modulo 2/bis-C e sulla copia del protocollo modulo 8/bis-U.V. Tali moduli saranno, quindi, sottoposti alla firma del Capo dell'ufficio o della persona dallo stesso incaricata del controllo.

Le note moduli 2/bis-C., unitamente alle reversali-quietanze, saranno trasmesse al cassiere, avendo cura di lasciare le quietanze allegate alle rispettive reversali previo annullamento mediante apposito timbro.

- Settore cassa: il cassiere registra gli importi incassati sul "registro di cassa" modulo 12-C. e trasmette all'ufficio datori di lavoro le relative note 2/bis-C.

UFFICIO RAGIONERIA: le note moduli 2/bis-C. concernenti i titoli rimasti insoluti devono essere prelevate dal raccoglitore, non appena l'Istituto di credito comunica il mancato buon esito delle cambiali, e trasmesse all'ufficio datori di lavoro.

UFFICIO DATORI DI LAVORO: inserisce le note moduli 2/bis-C. nelle rispettive posizioni assicurative o nei fascicoli di ingiunzione allegandole alla copia del modulo 8/bis-U.V.

unitamente alle cambiali insolute e da corso, quindi, ai successivi adempimenti di competenza (intimazione, diffida, ingiunzione, ecc.)

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Per la fornitura dei nuovi moduli le unità interessate dovranno segnalare il proprio fabbisogno alla Tipografia INAIL di Milano tenendo presente che il protocollo modulo 8/bis-U.V. è costituito da 200 fogli (5 x 40) e che le "note" moduli 2/bis-C., sono riunite in blocchi da 100 fogli.

Con l'adozione della nuova procedura e dei moduli sopra descritti le unità stesse non dovranno più usare stampati diversamente predisposti o procedure differenti.

I Direttori degli Ispettorati regionali sono invitati a far conoscere a questa Direzione generale - Servizio investimenti, mediante un apposito prospetto riepilogativo, l'Istituto o gli Istituti di credito prescelti da ogni Sede per la custodia delle cambiali, nonché le condizioni concordate per il servizio di custodia e/o incasso delle stesse. Inoltre dovranno segnalare con sollecitudine a questa Direzione generale Servizio organizzazione, le eventuali perplessità che dovessero presentarsi nell'applicazione delle presenti disposizioni.

All. alla circ.n. 10/1975 DICHIARAZIONE

Il sottoscritto con domicilio sede legale in

avendo ottenuto dall'I.N.A.I.L. di effettuare il pagamento della somma di L. ... - dovuta per pregi assicurativi, accessori e penalità (situazione debitoria del ... ) - in numero ... rate mensili dell'importo di L. ..., rilascia a garanzia numero effetti cambiari e riconosce

1) che il rilascio e l'accettazione dei suddetti effetti non danno luogo a novazione dell'obbligo del sottoscritto nei confronti dell'INAIL - Sede di ..., ma solo ed esclusivamente alla regolamentazione delle modalità di pagamento della obbligazione derivante dalle norme di cui al D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni;

2) che, in caso di mancato pagamento di una sola rata, la concessa rateazione si intenderà senz'altro revocata e l'INAIL - Sede di ..., potrà procedere, nel modo che riterrà opportuno, al recupero del credito (per premi, accessori e penalità dovute) in unica soluzione;

3) che il mancato rispetto dei termini della rateazione determinerà, oltre alla decadenza del beneficio della rateazione stessa, la revoca della graduazione applicata sulle penalità e sulle rivalse (da L. ... A L. ...) e farà sorgere per l'INAIL - Sede di ... il diritto ad esigere in unica soluzione l'intero credito.

Riferimenti

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